CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misuradell'affidamento in prova terapeutico, concessagli il 13 maggio 2024;ritenuto che l'ordinanza si sottragga allecensure sviluppate in ricorso, posto che larevoca dell'affidamento in prova è stata dispostaquale conseguenza di reiterate violazionidelle prescrizioni (il 10 agosto 2025 era arrestato per essere stato sorpreso in stato diebbrezza fuori dalla propria abitazione alle 2,00 della notte e il 31 agosto 2025 era fermatonel porto dove, sempre in stato di ebbrezza, stava compiendo manovre pericolose conun’imbarcazione);ritenuto che – diversamente da quanto lamenta il ricorrente – la revoca non è statamotivata sulla base di un mero automatismo collegato alle condotte in parola posto che ilTribunale di sorveglianza, con motivazione sintetica ma adeguata, ha ritenuto tali allarmanticondotte chiaro sintomo dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione econseguente la prova è stata reputata ormai fallita;ritenuto che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamentoin prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione dellalegge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesiche giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazionicostituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne derivache «il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamentodel soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale disorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, conmotivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo,Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479);considerato che il ricorrente si limita ad avversare la revoca sulla mera base dellacircostanza che – a suo dire – non vi sarebbe stata alcuna violazione delle prescrizioniindicate nel provvedimento applicativo della misura alternativa e che tale assunto trascurache, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la revoca dell’affidamento inprova può essere adottata sia nel caso di violazioni della legge penale, sia di violazione delleprescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa e che detta revoca può conseguireanche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenutasentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione,in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale disorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto deldoveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tuttala durata della misura (da ultimo, Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 26, R., Rv. 289064 –01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11620/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3211/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36430/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che XXXXXXXXXXXXXXX, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misuradell'affidamento in prova terapeutico, concessagli il 13 maggio 2024;ritenuto che l'ordinanza si sottragga allecensure sviluppate in ricorso, posto che larevoca dell'affidamento in prova è stata dispostaquale conseguenza di reiterate violazionidelle prescrizioni (il 10 agosto 2025 era arrestato per essere stato sorpreso in stato diebbrezza fuori dalla propria abitazione alle 2,00 della notte e il 31 agosto 2025 era fermatonel porto dove, sempre in stato di ebbrezza, stava compiendo manovre pericolose conun’imbarcazione);ritenuto che – diversamente da quanto lamenta il ricorrente – la revoca non è statamotivata sulla base di un mero automatismo collegato alle condotte in parola posto che ilTribunale di sorveglianza, con motivazione sintetica ma adeguata, ha ritenuto tali allarmanticondotte chiaro sintomo dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione econseguente la prova è stata reputata ormai fallita;ritenuto che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamentoin prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione dellalegge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesiche giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazionicostituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne derivache «il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamentodel soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale disorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, conmotivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo,Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479);considerato che il ricorrente si limita ad avversare la revoca sulla mera base dellacircostanza che – a suo dire – non vi sarebbe stata alcuna violazione delle prescrizioniindicate nel provvedimento applicativo della misura alternativa e che tale assunto trascurache, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la revoca dell’affidamento inprova può essere adottata sia nel caso di violazioni della legge penale, sia di violazione delleprescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa e che detta revoca può conseguireanche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenutasentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione,in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale disorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto deldoveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tuttala durata della misura (da ultimo, Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 26, R., Rv. 289064 –01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.