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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11262/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] AndreaMaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA].le dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, il quale chiede laconferma della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedel presente grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenzaresa da Sez.2, n.18658 del 25/3/2025, rideterminava la pena inflitta alla ricorrente, inrelazione a plurime ipotesi di corruzione, in complessivi anni 5 e mesi 10 di reclusione,individuando il reato più grave in quello contestato al capo J).2.

Nell’interesse dell’imputata sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo di ricorso, si censura l’individuazione del reato più grave nellacondotta contestata al capo J), effettuata dopo aver ritenuto che tale reato si era consumatoin epoca successiva all’entrata in vigore della l. 17 maggio 2015, n.69, che ha innalzato lepene edittali previste per il reato di corruzione.Sostiene la ricorrente che i giudici di merito avrebbero omesso di fornire adeguatamotivazione in ordine a tale decisione, peraltro confrontando il reato di cui al capo J)esclusivamente con la corruzione contestata al capo E), omettendo qualsivoglia raffrontorispetto alle ulteriori ipotesi di corruzione propria (capi L ed N).2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione inordine alla determinazione della pena, sul presupposto che la Corte di appello, pur avendoritenuto sussistenti le attenuanti generiche, aveva operato la corrispondente riduzione sullasola pena irrogata per il reato più grave, omettendo di valutare tale circostanza anche inrelazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione.Evidenzia la difesa che, essendo state riconosciute le generiche per ragioni di naturasoggettiva concernenti la persona dell’imputata, la riduzione doveva estendersi a tutti i reatioggetto di condanna.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla quantificazionedegli aumenti disposti a titolo di continuazione, mal comprendendosi il richiamo al fatto che ildisvalore era desunto dal fatto che non si trattava di un’unica ipotesi di reato, ma di unasistematica condotta.

Peraltro, con specifico riferimento al capo E), il vizio era desumibileanche dalla circostanza che uno degli aspetti connotanti la gravita della condotta era statoescluso in fatto.Parimenti immotivati risulterebbero gli aumenti disposti in relazione alle ipotesi dicorruzione per l’esercizio della funzione, rispetto ai quali difetterebbe non solo una specificamotivazione, ma non risulterebbe neppure rispettato il principio di proporzionalità delle pene,essendo stati irrogati aumenti pari a mesi 3 e giorni 15 di reclusione per ciascun episodio afronte di una pena minima che, all’epoca dei fatti, era pari ad 1 anno e 6 mesi di reclusione.3.

Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.

Il primo motivo di ricorso, relativo all’individuazione del reato più grave, èmanifestamente infondato, dovendosi ritenere che la Corte di appello, individuando nellacorruzione contestata al capo J) l’ipotesi più grave, si è strettamente attenuta al principiocontenuto nella sentenza rescindente.In particolare, nel disporre l’annullamento con rinvio, questa Corte aveva stigmatizzatoil fatto che la precedente sentenza di appello aveva considerato quale reato più grave quellocontestato al capo E), nonostante si trattasse di episodio che – a differenza di quellodescritto al capo J) – era sicuramente antecedente rispetto all’innalzamento del minimoedittale.Applicando tale indicazione, la Corte di appello ha correttamente rilevato che lacondotta di cui al capo J) era terminata dopo l’entrata in vigore della l.n. 69 del 2015 e,quindi, il reato più grave doveva necessariamente individuarsi in tale imputazione.Le considerazioni che svolge sul punto la ricorrente sono aspecifiche, non tenendoconto del principio affermato dalla sentenza rescindente che, a ben vedere, non lasciavareali margini valutativi al giudice del rinvio.Le ulteriori corruzioni proprie per le quali l’imputata è stata ritenuta responsabilerisultano tutte commesse in epoca antecedente rispetto all’innalzamento dei limiti edittali dipena e, quindi, per ciò solo non potevano certamente integrare il reato più grave da porre abase della continuazione.

In conclusione, quindi, la Corte di appello ha fatto correttaapplicazione del consolidato principio secondo cui il criterio cui deve aversi riguardo per ladeterminazione del reato più grave agli effetti della continuazione non è quello dellacomparazione degli indici di gravità concreta dei reati ex art. 133 cod. pen., bensì quellodella più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare (Sez.U,n. 748 del 12/10/1993, Cassata, Rv. 195805; da ultimo, Sez.2, n. 36107 del 16/5/2017,Ciccia, Rv.271031).3.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, partendo dal presuppostoche, riconosciute le attenuanti generiche per ragioni soggettive ed applicata lacorrispondente riduzione per il reato più grave, anche gli aumenti disposti per i reati incontinuazione dovessero essere proporzionalmente ridotti.Invero, la necessaria specificazione della riduzione sussiste esclusivamente conriguardo alla determinazione della pena prevista per il reato base, posto che in tal caso si haun autonomo criterio di calcolo della pena, in base al quale deve disporsi una riduzioneproporzionale nella misura non superiore ad 1/3 della pena base.Con riguardo agli aumenti disposti a titolo di continuazione, invece, non è previstal’autonoma decurtazione della pena per effetto delle attenuanti ritenute sussistenti,dovendosi unicamente quantificare l’aumento in considerazione di tutti i parametri previstidall’art. 133 cod. pen. che, evidentemente, risentono anche di quelli che sono gli elementiche hanno condotto al riconoscimento delle generiche per ragioni soggettive.Deve, pertanto, darsi continuità al consolidato principio secondo cui il giudice che haridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti genericheper motivi soggettivi, non è tenuto ad operare una riduzione corrispondente rispetto agliaumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen.,sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai finid e l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l c o n g r u o a u m e n t o d i p e n a c o n s e g u e n t e a l l ariconosciuta continuazione (Sez.3, n. 22091 del 9/3/2023, Alberto, Rv. 284663; Sez.4, n.11470 del 9/3/2021, Scarcello, Rv. 280803).3.1.

Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che la Corte di appello abbiacompiuto una valutazione globale della gravità delle condotte integranti i reati satellite.In motivazione, infatti, si indica espressamente che la quantificazione degli aumenti atitolo di continuazione è proporzionato rispetto alla complessiva entità della vicenda, in talmodo facendosi riferimento – sia pur in maniera sintetica – a tutti gli aspetti valutativi delfatto, ivi compresi quelli che hanno condotto al riconoscimento delle attenuanti generiche.4.

Le considerazioni sopra svolte risultano funzionali anche all’esame del terzo motivodi ricorso, concernente la motivazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione.Le argomentazioni sollevate dalla difesa sono manifestamente infondate, nonconsiderando che, con specifico riferimento al parametro della gravità della condotta, laCorte di appello ha indicato un criterio prioritario di valutazione del fatto, consistente in una“sistematica condotta comportante asservimento della funzione agli interessi imprenditorialie personali dell’imputata”.Quanto detto consente di ritenere che è la reiterazione e sistematicità delle condottel’elemento che è stato correttamente valorizzato al fine di quantificare l’aumento a titolo dicontinuazione, risultando immune da censure la motivazione che valorizzi l’asservimentodelle funzioni pubbliche agli interessi del privato, trattandosi di un connotato che distingue ilfatto, in termini di maggiore gravità, rispetto alle ipotesi di un’occasionale condotta corruttiva.Peraltro, deve rilevarsi come gli aumenti di pena, sia per le ipotesi di corruzione propriache per quelle di corruzione per l’esercizio della funzione, non risultano di entità talmenteelevata da richiedere una motivazione ancor più dettagliata rispetto a quella resa dalla Cortedi appello.Quanto detto consente di ritenere che la commisurazione degli aumenti disposti a titolodi continuazione ha rispettato il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravitàdelle condotte, senza che i giudici di merito, nel compiere tale valutazione, siano incorsi inalcuna censura rilevabile in sede di legittimità.5.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Deve essere rigettata, invece, la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla partecivile ([OSCURATO:PERSONA] provinciale dei medici, chirurghi e odontotecnici di Milano) posto che il ricorsoaveva ad oggetto esclusivamente aspetti legati al trattamento sanzionatorio, rispetto ai qualila parte civile non ha interesse ad interloquire.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11262/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daERCOLE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 420/2026EMILIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIA [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43526/2025PAOLO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] GIOVINEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] AndreaMaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA].le dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, il quale chiede laconferma della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedel presente grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenzaresa da Sez.2, n.18658 del 25/3/2025, rideterminava la pena inflitta alla ricorrente, inrelazione a plurime ipotesi di corruzione, in complessivi anni 5 e mesi 10 di reclusione,individuando il reato più grave in quello contestato al capo J).2.

Nell’interesse dell’imputata sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo di ricorso, si censura l’individuazione del reato più grave nellacondotta contestata al capo J), effettuata dopo aver ritenuto che tale reato si era consumatoin epoca successiva all’entrata in vigore della l. 17 maggio 2015, n.69, che ha innalzato lepene edittali previste per il reato di corruzione.Sostiene la ricorrente che i giudici di merito avrebbero omesso di fornire adeguatamotivazione in ordine a tale decisione, peraltro confrontando il reato di cui al capo J)esclusivamente con la corruzione contestata al capo E), omettendo qualsivoglia raffrontorispetto alle ulteriori ipotesi di corruzione propria (capi L ed N).2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione inordine alla determinazione della pena, sul presupposto che la Corte di appello, pur avendoritenuto sussistenti le attenuanti generiche, aveva operato la corrispondente riduzione sullasola pena irrogata per il reato più grave, omettendo di valutare tale circostanza anche inrelazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione.Evidenzia la difesa che, essendo state riconosciute le generiche per ragioni di naturasoggettiva concernenti la persona dell’imputata, la riduzione doveva estendersi a tutti i reatioggetto di condanna.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla quantificazionedegli aumenti disposti a titolo di continuazione, mal comprendendosi il richiamo al fatto che ildisvalore era desunto dal fatto che non si trattava di un’unica ipotesi di reato, ma di unasistematica condotta.

Peraltro, con specifico riferimento al capo E), il vizio era desumibileanche dalla circostanza che uno degli aspetti connotanti la gravita della condotta era statoescluso in fatto.Parimenti immotivati risulterebbero gli aumenti disposti in relazione alle ipotesi dicorruzione per l’esercizio della funzione, rispetto ai quali difetterebbe non solo una specificamotivazione, ma non risulterebbe neppure rispettato il principio di proporzionalità delle pene,essendo stati irrogati aumenti pari a mesi 3 e giorni 15 di reclusione per ciascun episodio afronte di una pena minima che, all’epoca dei fatti, era pari ad 1 anno e 6 mesi di reclusione.3.

Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.

Il primo motivo di ricorso, relativo all’individuazione del reato più grave, èmanifestamente infondato, dovendosi ritenere che la Corte di appello, individuando nellacorruzione contestata al capo J) l’ipotesi più grave, si è strettamente attenuta al principiocontenuto nella sentenza rescindente.In particolare, nel disporre l’annullamento con rinvio, questa Corte aveva stigmatizzatoil fatto che la precedente sentenza di appello aveva considerato quale reato più grave quellocontestato al capo E), nonostante si trattasse di episodio che – a differenza di quellodescritto al capo J) – era sicuramente antecedente rispetto all’innalzamento del minimoedittale.Applicando tale indicazione, la Corte di appello ha correttamente rilevato che lacondotta di cui al capo J) era terminata dopo l’entrata in vigore della l.n. 69 del 2015 e,quindi, il reato più grave doveva necessariamente individuarsi in tale imputazione.Le considerazioni che svolge sul punto la ricorrente sono aspecifiche, non tenendoconto del principio affermato dalla sentenza rescindente che, a ben vedere, non lasciavareali margini valutativi al giudice del rinvio.Le ulteriori corruzioni proprie per le quali l’imputata è stata ritenuta responsabilerisultano tutte commesse in epoca antecedente rispetto all’innalzamento dei limiti edittali dipena e, quindi, per ciò solo non potevano certamente integrare il reato più grave da porre abase della continuazione.

In conclusione, quindi, la Corte di appello ha fatto correttaapplicazione del consolidato principio secondo cui il criterio cui deve aversi riguardo per ladeterminazione del reato più grave agli effetti della continuazione non è quello dellacomparazione degli indici di gravità concreta dei reati ex art. 133 cod. pen., bensì quellodella più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare (Sez.U,n. 748 del 12/10/1993, Cassata, Rv. 195805; da ultimo, Sez.2, n. 36107 del 16/5/2017,Ciccia, Rv.271031).3.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, partendo dal presuppostoche, riconosciute le attenuanti generiche per ragioni soggettive ed applicata lacorrispondente riduzione per il reato più grave, anche gli aumenti disposti per i reati incontinuazione dovessero essere proporzionalmente ridotti.Invero, la necessaria specificazione della riduzione sussiste esclusivamente conriguardo alla determinazione della pena prevista per il reato base, posto che in tal caso si haun autonomo criterio di calcolo della pena, in base al quale deve disporsi una riduzioneproporzionale nella misura non superiore ad 1/3 della pena base.Con riguardo agli aumenti disposti a titolo di continuazione, invece, non è previstal’autonoma decurtazione della pena per effetto delle attenuanti ritenute sussistenti,dovendosi unicamente quantificare l’aumento in considerazione di tutti i parametri previstidall’art. 133 cod. pen. che, evidentemente, risentono anche di quelli che sono gli elementiche hanno condotto al riconoscimento delle generiche per ragioni soggettive.Deve, pertanto, darsi continuità al consolidato principio secondo cui il giudice che haridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti genericheper motivi soggettivi, non è tenuto ad operare una riduzione corrispondente rispetto agliaumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen.,sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai finid e l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l c o n g r u o a u m e n t o d i p e n a c o n s e g u e n t e a l l ariconosciuta continuazione (Sez.3, n. 22091 del 9/3/2023, Alberto, Rv. 284663; Sez.4, n.11470 del 9/3/2021, Scarcello, Rv. 280803).3.1.

Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che la Corte di appello abbiacompiuto una valutazione globale della gravità delle condotte integranti i reati satellite.In motivazione, infatti, si indica espressamente che la quantificazione degli aumenti atitolo di continuazione è proporzionato rispetto alla complessiva entità della vicenda, in talmodo facendosi riferimento – sia pur in maniera sintetica – a tutti gli aspetti valutativi delfatto, ivi compresi quelli che hanno condotto al riconoscimento delle attenuanti generiche.4.

Le considerazioni sopra svolte risultano funzionali anche all’esame del terzo motivodi ricorso, concernente la motivazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione.Le argomentazioni sollevate dalla difesa sono manifestamente infondate, nonconsiderando che, con specifico riferimento al parametro della gravità della condotta, laCorte di appello ha indicato un criterio prioritario di valutazione del fatto, consistente in una“sistematica condotta comportante asservimento della funzione agli interessi imprenditorialie personali dell’imputata”.Quanto detto consente di ritenere che è la reiterazione e sistematicità delle condottel’elemento che è stato correttamente valorizzato al fine di quantificare l’aumento a titolo dicontinuazione, risultando immune da censure la motivazione che valorizzi l’asservimentodelle funzioni pubbliche agli interessi del privato, trattandosi di un connotato che distingue ilfatto, in termini di maggiore gravità, rispetto alle ipotesi di un’occasionale condotta corruttiva.Peraltro, deve rilevarsi come gli aumenti di pena, sia per le ipotesi di corruzione propriache per quelle di corruzione per l’esercizio della funzione, non risultano di entità talmenteelevata da richiedere una motivazione ancor più dettagliata rispetto a quella resa dalla Cortedi appello.Quanto detto consente di ritenere che la commisurazione degli aumenti disposti a titolodi continuazione ha rispettato il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravitàdelle condotte, senza che i giudici di merito, nel compiere tale valutazione, siano incorsi inalcuna censura rilevabile in sede di legittimità.5.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Deve essere rigettata, invece, la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla partecivile ([OSCURATO:PERSONA] provinciale dei medici, chirurghi e odontotecnici di Milano) posto che il ricorsoaveva ad oggetto esclusivamente aspetti legati al trattamento sanzionatorio, rispetto ai qualila parte civile non ha interesse ad interloquire.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] AndreaMaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA].le dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, il quale chiede laconferma della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedel presente grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenzaresa da Sez.2, n.18658 del 25/3/2025, rideterminava la pena inflitta alla ricorrente, inrelazione a plurime ipotesi di corruzione, in complessivi anni 5 e mesi 10 di reclusione,individuando il reato più grave in quello contestato al capo J).2. Nell’interesse dell’imputata sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si censura l’individuazione del reato più grave nellacondotta contestata al capo J), effettuata dopo aver ritenuto che tale reato si era consumatoin epoca successiva all’entrata in vigore della l. 17 maggio 2015, n.69, che ha innalzato lepene edittali previste per il reato di corruzione.Sostiene la ricorrente che i giudici di merito avrebbero omesso di fornire adeguatamotivazione in ordine a tale decisione, peraltro confrontando il reato di cui al capo J)esclusivamente con la corruzione contestata al capo E), omettendo qualsivoglia raffrontorispetto alle ulteriori ipotesi di corruzione propria (capi L ed N).2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione inordine alla determinazione della pena, sul presupposto che la Corte di appello, pur avendoritenuto sussistenti le attenuanti generiche, aveva operato la corrispondente riduzione sullasola pena irrogata per il reato più grave, omettendo di valutare tale circostanza anche inrelazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione.Evidenzia la difesa che, essendo state riconosciute le generiche per ragioni di naturasoggettiva concernenti la persona dell’imputata, la riduzione doveva estendersi a tutti i reatioggetto di condanna.2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla quantificazionedegli aumenti disposti a titolo di continuazione, mal comprendendosi il richiamo al fatto che ildisvalore era desunto dal fatto che non si trattava di un’unica ipotesi di reato, ma di unasistematica condotta.  Peraltro, con specifico riferimento al capo E), il vizio era desumibileanche dalla circostanza che uno degli aspetti connotanti la gravita della condotta era statoescluso in fatto.Parimenti immotivati risulterebbero gli aumenti disposti in relazione alle ipotesi dicorruzione per l’esercizio della funzione, rispetto ai quali difetterebbe non solo una specificamotivazione, ma non risulterebbe neppure rispettato il principio di proporzionalità delle pene,essendo stati irrogati aumenti pari a mesi 3 e giorni 15 di reclusione per ciascun episodio afronte di una pena minima che, all’epoca dei fatti, era pari ad 1 anno e 6 mesi di reclusione.3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Il primo motivo di ricorso, relativo all’individuazione del reato più grave, èmanifestamente infondato, dovendosi ritenere che la Corte di appello, individuando nellacorruzione contestata al capo J) l’ipotesi più grave, si è strettamente attenuta al principiocontenuto nella sentenza rescindente.In particolare, nel disporre l’annullamento con rinvio, questa Corte aveva stigmatizzatoil fatto che la precedente sentenza di appello aveva considerato quale reato più grave quellocontestato al capo E), nonostante si trattasse di episodio che – a differenza di quellodescritto al capo J) – era sicuramente antecedente rispetto all’innalzamento del minimoedittale.Applicando tale indicazione, la Corte di appello ha correttamente rilevato che lacondotta di cui al capo J) era terminata dopo l’entrata in vigore della l.n. 69 del 2015 e,quindi, il reato più grave doveva necessariamente individuarsi in tale imputazione.Le considerazioni che svolge sul punto la ricorrente sono aspecifiche, non tenendoconto del principio affermato dalla sentenza rescindente che, a ben vedere, non lasciavareali margini valutativi al giudice del rinvio.Le ulteriori corruzioni proprie per le quali l’imputata è stata ritenuta responsabilerisultano tutte commesse in epoca antecedente rispetto all’innalzamento dei limiti edittali dipena e, quindi, per ciò solo non potevano certamente integrare il reato più grave da porre abase della continuazione.   In conclusione, quindi, la Corte di appello ha fatto correttaapplicazione del consolidato principio secondo cui il criterio cui deve aversi riguardo per ladeterminazione del reato più grave agli effetti della continuazione non è quello dellacomparazione degli indici di gravità concreta dei reati ex art. 133 cod. pen., bensì quellodella più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare (Sez.U,n. 748 del 12/10/1993, Cassata, Rv. 195805; da ultimo, Sez.2, n. 36107 del 16/5/2017,Ciccia, Rv.271031).3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, partendo dal presuppostoche, riconosciute le attenuanti generiche per ragioni soggettive ed applicata lacorrispondente riduzione per il reato più grave, anche gli aumenti disposti per i reati incontinuazione dovessero essere proporzionalmente ridotti.Invero, la necessaria specificazione della riduzione sussiste esclusivamente conriguardo alla determinazione della pena prevista per il reato base, posto che in tal caso si haun autonomo criterio di calcolo della pena, in base al quale deve disporsi una riduzioneproporzionale nella misura non superiore ad 1/3 della pena base.Con riguardo agli aumenti disposti a titolo di continuazione, invece, non è previstal’autonoma decurtazione della pena per effetto delle attenuanti ritenute sussistenti,dovendosi unicamente quantificare l’aumento in considerazione di tutti i parametri previstidall’art. 133 cod. pen. che, evidentemente, risentono anche di quelli che sono gli elementiche hanno condotto al riconoscimento delle generiche per ragioni soggettive.Deve, pertanto, darsi continuità al consolidato principio secondo cui il giudice che haridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti genericheper motivi soggettivi, non è tenuto ad operare una riduzione corrispondente rispetto agliaumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen.,sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai finid e l l ' i n d i v i d u a z i o n e  d e l  c o n g r u o  a u m e n t o  d i  p e n a  c o n s e g u e n t e  a l l ariconosciuta continuazione (Sez.3, n. 22091 del 9/3/2023, Alberto, Rv. 284663; Sez.4, n.11470 del 9/3/2021, Scarcello, Rv. 280803).3.1. Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che la Corte di appello abbiacompiuto una valutazione globale della gravità delle condotte integranti i reati satellite.In motivazione, infatti, si indica espressamente che la quantificazione degli aumenti atitolo di continuazione è proporzionato rispetto alla complessiva entità della vicenda, in talmodo facendosi riferimento – sia pur in maniera sintetica – a tutti gli aspetti valutativi delfatto, ivi compresi quelli che hanno condotto al riconoscimento delle attenuanti generiche.4. Le considerazioni sopra svolte risultano funzionali anche all’esame del terzo motivodi ricorso, concernente la motivazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione.Le argomentazioni sollevate dalla difesa sono manifestamente infondate, nonconsiderando che, con specifico riferimento al parametro della gravità della condotta, laCorte di appello ha indicato un criterio prioritario di valutazione del fatto, consistente in una“sistematica condotta comportante asservimento della funzione agli interessi imprenditorialie personali dell’imputata”.Quanto detto consente di ritenere che è la reiterazione e sistematicità delle condottel’elemento che è stato correttamente valorizzato al fine di quantificare l’aumento a titolo dicontinuazione, risultando immune da censure la motivazione che valorizzi l’asservimentodelle funzioni pubbliche agli interessi del privato, trattandosi di un connotato che distingue ilfatto, in termini di maggiore gravità, rispetto alle ipotesi di un’occasionale condotta corruttiva.Peraltro, deve rilevarsi come gli aumenti di pena, sia per le ipotesi di corruzione propriache per quelle di corruzione per l’esercizio della funzione, non risultano di entità talmenteelevata da richiedere una motivazione ancor più dettagliata rispetto a quella resa dalla Cortedi appello.Quanto detto consente di ritenere che la commisurazione degli aumenti disposti a titolodi continuazione ha rispettato il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravitàdelle condotte, senza che i giudici di merito, nel compiere tale valutazione, siano incorsi inalcuna censura rilevabile in sede di legittimità.5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Deve essere rigettata, invece, la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla partecivile ([OSCURATO:PERSONA] provinciale dei medici, chirurghi e odontotecnici di Milano) posto che il ricorsoaveva ad oggetto esclusivamente aspetti legati al trattamento sanzionatorio, rispetto ai qualila parte civile non ha interesse ad interloquire.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11262/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daERCOLE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 420/2026EMILIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIA [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43526/2025PAOLO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] GIOVINEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] AndreaMaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA].le dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, il quale chiede laconferma della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedel presente grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenzaresa da Sez.2, n.18658 del 25/3/2025, rideterminava la pena inflitta alla ricorrente, inrelazione a plurime ipotesi di corruzione, in complessivi anni 5 e mesi 10 di reclusione,individuando il reato più grave in quello contestato al capo J).2. Nell’interesse dell’imputata sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si censura l’individuazione del reato più grave nellacondotta contestata al capo J), effettuata dopo aver ritenuto che tale reato si era consumatoin epoca successiva all’entrata in vigore della l. 17 maggio 2015, n.69, che ha innalzato lepene edittali previste per il reato di corruzione.Sostiene la ricorrente che i giudici di merito avrebbero omesso di fornire adeguatamotivazione in ordine a tale decisione, peraltro confrontando il reato di cui al capo J)esclusivamente con la corruzione contestata al capo E), omettendo qualsivoglia raffrontorispetto alle ulteriori ipotesi di corruzione propria (capi L ed N).2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione inordine alla determinazione della pena, sul presupposto che la Corte di appello, pur avendoritenuto sussistenti le attenuanti generiche, aveva operato la corrispondente riduzione sullasola pena irrogata per il reato più grave, omettendo di valutare tale circostanza anche inrelazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione.Evidenzia la difesa che, essendo state riconosciute le generiche per ragioni di naturasoggettiva concernenti la persona dell’imputata, la riduzione doveva estendersi a tutti i reatioggetto di condanna.2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla quantificazionedegli aumenti disposti a titolo di continuazione, mal comprendendosi il richiamo al fatto che ildisvalore era desunto dal fatto che non si trattava di un’unica ipotesi di reato, ma di unasistematica condotta.  Peraltro, con specifico riferimento al capo E), il vizio era desumibileanche dalla circostanza che uno degli aspetti connotanti la gravita della condotta era statoescluso in fatto.Parimenti immotivati risulterebbero gli aumenti disposti in relazione alle ipotesi dicorruzione per l’esercizio della funzione, rispetto ai quali difetterebbe non solo una specificamotivazione, ma non risulterebbe neppure rispettato il principio di proporzionalità delle pene,essendo stati irrogati aumenti pari a mesi 3 e giorni 15 di reclusione per ciascun episodio afronte di una pena minima che, all’epoca dei fatti, era pari ad 1 anno e 6 mesi di reclusione.3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Il primo motivo di ricorso, relativo all’individuazione del reato più grave, èmanifestamente infondato, dovendosi ritenere che la Corte di appello, individuando nellacorruzione contestata al capo J) l’ipotesi più grave, si è strettamente attenuta al principiocontenuto nella sentenza rescindente.In particolare, nel disporre l’annullamento con rinvio, questa Corte aveva stigmatizzatoil fatto che la precedente sentenza di appello aveva considerato quale reato più grave quellocontestato al capo E), nonostante si trattasse di episodio che – a differenza di quellodescritto al capo J) – era sicuramente antecedente rispetto all’innalzamento del minimoedittale.Applicando tale indicazione, la Corte di appello ha correttamente rilevato che lacondotta di cui al capo J) era terminata dopo l’entrata in vigore della l.n. 69 del 2015 e,quindi, il reato più grave doveva necessariamente individuarsi in tale imputazione.Le considerazioni che svolge sul punto la ricorrente sono aspecifiche, non tenendoconto del principio affermato dalla sentenza rescindente che, a ben vedere, non lasciavareali margini valutativi al giudice del rinvio.Le ulteriori corruzioni proprie per le quali l’imputata è stata ritenuta responsabilerisultano tutte commesse in epoca antecedente rispetto all’innalzamento dei limiti edittali dipena e, quindi, per ciò solo non potevano certamente integrare il reato più grave da porre abase della continuazione.   In conclusione, quindi, la Corte di appello ha fatto correttaapplicazione del consolidato principio secondo cui il criterio cui deve aversi riguardo per ladeterminazione del reato più grave agli effetti della continuazione non è quello dellacomparazione degli indici di gravità concreta dei reati ex art. 133 cod. pen., bensì quellodella più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare (Sez.U,n. 748 del 12/10/1993, Cassata, Rv. 195805; da ultimo, Sez.2, n. 36107 del 16/5/2017,Ciccia, Rv.271031).3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, partendo dal presuppostoche, riconosciute le attenuanti generiche per ragioni soggettive ed applicata lacorrispondente riduzione per il reato più grave, anche gli aumenti disposti per i reati incontinuazione dovessero essere proporzionalmente ridotti.Invero, la necessaria specificazione della riduzione sussiste esclusivamente conriguardo alla determinazione della pena prevista per il reato base, posto che in tal caso si haun autonomo criterio di calcolo della pena, in base al quale deve disporsi una riduzioneproporzionale nella misura non superiore ad 1/3 della pena base.Con riguardo agli aumenti disposti a titolo di continuazione, invece, non è previstal’autonoma decurtazione della pena per effetto delle attenuanti ritenute sussistenti,dovendosi unicamente quantificare l’aumento in considerazione di tutti i parametri previstidall’art. 133 cod. pen. che, evidentemente, risentono anche di quelli che sono gli elementiche hanno condotto al riconoscimento delle generiche per ragioni soggettive.Deve, pertanto, darsi continuità al consolidato principio secondo cui il giudice che haridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti genericheper motivi soggettivi, non è tenuto ad operare una riduzione corrispondente rispetto agliaumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen.,sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai finid e l l ' i n d i v i d u a z i o n e  d e l  c o n g r u o  a u m e n t o  d i  p e n a  c o n s e g u e n t e  a l l ariconosciuta continuazione (Sez.3, n. 22091 del 9/3/2023, Alberto, Rv. 284663; Sez.4, n.11470 del 9/3/2021, Scarcello, Rv. 280803).3.1. Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che la Corte di appello abbiacompiuto una valutazione globale della gravità delle condotte integranti i reati satellite.In motivazione, infatti, si indica espressamente che la quantificazione degli aumenti atitolo di continuazione è proporzionato rispetto alla complessiva entità della vicenda, in talmodo facendosi riferimento – sia pur in maniera sintetica – a tutti gli aspetti valutativi delfatto, ivi compresi quelli che hanno condotto al riconoscimento delle attenuanti generiche.4. Le considerazioni sopra svolte risultano funzionali anche all’esame del terzo motivodi ricorso, concernente la motivazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione.Le argomentazioni sollevate dalla difesa sono manifestamente infondate, nonconsiderando che, con specifico riferimento al parametro della gravità della condotta, laCorte di appello ha indicato un criterio prioritario di valutazione del fatto, consistente in una“sistematica condotta comportante asservimento della funzione agli interessi imprenditorialie personali dell’imputata”.Quanto detto consente di ritenere che è la reiterazione e sistematicità delle condottel’elemento che è stato correttamente valorizzato al fine di quantificare l’aumento a titolo dicontinuazione, risultando immune da censure la motivazione che valorizzi l’asservimentodelle funzioni pubbliche agli interessi del privato, trattandosi di un connotato che distingue ilfatto, in termini di maggiore gravità, rispetto alle ipotesi di un’occasionale condotta corruttiva.Peraltro, deve rilevarsi come gli aumenti di pena, sia per le ipotesi di corruzione propriache per quelle di corruzione per l’esercizio della funzione, non risultano di entità talmenteelevata da richiedere una motivazione ancor più dettagliata rispetto a quella resa dalla Cortedi appello.Quanto detto consente di ritenere che la commisurazione degli aumenti disposti a titolodi continuazione ha rispettato il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravitàdelle condotte, senza che i giudici di merito, nel compiere tale valutazione, siano incorsi inalcuna censura rilevabile in sede di legittimità.5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Deve essere rigettata, invece, la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla partecivile ([OSCURATO:PERSONA] provinciale dei medici, chirurghi e odontotecnici di Milano) posto che il ricorsoaveva ad oggetto esclusivamente aspetti legati al trattamento sanzionatorio, rispetto ai qualila parte civile non ha interesse ad interloquire. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11262/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris