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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01392/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo del 9 luglio 2018, che lo ha condannato alla pena di giustizia anche per i delitti di tentato omicidio (capo a) e lesioni personali aggravate (capo b).

A sostegno della istanza era stata allegata la scoperta di nuove prove ed in particolare le dichiarazioni rese in qualità di imputato di reato connesso da [OSCURATO:PERSONA] detto Edosa, fratello di [OSCURATO:PERSONA], coimputato dell'Emetuwa.

Secondo quanto da lui riferito, l'Emetuwa stava cercando di fermare il Nosa e impedirgli di andare via con l'ascia e questa era stata utilizzata solo dal Nosa per colpire Emeka. [OSCURATO:PERSONA] aveva riscontrato le dichiarazioni dell'Edosa affermando che l'Enneka era stato colpito solo da lui e dall'Edosa.

L'Edosa era attendibile, avendo reso dichiarazioni autoaccusatorie che confermavano che la conversazione intercettata nel carcere tra Johnbull, Emetowa e Nosa, in cui i primi due accusavano il terzo di aver loro fatto subire una ingiusta carcerazione, non avendo essi partecipato all'aggressione, era del tutto genuina e non il risultato di una previa concertazione tra i tre interlocutori, come invece ritenuto dalla Corte di appello di Palermo.

Anche il Johnbull aveva affermato che l'Emetuwa era intervenuto nella lite solo per cercare di dividere i due contendenti ed il Nosa aveva riferito al Tribunale che l'Emetuwa aveva solo cercato di fermarli; peraltro, già il giorno precedente l'Emetuwa era intervenuto in difesa dell'Emeka. a.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte di appello di Caltanissetta, pur affermando che l'istanza di revisione era manifestamente infondata, aveva comunque analizzato tutte le prove addotte dalla difesa effettuando apprezzamenti di merito in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni prodotte a sostegno dell'istanza, affermando che le prove poste a fondamento della condanna resistevano alle dichiarazioni suddette ed in tal modo aveva proceduto ad una valutazione del materiale probatorio riservata alla fase successiva.

L'inammissibilità presuppone, invece, un'infondatezza manifesta, ossia rilevabile ictu °cuti, dovendosi ritenere preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione.

Inoltre, la Corte di appello si sarebbe limitata a valutare solo alcune dichiarazioni dell'Aghamioghogho, tra le quali quella in cui riferisce della presenza di due asce, per giungere a ritenere comunque dimostrata la responsabilità del ricorrente.

In realtà le sue dichiarazioni sono riscontrate da quelle del Nosa, che, pur confermando la presenza di due asce, afferma che l'Emetuwa aveva con sé un'ascia perché intendeva portarla via per evitare che fosse utilizzata ai danni dell'Emeka.

Non era, quindi, esatta l'affermazione della Corte di appello secondo la quale le nuove dichiarazioni non erano riscontrate.

Le dichiarazioni accusatorie dell'Emeka non erano riscontrate, neppure dalle dichiarazioni dell'altra persona offesa, l'Obinna, che aveva asserito di non avere visto l'Emetuwa colpire con un'ascia l'Enneka.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810).

La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto «prove nuove», implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili íctu °culi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496, entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delle decisioni della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione).

In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).

Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultino, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio; al contrario, è del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477).

Il rimedio della revisione è diretto a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art.634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso).

Indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, risulta quindi la comparazione tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità del condannato e le prove dedotte a sostegno dell'istanza di revisione.

3. Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che le nuove dichiarazioni sono del tutto inidonee a sovvertire la pronuncia di condanna, atteso che le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dalle due vittime, che hanno concordemente riferito di essere stati aggrediti da [OSCURATO:PERSONA], da suo fratello — ossia il soggetto che ha reso le nuove dichiarazioni — e quindi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], intervenuti armati di ascia, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi de relato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano appreso della vicenda da [OSCURATO:PERSONA] e dal'Emeka.

Aggiunge la Corte di appello che gli ulteriori argomenti addotti a sostegno della contraddittorietà della sentenza di secondo grado e dell'accertamento fattuale in essa contenuto sono stati già valutati e ritenuti infondati nel corso del giudizio e che in relazione a tali questioni le nuove dichiarazioni non possono esercitare alcuna valenza, essendo l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato fondata su una pluralità di dati, dichiarativi ed oggettivi dimostrativi della partecipazione dell'odierno ricorrente.

Sulla base della completa ed esaustiva motivazione del provvedimento impugnato, le nuove dichiarazioni appaiono ictu ()cui/ inidonee a ribaltare l'esito decisorio.

Ne consegue che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo del 9 luglio 2018, che lo ha condannato alla pena di giustizia anche per i delitti di tentato omicidio (capo a) e lesioni personali aggravate (capo b). A sostegno della istanza era stata allegata la scoperta di nuove prove ed in particolare le dichiarazioni rese in qualità di imputato di reato connesso da [OSCURATO:PERSONA] detto Edosa, fratello di [OSCURATO:PERSONA], coimputato dell'Emetuwa. Secondo quanto da lui riferito, l'Emetuwa stava cercando di fermare il Nosa e impedirgli di andare via con l'ascia e questa era stata utilizzata solo dal Nosa per colpire Emeka. [OSCURATO:PERSONA] aveva riscontrato le dichiarazioni dell'Edosa affermando che l'Enneka era stato colpito solo da lui e dall'Edosa. L'Edosa era attendibile, avendo reso dichiarazioni autoaccusatorie che confermavano che la conversazione intercettata nel carcere tra Johnbull, Emetowa e Nosa, in cui i primi due accusavano il terzo di aver loro fatto subire una ingiusta carcerazione, non avendo essi partecipato all'aggressione, era del tutto genuina e non il risultato di una previa concertazione tra i tre interlocutori, come invece ritenuto dalla Corte di appello di Palermo. Anche il Johnbull aveva affermato che l'Emetuwa era intervenuto nella lite solo per cercare di dividere i due contendenti ed il Nosa aveva riferito al Tribunale che l'Emetuwa aveva solo cercato di fermarli; peraltro, già il giorno precedente l'Emetuwa era intervenuto in difesa dell'Emeka. a. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte di appello di Caltanissetta, pur affermando che l'istanza di revisione era manifestamente infondata, aveva comunque analizzato tutte le prove addotte dalla difesa effettuando apprezzamenti di merito in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni prodotte a sostegno dell'istanza, affermando che le prove poste a fondamento della condanna resistevano alle dichiarazioni suddette ed in tal modo aveva proceduto ad una valutazione del materiale probatorio riservata alla fase successiva. L'inammissibilità presuppone, invece, un'infondatezza manifesta, ossia rilevabile ictu °cuti, dovendosi ritenere preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione. Inoltre, la Corte di appello si sarebbe limitata a valutare solo alcune dichiarazioni dell'Aghamioghogho, tra le quali quella in cui riferisce della presenza di due asce, per giungere a ritenere comunque dimostrata la responsabilità del ricorrente. In realtà le sue dichiarazioni sono riscontrate da quelle del Nosa, che, pur confermando la presenza di due asce, afferma che l'Emetuwa aveva con sé un'ascia perché intendeva portarla via per evitare che fosse utilizzata ai danni dell'Emeka. Non era, quindi, esatta l'affermazione della Corte di appello secondo la quale le nuove dichiarazioni non erano riscontrate. Le dichiarazioni accusatorie dell'Emeka non erano riscontrate, neppure dalle dichiarazioni dell'altra persona offesa, l'Obinna, che aveva asserito di non avere visto l'Emetuwa colpire con un'ascia l'Enneka.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto «prove nuove», implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili íctu °culi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496, entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delle decisioni della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione). In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultino, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio; al contrario, è del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477). Il rimedio della revisione è diretto a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art.634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso). Indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, risulta quindi la comparazione tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità del condannato e le prove dedotte a sostegno dell'istanza di revisione. 3. Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che le nuove dichiarazioni sono del tutto inidonee a sovvertire la pronuncia di condanna, atteso che le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dalle due vittime, che hanno concordemente riferito di essere stati aggrediti da [OSCURATO:PERSONA], da suo fratello — ossia il soggetto che ha reso le nuove dichiarazioni — e quindi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], intervenuti armati di ascia, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi de relato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano appreso della vicenda da [OSCURATO:PERSONA] e dal'Emeka. Aggiunge la Corte di appello che gli ulteriori argomenti addotti a sostegno della contraddittorietà della sentenza di secondo grado e dell'accertamento fattuale in essa contenuto sono stati già valutati e ritenuti infondati nel corso del giudizio e che in relazione a tali questioni le nuove dichiarazioni non possono esercitare alcuna valenza, essendo l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato fondata su una pluralità di dati, dichiarativi ed oggettivi dimostrativi della partecipazione dell'odierno ricorrente. Sulla base della completa ed esaustiva motivazione del provvedimento impugnato, le nuove dichiarazioni appaiono ictu ()cui/ inidonee a ribaltare l'esito decisorio. Ne consegue che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
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