Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 31251/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Perugia non ha convalidato l'arresto in flagranza differito eseguito dalla polizia giudiziaria il 2/3/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al reato previsto dagli artt. 110 cod.pen., 73, commi 1, 4 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo a) dell'imputazione provvisoria l - contestualmente applicando nei confronti del Priore la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, in riferimento a un capo di imputazione riferito anche a ulteriori fattispecie previste dall'art.73, commi 1 e 4, T.U. stup..

Il giudice procedente ha premesso che l'arresto degli indagati era avvenuto alla data del 2/3/2023 in relazione al disposto dell'art.9 della 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.146 e che il provvedimento precautelare era stato preceduto da un'attività di intercettazione eseguita nei loro confronti e dal sequestro di sostanza stupefacente eseguito - all'interno di un garage nella loro disponibilità - nella notte tra il 24 e il 25/2/2023, con successive \ predisposizione di un verbale di arresto in flagranza differito; ha quindi osservato che l'atto di cui si era ritardata l'esecuzione presupponeva comunque una situazione di flagranza nel reato a carico degli indagati e che, però, tale situazione non sussisteva al momento dell'intervento degli operanti, i quali avevano fatto accesso nel locale senza farsi scorgere dai suddetti e senza osservarli direttamente nell'attività di trasporto o detenzione dello stupefacente; ha quindi ritenuto insussistente il presupposto della flagranza, in quanto i due indagati non erano stati colti nell'atto di commettere il fatto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, articolando un unitario motivo di impugnazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione dello, legge penale in relazione all'art.380, lett. h), 382, commi 1 e 2 e in riferimento all'art.391, comma 4, cod.proc.pen., per insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di insussistenza dello stato di flagranza.

Ha dedotto che il giudice procedente avrebbe omesso di considerare, ai fini della sussistenza dello stato di flagranza, la presenza di elementi già noti agli operanti e da ritenersi univoci e decisivi; nonché nell'interpretare la nozione di detenzione illecita, presupponendo erroneament:e che dovesse sussistere un necessario rapporto fisico tra il detenente e l'oggetto detenuto;ha altresì dedotto che la sussistenza dello stato di flagranza presupponeva una condizione - del tutto verificata nel caso di specie - di contestualità tra il comportamento di un soggetto costituente reato e il fatto percettivo dell'ufficiale di polizia giudiziaria e che poteva eventualmente essere arricchito anche sulla base di conoscenze anteriori all'esecuzione del provvedimento precautelare; ha quindi riassunto gli esiti delle attività di indagine compendiate nel verbale di arresto, sulla base delle quali risultavano già univoci elementi nei confronti degli indagati sin dalla data del 23/2/2023, con la conseguenza che la condotta della polizia giudiziaria doveva ritenersi necessitata e obbligata a procedere all'arresto seppure nella forma ritardata ai sensi dell'art.9 della

I. n.146/2006.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice procedente ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto del 25/2/20239 la cui esecuzione è stata differita alla data del 2/3/2023, in relazione al disposto dell'art.9, comma 6, della 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.146, ai sensi del quale: «Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore».

Specificamente, il giudice ha ritenuto insussistente il presupposto della flagranza, in relazione al disposto dell'art.385 cod.proc.pen., in quanto gli indagati non erano stati direttamente osservati nell'attività di trasporto ovvero di detenzione della sostanza stupefacente.

3. Va quindi premesso che lo stato di flagranza, come definito dell'art.382 cod.proc.pen., ha quale caratteristica intrinseca il rapporto di simultaneità tra il fatto reato e la sua scoperta e che il sintagma «nell'atto di commettere un reato» utilizzato nella predetta disposizione comprende, oltre che l'ipotesi in cui il reato sia stato appena consumato, anche quella in cui la consumazione stessa sia ancora in itínere; in relazione specifica alla fattispecie di reato permanente, deve altresì ritenersi che lo stato di flagranza duri fino al momento in cui non sia cessata la permanenza medesima, dovendosi ritenere che in tale caso possa riconoscersi la sussistenza della flagranza anche quando è decorso solo il tempo necessario all'espletamento di attività di indagine dirette a rintracciare il responsabile (Sez. 6, n. 8015 del 11/12/2002, dep. 2003, Bangrazi, Rv. 223813).

In relazione specifica al reato contestato nel caso in esame, va quindi rilevato che la fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente è di natura permanente; conseguendone che la flagranza di esso perdura, secondo quanto prevede l'art. 382 comma terzo cod. proc. pen., fino alla cessazione della permanenza e, quindi, in caso di sequestro della sostanza stupefacente, fino al compimento di esso e con l'ulteriore conseguenza che l'arresto operato contestualmente o immediatamente dopo il sequestro deve, pertanto, considerarsi avvenuto nella flagranza del reato (Sez. 6, n. 751 del 27/02/1995, Malservigi, Rv. 201191; Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Baye, Rv. 245200).

4. Nel caso di specie, sulla base delle evidenze investigative richiamate dall'ufficio ricorrente, va quindi rilevato che - specificamente sulla scorta delle intercettazioni ambientali disposte sulla vettura nella disponibilità del Priore - dalle stesse risulta che il 23/2/2022 quest'ultimo aveva ricevuto una fornitura di sostanza stupefacente di tipo hashish a che tanto lo stesso indagato quanto il [OSCURATO:PERSONA], ivi recatOsi a bordo dei propri mezzi, avevano provveduto congiuntamente a occultare presso il garage dell'abitazione sita in Perugia alla via [OSCURATO:PERSONA] n.37, nella disponibilità dello stesso Priore.

Richiamando quindi il principio in base al quale in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084; Sez. 5, n. 49340 16/09/2019, P., Rv. 278382, tra le altre), deve ritenersi che - pure in assenza di una percezione diretta del contatto fisico tra gli indagati e la sostanza stupefacente - gli elementi di indagine raccolti dalla polizia giudiziaria fossero assolutamente univoci nel far dedurre una situazione di detenzione della sostanza stupefacente da parte dei due indagati e, attesa la correlativa natura di reato permanente della fattispecie, che sussistesse conseguentemente lo stato di flagranza nel momento in cui è stato redatto (lo stesso giorno) il verbale di arresto, la cui esecuzione è stata poi differita ai sensi dell'art.9 della

I. n.146/2006.

Deve quindi ritenersi che la polizia giudiziaria abbia operato l'esecuzione della misura precautelare nel rispetto delle disposizioni di riferimento.

5. Per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio in quanto l'arresto in flagranza è stato legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Perugia non ha convalidato l'arresto in flagranza differito eseguito dalla polizia giudiziaria il 2/3/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al reato previsto dagli artt. 110 cod.pen., 73, commi 1, 4 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo a) dell'imputazione provvisoria l - contestualmente applicando nei confronti del Priore la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, in riferimento a un capo di imputazione riferito anche a ulteriori fattispecie previste dall'art.73, commi 1 e 4, T.U. stup.. Il giudice procedente ha premesso che l'arresto degli indagati era avvenuto alla data del 2/3/2023 in relazione al disposto dell'art.9 della 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.146 e che il provvedimento precautelare era stato preceduto da un'attività di intercettazione eseguita nei loro confronti e dal sequestro di sostanza stupefacente eseguito - all'interno di un garage nella loro disponibilità - nella notte tra il 24 e il 25/2/2023, con successive \ predisposizione di un verbale di arresto in flagranza differito; ha quindi osservato che l'atto di cui si era ritardata l'esecuzione presupponeva comunque una situazione di flagranza nel reato a carico degli indagati e che, però, tale situazione non sussisteva al momento dell'intervento degli operanti, i quali avevano fatto accesso nel locale senza farsi scorgere dai suddetti e senza osservarli direttamente nell'attività di trasporto o detenzione dello stupefacente; ha quindi ritenuto insussistente il presupposto della flagranza, in quanto i due indagati non erano stati colti nell'atto di commettere il fatto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, articolando un unitario motivo di impugnazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione dello, legge penale in relazione all'art.380, lett. h), 382, commi 1 e 2 e in riferimento all'art.391, comma 4, cod.proc.pen., per insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di insussistenza dello stato di flagranza. Ha dedotto che il giudice procedente avrebbe omesso di considerare, ai fini della sussistenza dello stato di flagranza, la presenza di elementi già noti agli operanti e da ritenersi univoci e decisivi; nonché nell'interpretare la nozione di detenzione illecita, presupponendo erroneament:e che dovesse sussistere un necessario rapporto fisico tra il detenente e l'oggetto detenuto;ha altresì dedotto che la sussistenza dello stato di flagranza presupponeva una condizione - del tutto verificata nel caso di specie - di contestualità tra il comportamento di un soggetto costituente reato e il fatto percettivo dell'ufficiale di polizia giudiziaria e che poteva eventualmente essere arricchito anche sulla base di conoscenze anteriori all'esecuzione del provvedimento precautelare; ha quindi riassunto gli esiti delle attività di indagine compendiate nel verbale di arresto, sulla base delle quali risultavano già univoci elementi nei confronti degli indagati sin dalla data del 23/2/2023, con la conseguenza che la condotta della polizia giudiziaria doveva ritenersi necessitata e obbligata a procedere all'arresto seppure nella forma ritardata ai sensi dell'art.9 della I. n.146/2006. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice procedente ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto del 25/2/20239 la cui esecuzione è stata differita alla data del 2/3/2023, in relazione al disposto dell'art.9, comma 6, della 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.146, ai sensi del quale: «Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore». Specificamente, il giudice ha ritenuto insussistente il presupposto della flagranza, in relazione al disposto dell'art.385 cod.proc.pen., in quanto gli indagati non erano stati direttamente osservati nell'attività di trasporto ovvero di detenzione della sostanza stupefacente. 3. Va quindi premesso che lo stato di flagranza, come definito dell'art.382 cod.proc.pen., ha quale caratteristica intrinseca il rapporto di simultaneità tra il fatto reato e la sua scoperta e che il sintagma «nell'atto di commettere un reato» utilizzato nella predetta disposizione comprende, oltre che l'ipotesi in cui il reato sia stato appena consumato, anche quella in cui la consumazione stessa sia ancora in itínere; in relazione specifica alla fattispecie di reato permanente, deve altresì ritenersi che lo stato di flagranza duri fino al momento in cui non sia cessata la permanenza medesima, dovendosi ritenere che in tale caso possa riconoscersi la sussistenza della flagranza anche quando è decorso solo il tempo necessario all'espletamento di attività di indagine dirette a rintracciare il responsabile (Sez. 6, n. 8015 del 11/12/2002, dep. 2003, Bangrazi, Rv. 223813). In relazione specifica al reato contestato nel caso in esame, va quindi rilevato che la fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente è di natura permanente; conseguendone che la flagranza di esso perdura, secondo quanto prevede l'art. 382 comma terzo cod. proc. pen., fino alla cessazione della permanenza e, quindi, in caso di sequestro della sostanza stupefacente, fino al compimento di esso e con l'ulteriore conseguenza che l'arresto operato contestualmente o immediatamente dopo il sequestro deve, pertanto, considerarsi avvenuto nella flagranza del reato (Sez. 6, n. 751 del 27/02/1995, Malservigi, Rv. 201191; Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Baye, Rv. 245200). 4. Nel caso di specie, sulla base delle evidenze investigative richiamate dall'ufficio ricorrente, va quindi rilevato che - specificamente sulla scorta delle intercettazioni ambientali disposte sulla vettura nella disponibilità del Priore - dalle stesse risulta che il 23/2/2022 quest'ultimo aveva ricevuto una fornitura di sostanza stupefacente di tipo hashish a che tanto lo stesso indagato quanto il [OSCURATO:PERSONA], ivi recatOsi a bordo dei propri mezzi, avevano provveduto congiuntamente a occultare presso il garage dell'abitazione sita in Perugia alla via [OSCURATO:PERSONA] n.37, nella disponibilità dello stesso Priore. Richiamando quindi il principio in base al quale in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084; Sez. 5, n. 49340 16/09/2019, P., Rv. 278382, tra le altre), deve ritenersi che - pure in assenza di una percezione diretta del contatto fisico tra gli indagati e la sostanza stupefacente - gli elementi di indagine raccolti dalla polizia giudiziaria fossero assolutamente univoci nel far dedurre una situazione di detenzione della sostanza stupefacente da parte dei due indagati e, attesa la correlativa natura di reato permanente della fattispecie, che sussistesse conseguentemente lo stato di flagranza nel momento in cui è stato redatto (lo stesso giorno) il verbale di arresto, la cui esecuzione è stata poi differita ai sensi dell'art.9 della I. n.146/2006. Deve quindi ritenersi che la polizia giudiziaria abbia operato l'esecuzione della misura precautelare nel rispetto delle disposizioni di riferimento. 5. Per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio in quanto l'arresto in flagranza è stato legittimamente eseguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è
Sentenza Cassazione n. 31251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris