CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 31903/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4662/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 965/04/16depositata il 08/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 965/04/16 del 08/07/2016 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1567/04/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.a. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria, resa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente chiedeva l’estinzione del giudizio, avendo provveduto alla definizione agevolata con il pagamento della prima rata. 2. Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte di