CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dimotivazione in ordine all’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 640-biscod. pen., oltre che reiterativo perché riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta altresì nonconsentito dalle legge, trattandosi di mera doglianza in punto di fatto volta aprospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato dilegittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica che nonviene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte;che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno ravvisato il dolo nel fattoche l’imputato ha consapevolmente dichiarato un requisito – la residenzadecennale – in realtà inesistente, al fine di ottenere un beneficio non spettante,risultando la difformità tra il dato reale e quanto attestato tale da escludere unmero errore e da dimostrare la volontà della condotta (si veda, in particolare,pag. 4);ritenuto che il ricorso, quindi, oltre che manifestamente infondato, èinammissibile perché tale deve considerarsi il ricorso per cassazione fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]