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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23604/2026

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domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA]- intimati -Numero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 603/2024,pubblicata in data 22 marzo 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3luglio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo di esserecreditori di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di circa euro 874.000 in virtùdella sentenza del Tribunale di Bologna n. 942/2018 con la quale ilconvenuto era stato condannato alla restituzione di somme pagate inadempimento di una transazione intercorsa tra le parti, loconvenivano al Tribunale di Bologna unitamente alla coniuge MariaImelde [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia, ex art.2901 c.c., di tutte le assegnazioni da lui effettuate alla coniuge, conrogito del 24 novembre 2016, in adempimento degli obblighi assuntinel verbale di separazione consensuale del 24 agosto 2016.Con distinto atto di citazione i [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio ilCorneti e la [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia dellaassegnazione alla convenuta di quote pari al 50 per cento di altriimmobili.Riuniti i due giudizi, interveniva [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dichiarandosi creditore delCorneti per l’importo di circa euro 771.000,00, chiedeva che venissedichiarata l’inefficacia, nei propri confronti, della sola assegnazionedell’immobile sito in Bologna, via [OSCURATO:PERSONA] n. 75.Riassunto il giudizio a seguito di interruzione determinatadall’intervenuto decesso del Corneti, il Tribunale, espletata la c.t.u.,con sentenza n. 1831/2021 rigettava le domande degli attori e quelladell’intervenuto.Riguardo alla domanda del Nazzarro, rilevava che quest’ultimonon aveva dimostrato l’entità numerica del credito vantato dallaNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026Manini, sua dante causa, e, quindi, delle somme che il Cornetiavrebbe dovuto restituire; escludeva, pure, che dall’atto dispositivofosse derivato un danno, dato che, secondo quanto emerso dallac.t.u., il patrimonio immobiliare del Corneti dopo l’assegnazione delnovembre 2016 era aumentato di valore.2.

La sentenza veniva impugnata con separati atti di appello dalNazzarro e dai [OSCURATO:PERSONA]; in entrambi i giudizi si è costituita la solaPasini, la quale ha dispiegato appello incidentale in punto diliquidazione delle spese di lite.Riuniti i gravami, la Corte d’appello di Bologna con la sentenza n.603/2024 ha respinto i gravami principali e, in accoglimento di quelloincidentale, ha condannato gli appellanti in solido a rifondere allaPasini le spese del primo e del secondo grado di giudizio, che harispettivamente liquidato in euro 32.000 ed in euro 25.000, oltreaccessori; ha inoltre posto a carico degli appellanti principali, insolido, le spese di consulenza tecnica d’ufficio.In sintesi, la Corte territoriale ha affermato che in nessun atto erastato affrontato il tema della consapevolezza del Corneti e della Pasinidi arrecare pregiudizio ai creditori, cosicché tale carenza rendeva giàda sola manifestamente infondati gli appelli.Passando poi ad esaminare i motivi di gravame fatti valere dalNazzarro, ha rilevato l’inammissibilità, per difetto di specificità, delprimo motivo - con il quale l’appellante aveva censurato la sentenzadi primo grado laddove aveva ritenuto indimostrato l’ammontare delsuo credito verso il Corneti -, evidenziando che le argomentazioniesposte dal Nazzarro non rimettevano soltanto in discussione irisultati della consulenza d’ufficio disposta in primo grado, per quantol’ausiliario avesse pure tenuto conto dei rilievi svolti dal consulente diparte.

La Corte territoriale ha quindi precisato che correttamente ilTribunale aveva recepito le conclusioni del consulente d’ufficio, ilNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026quale aveva ben evidenziato che il patrimonio anche dopo la divisionerisultava capiente, pur se aveva indubbiamente subito unamodificazione qualitativa e quantitativa, dato che il disponente nonaveva solo assegnato alcuni beni alla moglie, ma ne aveva anchericevuti a sua volta, con conseguente accrescimento del valorecomplessivo del suo patrimonio.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della suddettasentenza, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso MariaImelde [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi hanno poi depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Eredità giacente di LucioCorneti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia ‹‹Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – error inprocedendo››, per avere la Corte d’appello affermato che gli alloraappellanti principali non avevano affrontato nel giudizio di merito iltema del requisito soggettivo dell’azione, e che tale carenza era di persé sufficiente a rendere gli appelli manifestamente infondati.1.1.

Si evidenzia che il Tribunale non si era affatto pronunciato,né espressamente né implicitamente, sulla eventuale sussistenzadell’elemento soggettivo della domanda revocatoria e che, diconseguenza, tale questione andava meramente riproposta in appelloai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non doveva essere oggetto di motivo diappello; in ogni caso, l’appello aveva rappresentato che l’attoimpugnato comprometteva le ragioni creditorie ed era stato effettuatonella consapevolezza di tale pregiudizio da parte del Corneti e della dilui moglie, come chiaramente emergeva dalla cronologia degli eventi.Infatti, il Corneti, dopo avere ricevuto in data 8 gennaio 2016 atto dicitazione di impugnazione della transazione con il quale MariangelaMainini e gli stessi [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la restituzione delle sommeNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026indebitamente pagate in dipendenza dell’impugnato accordo, si eraaffrettato nel successivo mese di settembre 2016 a depositare ricorsoper la separazione consensuale, con contestuale impegno alladivisione dei beni ricadenti nella comunione, e, con successivo attodel novembre 2016, si era poi spogliato di gran parte dei beni del suopatrimonio immobiliare.1.2.

Il motivo è fondato.Come chiaramente emerge dalla trascrizione dell’atto di appellodepositato dal Nazzarro, riportato alle pagg. da 21 a 28 del ricorso, laquestione dell’elemento soggettivo è stata trattata e specificamenteriproposta dall’allora appellante, ora ricorrente, onde ha errato laCorte d’appello nell’affermare che in nessun atto processuale essafosse stata affrontata.Sul punto, per completezza, è appena il caso di rilevare che, intema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia statadisattesa in primo grado, in modo espresso o attraversoun'enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente edinequivocamente la valutazione di infondatezza, la devoluzione algiudice d'appello della sua cognizione da parte del convenuto rimastovittorioso esige la proposizione del gravame incidentale, nonessendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondocomma, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329,secondo comma, c.p.c.), né essendo sufficiente la merariproposizione, utilizzabile invece, e da effettuarsi in modo espresso,laddove tale eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto oindiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi altresì che,in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante inappello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo allaparte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce aquest’ultimo l’esercizio ex art. 345, secondo comma, c.p.c. (S.U.Numero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/202612/5/2017 n. 11799).Alla luce di tale principio, la questione non necessitava di unospecifico motivo di gravame, considerato che il Tribunale avevaomesso di prenderla in esame e che in ogni caso era questione cheavrebbe comunque dovuto essere autonomamente valutata dalgiudice di merito, integrando l’elemento soggettivo una condizionenecessaria per l’esperibilità dell’azione pauliana.2.

Il secondo motivo censura la decisione impugnata per‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c. in relazioneall’art 360 n. 4 c.p.c. – error in procedendo – nullità della sentenza››.2.1.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, dopo averrilevato l’inammissibilità del secondo motivo di appello per difetto dispecificità, lo ha pure esaminato nel merito, in palese contrasto conl’insegnamento delle Sezioni Unite, le quali, con la pronuncia n.3840/2007, hanno affermato che con la declaratoria d’inammissibilitàil giudice si spoglia della potestas iudicandi in relazione al merito dellafattispecie controversa.Rileva altresì che il motivo di gravame non era generico comeritenuto dal giudice d’appello, dal momento che con tale censura,ritrascritta in ricorso, non erano state riproposte solo edesclusivamente le considerazioni del consulente di parte, ma eranostati evidenziati diversi elementi difensivi rilevanti che, seppure fattivalere per la prima volta nel giudizio di secondo grado, rientravanonel thema decidendum già sviluppatosi in primo grado.2.2.

Il motivo è fondato.La Corte d’appello, nell’esaminare il secondo motivo d’appellopresentato dal Nazzarro, con il quale egli censurava la sentenza diprimo grado in punto di ritenuta capienza del patrimonio immobiliaredel Corneti a soddisfare le ragioni creditorie, lo ha ritenutoinammissibile e, comunque, “infondato”, così esprimendosi: ‹‹VaNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026anzitutto rammentato che l’art. 342 c.p.c. (nel testo antevigente,applicabile ratione temporis) richiede per l’ammissibilitàdell’impugnazione che ad una parte volitiva si accompagni sempreuna parte argomentativa, diretta a contrastare con la dovutaspecificità la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni logico-giuridiche poste dal primo giudice a fondamento della decisione (pertutte: Cass. 18932/2016).

Ora, sol che si esamini il secondo mezzodel Nazzarro si può agevolmente notare che esso non fa altro cheriprendere le argomentazioni del proprio c.t.p., architetto Mantovani,allegando e rimandando alla relazione di parte qui prodotta sub. doc.n. 2, oppure trascrivendola nel corpo della citazione di secondogrado.

E si può anche notare che tali argomentazioni sono state presein considerazione alle pagine 65- 69 della relazione del c.t.u., primadella risposta definitiva ai quesiti.Il motivo appare dunque inammissibile, in quanto i temi postidall’appellante non fanno che rimettere in discussione i risultati dellaconsulenza d’ufficio del primo grado, dopo che l’Ausiliare tenne indebito conto i rilievi del c.t.p.

Mantovani.

In conclusione, la c.t.u. èstata correttamente recepita dal primo giudice, mentre nel presentegrado di giudizio la c.t.p. prodotta sub. doc. n. 2 (anche a prescinderedalla sua inammissibilità quantomeno nelle parti in cui vengonointrodotti temi di fatto nuovi, mai discussi in primo grado) non apparedirimente.

Peraltro, il c.t.u. – oltre a far presente (in replica alleosservazioni del c.t.p.) di aver dato agli immobili il valore di mercatoe non quello che avrebbero avuto in sede di vendita forzata(conclusione che rende infondata l’osservazione degli appellanti sulcd.

“valore cauzionale” dei cespiti) – ha anche chiarito che ilpatrimonio del Corneti, dopo il rogito notaio Figurelli del 24 novembre2016, era maggiormente capiente, dato che il disponente non avevasolo assegnato alcuni beni immobili alla moglie, ma ne aveva a suaNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026volta ricevuti (il che esclude la natura gratuita dell’atto), conconseguente accrescimento del valore del complessivo patrimonio delCorneti costituente la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740c.p.c.

A fronte di queste risultanze processuali, non sembra abbiapregio la deduzione della modificazione qualitativa del patrimonio deldebitore, sulla quale insistono gli appellanti, dato che – ancheaccedendo a tale ipotesi – rimane il fatto che i beni complessivamenteaggredibili dopo il rogito del 24 novembre 2016 sono valorizzabili ineuro 1.889,8 mila… a fronte di un credito del Nazzarro di 750 mila,cui sono da aggiungere ulteriori euro 874 mila quale credito deiRimondi.

Il patrimonio post divisione – nella consistenza accertata dalc.t.u. - appare, dunque, capiente, nonostante la indubbiamodificazione quantitativa e qualitativa dei beni che locomponevano…›› (v. pag. 8, punto 6, della motivazione dellasentenza impugnata).2.3.

Si evince dalla motivazione sopra trascritta che la Corted’appello, pur avendo dichiarato l’inammissibilità del motivo digravame ex art. 342 c.p.c., ha poi comunque proceduto all’esame delmerito, addivenendo a confermare, sulla base della consulenzad’ufficio espletata, che il patrimonio residuo del debitore Corneti, purdopo la divisione del 2016, aveva una consistenza tale da poteressere ritenuto capiente e, quindi, sufficiente a soddisfare il creditovantato dal Nazzarro.2.4.

Va, al riguardo, considerato che la dichiarazione diinammissibilità adottata comporta che il giudice si spogli dellapotestas iudicandi in relazione al merito della controversia, con laconseguenza che, laddove siano state svolte impropriamente ancheargomentazioni sul merito, le stesse sono da ritenere prive digiuridica rilevanza e compiute ad abundantiam, e la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendoNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità,che costituisce la vera ragione della decisione (Cass. n. 3840/2007,cit.; Cass., sez. 3, 20/8/2015 n. 17004; Cass., sez. 1, 16/6/2020 n.11675; S.U. 27/11/2019 n. 31024).2.5.

Il motivo va dunque esaminato nella sola parte in cui censurala pronuncia di inammissibilità del motivo di appello.2.5.1.

Insegna la giurisprudenza di questa Suprema Corte che gliartt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertitocon modifiche dalla l. 134/2012, devono essere interpretati nel sensoche l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, unachiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze: pertanto allaparte volitiva va affiancata una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità diparticolari forme sacramentali o di redazione di un progettoalternativo di decisione, da opporre a quella di primo grado, tenutoconto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudiziodi appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata (S.U. 16/11/2017 n. 27199),dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtùdi compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenzaimpugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico(Cass., sez.

L, 11/5/2004 n. 8926; S.U. 9/11/2011 n. 23299; Cass.,sez. 6 – 1, 22/9/2015 n. 18704; Cass., sez. 3, 15/6/2016 n. 12280),secondo un principio di simmetria nel raffronto tra la motivazione delprovvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame(Cass., sez. 2, 23/2/2017 n. 4695; Cass., sez. 1, 6/9/2021 n.24048).2.5.2.

Occorre pure ribadire, con particolare riferimento alladeduzione di inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 c.p.c.,Numero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026integrante error in procedendo legittimante l’esercizio dal giudice dilegittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,come esso presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo dicensura, onde il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilitàper difetto di specificità di un motivo di appello ha l’onere di indicare,nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e nonpuò limitarsi a rinviare all'atto di appello, dovendone invece riportareil contenuto nella misura necessaria ad evidenziare la pretesaspecificità (Cass., sez. 5, 29/9/2017 n. 22880; Cass., sez. 1,6/9/2021 n. 24048).

La prescrizione di specificità posta, a pena diinammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. - inriferimento al profilo c.d. di “autosufficienza” o, altrimenti detto, del“principio di autonomia” del ricorso per cassazione -, deve peraltroessere declinata secondo le indicazioni della recente sentenza CEDU28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia.2.5.3.

Alla luce dei sopra enunciati rilievi, deve allora essereritenuta l’ammissibilità del motivo in esame, in quanto rispettoso delprincipio di specificità posto dall'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6c.p.c., avendo il Nazzarro trascritto nel ricorso il motivo di appello inmodalità adeguata, così da illustrare il contenuto della critica mossaalla sentenza del Tribunale (Cass. n. 22880/2017, cit.; Cass., sez. 1,23/12/2020 n. 29495; Cass., n. 24048/2021, cit.).

A ciò si aggiungache, nel merito, il motivo di ricorso illustra, con l’articolazione criticadel suo contenuto, la rispondenza dell'impugnazione avverso lasentenza del primo giudice al modello paradigmatico delineatodall’art. 342 c.p.c.Difatti, con il motivo di appello de quo il Nazzarro non ha solorichiamato le considerazioni esposte dal consulente di parte nella suarelazione prodotta agli atti del giudizio, bensì, per contrastare larilevata capienza del patrimonio residuo del disponente, haNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026puntualmente sottolineato che non si doveva aver riguardo al solovalore di mercato del patrimonio immobiliare, oggetto diaccertamento del consulente d’ufficio, ma doveva tenersi conto anchedella complessiva esposizione debitoria del Corneti, derivante dallacondanna alla restituzione delle somme percepite in forza dellascrittura privata di transazione sottoscritta in data 24 settembre 2014e dichiarata nulla, “posta passiva” dalla quale non si potevaprescindere per determinare l’effettiva consistenza del patrimonio e lasussistenza dell’elemento oggettivo dell’eventus damni.3.

L’accoglimento dei primi due motivi di ricorsi consente didichiarare assorbito il terzo, con il quale si prospetta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., laddove la Corte territoriale,nell’accogliere l’appello incidentale in punto di spese di lite, haritenuto di duplicare il compenso del difensore della parte vittoriosa inrelazione a due cause speculari, poi riunite, contro più parti aventi lastessa posizione processuale e svolgenti difese identiche.4.

In conclusione, in accoglimento del primo e del secondomotivo, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve esserecassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, che dovrà procedere a nuovo esame nonché allaliquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.Maccoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo, cassa lasentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla Corte d’appellodi Bologna.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA]- intimati -Numero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 603/2024,pubblicata in data 22 marzo 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3luglio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo di esserecreditori di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di circa euro 874.000 in virtùdella sentenza del Tribunale di Bologna n. 942/2018 con la quale ilconvenuto era stato condannato alla restituzione di somme pagate inadempimento di una transazione intercorsa tra le parti, loconvenivano al Tribunale di Bologna unitamente alla coniuge MariaImelde [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia, ex art.2901 c.c., di tutte le assegnazioni da lui effettuate alla coniuge, conrogito del 24 novembre 2016, in adempimento degli obblighi assuntinel verbale di separazione consensuale del 24 agosto 2016.Con distinto atto di citazione i [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio ilCorneti e la [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia dellaassegnazione alla convenuta di quote pari al 50 per cento di altriimmobili.Riuniti i due giudizi, interveniva [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dichiarandosi creditore delCorneti per l’importo di circa euro 771.000,00, chiedeva che venissedichiarata l’inefficacia, nei propri confronti, della sola assegnazionedell’immobile sito in Bologna, via [OSCURATO:PERSONA] n. 75.Riassunto il giudizio a seguito di interruzione determinatadall’intervenuto decesso del Corneti, il Tribunale, espletata la c.t.u.,con sentenza n. 1831/2021 rigettava le domande degli attori e quelladell’intervenuto.Riguardo alla domanda del Nazzarro, rilevava che quest’ultimonon aveva dimostrato l’entità numerica del credito vantato dallaNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026Manini, sua dante causa, e, quindi, delle somme che il Cornetiavrebbe dovuto restituire; escludeva, pure, che dall’atto dispositivofosse derivato un danno, dato che, secondo quanto emerso dallac.t.u., il patrimonio immobiliare del Corneti dopo l’assegnazione delnovembre 2016 era aumentato di valore.2. La sentenza veniva impugnata con separati atti di appello dalNazzarro e dai [OSCURATO:PERSONA]; in entrambi i giudizi si è costituita la solaPasini, la quale ha dispiegato appello incidentale in punto diliquidazione delle spese di lite.Riuniti i gravami, la Corte d’appello di Bologna con la sentenza n.603/2024 ha respinto i gravami principali e, in accoglimento di quelloincidentale, ha condannato gli appellanti in solido a rifondere allaPasini le spese del primo e del secondo grado di giudizio, che harispettivamente liquidato in euro 32.000 ed in euro 25.000, oltreaccessori; ha inoltre posto a carico degli appellanti principali, insolido, le spese di consulenza tecnica d’ufficio.In sintesi, la Corte territoriale ha affermato che in nessun atto erastato affrontato il tema della consapevolezza del Corneti e della Pasinidi arrecare pregiudizio ai creditori, cosicché tale carenza rendeva giàda sola manifestamente infondati gli appelli.Passando poi ad esaminare i motivi di gravame fatti valere dalNazzarro, ha rilevato l’inammissibilità, per difetto di specificità, delprimo motivo - con il quale l’appellante aveva censurato la sentenzadi primo grado laddove aveva ritenuto indimostrato l’ammontare delsuo credito verso il Corneti -, evidenziando che le argomentazioniesposte dal Nazzarro non rimettevano soltanto in discussione irisultati della consulenza d’ufficio disposta in primo grado, per quantol’ausiliario avesse pure tenuto conto dei rilievi svolti dal consulente diparte. La Corte territoriale ha quindi precisato che correttamente ilTribunale aveva recepito le conclusioni del consulente d’ufficio, ilNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026quale aveva ben evidenziato che il patrimonio anche dopo la divisionerisultava capiente, pur se aveva indubbiamente subito unamodificazione qualitativa e quantitativa, dato che il disponente nonaveva solo assegnato alcuni beni alla moglie, ma ne aveva anchericevuti a sua volta, con conseguente accrescimento del valorecomplessivo del suo patrimonio.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della suddettasentenza, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso MariaImelde [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi hanno poi depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Eredità giacente di LucioCorneti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia ‹‹Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – error inprocedendo››, per avere la Corte d’appello affermato che gli alloraappellanti principali non avevano affrontato nel giudizio di merito iltema del requisito soggettivo dell’azione, e che tale carenza era di persé sufficiente a rendere gli appelli manifestamente infondati.1.1. Si evidenzia che il Tribunale non si era affatto pronunciato,né espressamente né implicitamente, sulla eventuale sussistenzadell’elemento soggettivo della domanda revocatoria e che, diconseguenza, tale questione andava meramente riproposta in appelloai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non doveva essere oggetto di motivo diappello; in ogni caso, l’appello aveva rappresentato che l’attoimpugnato comprometteva le ragioni creditorie ed era stato effettuatonella consapevolezza di tale pregiudizio da parte del Corneti e della dilui moglie, come chiaramente emergeva dalla cronologia degli eventi.Infatti, il Corneti, dopo avere ricevuto in data 8 gennaio 2016 atto dicitazione di impugnazione della transazione con il quale MariangelaMainini e gli stessi [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la restituzione delle sommeNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026indebitamente pagate in dipendenza dell’impugnato accordo, si eraaffrettato nel successivo mese di settembre 2016 a depositare ricorsoper la separazione consensuale, con contestuale impegno alladivisione dei beni ricadenti nella comunione, e, con successivo attodel novembre 2016, si era poi spogliato di gran parte dei beni del suopatrimonio immobiliare.1.2. Il motivo è fondato.Come chiaramente emerge dalla trascrizione dell’atto di appellodepositato dal Nazzarro, riportato alle pagg. da 21 a 28 del ricorso, laquestione dell’elemento soggettivo è stata trattata e specificamenteriproposta dall’allora appellante, ora ricorrente, onde ha errato laCorte d’appello nell’affermare che in nessun atto processuale essafosse stata affrontata.Sul punto, per completezza, è appena il caso di rilevare che, intema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia statadisattesa in primo grado, in modo espresso o attraversoun'enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente edinequivocamente la valutazione di infondatezza, la devoluzione algiudice d'appello della sua cognizione da parte del convenuto rimastovittorioso esige la proposizione del gravame incidentale, nonessendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondocomma, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329,secondo comma, c.p.c.), né essendo sufficiente la merariproposizione, utilizzabile invece, e da effettuarsi in modo espresso,laddove tale eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto oindiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi altresì che,in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante inappello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo allaparte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce aquest’ultimo l’esercizio ex art. 345, secondo comma, c.p.c. (S.U.Numero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/202612/5/2017 n. 11799).Alla luce di tale principio, la questione non necessitava di unospecifico motivo di gravame, considerato che il Tribunale avevaomesso di prenderla in esame e che in ogni caso era questione cheavrebbe comunque dovuto essere autonomamente valutata dalgiudice di merito, integrando l’elemento soggettivo una condizionenecessaria per l’esperibilità dell’azione pauliana.2. Il secondo motivo censura la decisione impugnata per‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c. in relazioneall’art 360 n. 4 c.p.c. – error in procedendo – nullità della sentenza››.2.1. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, dopo averrilevato l’inammissibilità del secondo motivo di appello per difetto dispecificità, lo ha pure esaminato nel merito, in palese contrasto conl’insegnamento delle Sezioni Unite, le quali, con la pronuncia n.3840/2007, hanno affermato che con la declaratoria d’inammissibilitàil giudice si spoglia della potestas iudicandi in relazione al merito dellafattispecie controversa.Rileva altresì che il motivo di gravame non era generico comeritenuto dal giudice d’appello, dal momento che con tale censura,ritrascritta in ricorso, non erano state riproposte solo edesclusivamente le considerazioni del consulente di parte, ma eranostati evidenziati diversi elementi difensivi rilevanti che, seppure fattivalere per la prima volta nel giudizio di secondo grado, rientravanonel thema decidendum già sviluppatosi in primo grado.2.2. Il motivo è fondato.La Corte d’appello, nell’esaminare il secondo motivo d’appellopresentato dal Nazzarro, con il quale egli censurava la sentenza diprimo grado in punto di ritenuta capienza del patrimonio immobiliaredel Corneti a soddisfare le ragioni creditorie, lo ha ritenutoinammissibile e, comunque, “infondato”, così esprimendosi: ‹‹VaNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026anzitutto rammentato che l’art. 342 c.p.c. (nel testo antevigente,applicabile ratione temporis) richiede per l’ammissibilitàdell’impugnazione che ad una parte volitiva si accompagni sempreuna parte argomentativa, diretta a contrastare con la dovutaspecificità la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni logico-giuridiche poste dal primo giudice a fondamento della decisione (pertutte: Cass. 18932/2016). Ora, sol che si esamini il secondo mezzodel Nazzarro si può agevolmente notare che esso non fa altro cheriprendere le argomentazioni del proprio c.t.p., architetto Mantovani,allegando e rimandando alla relazione di parte qui prodotta sub. doc.n. 2, oppure trascrivendola nel corpo della citazione di secondogrado. E si può anche notare che tali argomentazioni sono state presein considerazione alle pagine 65- 69 della relazione del c.t.u., primadella risposta definitiva ai quesiti.Il motivo appare dunque inammissibile, in quanto i temi postidall’appellante non fanno che rimettere in discussione i risultati dellaconsulenza d’ufficio del primo grado, dopo che l’Ausiliare tenne indebito conto i rilievi del c.t.p. Mantovani. In conclusione, la c.t.u. èstata correttamente recepita dal primo giudice, mentre nel presentegrado di giudizio la c.t.p. prodotta sub. doc. n. 2 (anche a prescinderedalla sua inammissibilità quantomeno nelle parti in cui vengonointrodotti temi di fatto nuovi, mai discussi in primo grado) non apparedirimente. Peraltro, il c.t.u. – oltre a far presente (in replica alleosservazioni del c.t.p.) di aver dato agli immobili il valore di mercatoe non quello che avrebbero avuto in sede di vendita forzata(conclusione che rende infondata l’osservazione degli appellanti sulcd. “valore cauzionale” dei cespiti) – ha anche chiarito che ilpatrimonio del Corneti, dopo il rogito notaio Figurelli del 24 novembre2016, era maggiormente capiente, dato che il disponente non avevasolo assegnato alcuni beni immobili alla moglie, ma ne aveva a suaNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026volta ricevuti (il che esclude la natura gratuita dell’atto), conconseguente accrescimento del valore del complessivo patrimonio delCorneti costituente la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740c.p.c. A fronte di queste risultanze processuali, non sembra abbiapregio la deduzione della modificazione qualitativa del patrimonio deldebitore, sulla quale insistono gli appellanti, dato che – ancheaccedendo a tale ipotesi – rimane il fatto che i beni complessivamenteaggredibili dopo il rogito del 24 novembre 2016 sono valorizzabili ineuro 1.889,8 mila… a fronte di un credito del Nazzarro di 750 mila,cui sono da aggiungere ulteriori euro 874 mila quale credito deiRimondi. Il patrimonio post divisione – nella consistenza accertata dalc.t.u. - appare, dunque, capiente, nonostante la indubbiamodificazione quantitativa e qualitativa dei beni che locomponevano…›› (v. pag. 8, punto 6, della motivazione dellasentenza impugnata).2.3. Si evince dalla motivazione sopra trascritta che la Corted’appello, pur avendo dichiarato l’inammissibilità del motivo digravame ex art. 342 c.p.c., ha poi comunque proceduto all’esame delmerito, addivenendo a confermare, sulla base della consulenzad’ufficio espletata, che il patrimonio residuo del debitore Corneti, purdopo la divisione del 2016, aveva una consistenza tale da poteressere ritenuto capiente e, quindi, sufficiente a soddisfare il creditovantato dal Nazzarro.2.4. Va, al riguardo, considerato che la dichiarazione diinammissibilità adottata comporta che il giudice si spogli dellapotestas iudicandi in relazione al merito della controversia, con laconseguenza che, laddove siano state svolte impropriamente ancheargomentazioni sul merito, le stesse sono da ritenere prive digiuridica rilevanza e compiute ad abundantiam, e la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendoNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità,che costituisce la vera ragione della decisione (Cass. n. 3840/2007,cit.; Cass., sez. 3, 20/8/2015 n. 17004; Cass., sez. 1, 16/6/2020 n.11675; S.U. 27/11/2019 n. 31024).2.5. Il motivo va dunque esaminato nella sola parte in cui censurala pronuncia di inammissibilità del motivo di appello.2.5.1. Insegna la giurisprudenza di questa Suprema Corte che gliartt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertitocon modifiche dalla l. 134/2012, devono essere interpretati nel sensoche l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, unachiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze: pertanto allaparte volitiva va affiancata una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità diparticolari forme sacramentali o di redazione di un progettoalternativo di decisione, da opporre a quella di primo grado, tenutoconto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudiziodi appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata (S.U. 16/11/2017 n. 27199),dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtùdi compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenzaimpugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico(Cass., sez. L, 11/5/2004 n. 8926; S.U. 9/11/2011 n. 23299; Cass.,sez. 6 – 1, 22/9/2015 n. 18704; Cass., sez. 3, 15/6/2016 n. 12280),secondo un principio di simmetria nel raffronto tra la motivazione delprovvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame(Cass., sez. 2, 23/2/2017 n. 4695; Cass., sez. 1, 6/9/2021 n.24048).2.5.2. Occorre pure ribadire, con particolare riferimento alladeduzione di inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 c.p.c.,Numero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026integrante error in procedendo legittimante l’esercizio dal giudice dilegittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,come esso presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo dicensura, onde il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilitàper difetto di specificità di un motivo di appello ha l’onere di indicare,nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e nonpuò limitarsi a rinviare all'atto di appello, dovendone invece riportareil contenuto nella misura necessaria ad evidenziare la pretesaspecificità (Cass., sez. 5, 29/9/2017 n. 22880; Cass., sez. 1,6/9/2021 n. 24048). La prescrizione di specificità posta, a pena diinammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. - inriferimento al profilo c.d. di “autosufficienza” o, altrimenti detto, del“principio di autonomia” del ricorso per cassazione -, deve peraltroessere declinata secondo le indicazioni della recente sentenza CEDU28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia.2.5.3. Alla luce dei sopra enunciati rilievi, deve allora essereritenuta l’ammissibilità del motivo in esame, in quanto rispettoso delprincipio di specificità posto dall'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6c.p.c., avendo il Nazzarro trascritto nel ricorso il motivo di appello inmodalità adeguata, così da illustrare il contenuto della critica mossaalla sentenza del Tribunale (Cass. n. 22880/2017, cit.; Cass., sez. 1,23/12/2020 n. 29495; Cass., n. 24048/2021, cit.). A ciò si aggiungache, nel merito, il motivo di ricorso illustra, con l’articolazione criticadel suo contenuto, la rispondenza dell'impugnazione avverso lasentenza del primo giudice al modello paradigmatico delineatodall’art. 342 c.p.c.Difatti, con il motivo di appello de quo il Nazzarro non ha solorichiamato le considerazioni esposte dal consulente di parte nella suarelazione prodotta agli atti del giudizio, bensì, per contrastare larilevata capienza del patrimonio residuo del disponente, haNumero registro generale 7463/2024Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 23604/2026Data pubblicazione 20/07/2026puntualmente sottolineato che non si doveva aver riguardo al solovalore di mercato del patrimonio immobiliare, oggetto diaccertamento del consulente d’ufficio, ma doveva tenersi conto anchedella complessiva esposizione debitoria del Corneti, derivante dallacondanna alla restituzione delle somme percepite in forza dellascrittura privata di transazione sottoscritta in data 24 settembre 2014e dichiarata nulla, “posta passiva” dalla quale non si potevaprescindere per determinare l’effettiva consistenza del patrimonio e lasussistenza dell’elemento oggettivo dell’eventus damni.3. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorsi consente didichiarare assorbito il terzo, con il quale si prospetta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., laddove la Corte territoriale,nell’accogliere l’appello incidentale in punto di spese di lite, haritenuto di duplicare il compenso del difensore della parte vittoriosa inrelazione a due cause speculari, poi riunite, contro più parti aventi lastessa posizione processuale e svolgenti difese identiche.4. In conclusione, in accoglimento del primo e del secondomotivo, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve esserecassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, che dovrà procedere a nuovo esame nonché allaliquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.Maccoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo, cassa lasentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla Corte d’appellodi Bologna.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 23604/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris