CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 47178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/0311998 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Trieste dichiarava la inammissibilità dell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado del 23 novembre 2022 — con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine lo aveva condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - in quanto l'impugnazione era stata presentata il 7 febbraio 2023, con un giorno di ritardo rispetto al termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza dei trenta giorni previsti nel dispositivo per il deposito della relativa motivazione, termine di quarantacinque giorni a sua volta scadente il 6 febbraio 202:3. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il • quale ha dedotto la •violazione di legge, in relazione all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di computare in aumento l'ulteriore periodo di quindici giorni previsto per la presentazione dell'impugnazione del difensore dell'imputato che, nel caso di specie, era stato giudicato in primo grado in assenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile avendo il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, rinunciato all'atto di impugnazione. 2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co