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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 42128/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 17 aprile 2023, la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio da Cassazione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato formatosi con riguardo alla sentenza del Tribunale di Roma del 30.03.2017, confermata della Corte d'appello di Roma del 29.04.2019, in relazione alla quale gli era stato notificato l'ordine di espiazione della pena di anni quattro e mesi sei reclusione.

La prima sezione di questa Corte, con sentenza del 19 ottobre 2022, annullava con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rescissione della Corte d'appello di Roma, resa il 18 novembre 2021, ritenendo necessaria una più approfondita analisi delle vicende emergenti dagli atti, denunciate dal ricorrente, al fine di verificarne l'eventuale incidenza sull'incolpevole assenza di conoscenza del procedimento da parte dello stesso.

Più precisamente, la Corte di cassazione ha valutato non adeguatamente esplicate le ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto che il Fersi fosse a conoscenza del processo nonostante che: 1) la dichiarazione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia fossero avvenute nella fase iniziale del procedimento; 2) vi fosse stata rinuncia successiva al mandato difensivo, senza che risultasse dimostrato che il ricorrente fosse stato, in concreto, venuto a conoscenza di tale rinuncia; 3) non gli fosse stato personalmente notificato provvedimento formale di vocatio in iudicium.

La Corte d'appello, con l'ordinanza impugnata, indicata in epigrafe, ha motivato il rigetto dell'istanza di rescissione, osservando come risulti provato, agli atti, che l'istante fosse a conoscenza tanto della pendenza del processo quanto della rinuncia al mandato del difensore di fiducia e fosse inoltre in contatto con il difensore d'ufficio.

Ciò sarebbe dimostrato dall'istanza indirizzata alla Corte d'appello, con cui il difensore d'ufficio, dopo aver premesso che il proprio assistito si trovaVA ristretto agli arresti presso la propria abitazione, chiedeva autorizzarsi il Fersi ad allontanarsi dal proprio domicilio per presenziare a diverse udienze, tra le quali l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa al procedimento n.r.g. 12077/15, relativa al procedimento oggetto della presente istanza di rescissione.

La Corte territoriale ha altresì rilevato che l'istanza del difensore d'ufficio, unitamente al provvedimento autorizzativo, veniva notificato presso l'abitazione del Fersi, nelle mani del medesimo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, eccependo due motivi. 2.1 Col primo motivo, si lamenta violazione di legge processuale e conseguente nullità dell'impugnata ordinanza, con riferimento agli artt. 629 bis e 420 bis del (i' codice di rito, deducendo l'incolpevole mancata conoscenza del processo.

A parere della difesa, l'indicazione dell'udienza relativa al procedimento n.r.g. 12077/15, nell'istanza di autorizzazione di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, presentata alla Corte d'appello di Roma, dimostrerebbe soltanto l'avvenuta conoscenza -peraltro, parziale- della pendenza del procedimento da parte del difensore d'ufficio, ma non anche da parte dell'imputato.

Il che si tradurrebbe nell'assenza di regolare vocatio in iudicium del Fersi, vista anche l'assenza, nell'istanza di autorizzazione citata, della descrizione dell'imputazione e l'erronea data dell'udienza.

Inoltre, alcuna nomina fiduciaria è stata conferita dal Fersi antecedentemente al momento della conoscenza, da parte dell'imputato, dell'ordine di esecuzione.

Diversamente da quanto rilevato dai Giudici dell'appello nell'impugnata ordinanza, l'assenza di disinteresse del Fersi alla conoscenza del processo a suo carico emergerebbe, secondo la prospettazione difensiva, da molteplici dati, quali, ad esempio, la dichiarazione di domicilio presso il luogo in cui il Fersi effettivamente viveva ed era, peraltro, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e l'aver fornito il suo numero di utenza telefonica. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto -in modo del tutto contraddittorio rispetto alle emergenze processuali- che il Fersi fosse in contatto con un -non meglio identificato- difensore d'ufficio.

Quanto al difensore effettivamente nominato d'ufficio nell'ambito del procedimento de quo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la difesa osserva come non risultino provati contatti tra quest'ultimo e il Fersi.

La difesa chiede, infine, la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata ordinanza e l'immediata liberazione dell'imputato, non detenuto per altra imputazione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo.

Il dato unificante che emerge dalla ormai costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale conoscenza non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle (t' indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680 - 01, sulla scia di Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).

Nel caso in esame, sebbene risulti dagli atti processuali che il Fersi abbia personalmente ricevuto la notifica dell'istanza di autorizzazione a presenziare a tre udienze, relative a tre distinti procedimenti, e del correlato provvedimento autorizzativo del Presidente della terza sezione penale della Corte d'appello, non risulta che, in tale istanza, fosse anche precisata l'indicazione dell'imputazione relativa al procedimento n.r.g. 12077/15, rispetto al quale è stata avanzata richiesta di rescissione del giudicato.

Pertanto, se può convenirsi con la Corte territoriale sulla prova della conoscenza, in capo al ricorrente, dell'esistenza di tre diversi procedimenti a suo carico (tra i quali, il procedimento n. 12077/15, rilevante nel caso di specie), non può anche presumersi la conoscenza del contenuto dell'accusa («in tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudícium", né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210 - 01).

In definitiva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, dalla notifica dell'istanza autorizzativa non discende né la conoscenza del processo del quale si tratta (intesa nel significato di includere, secondo quanto sopra detto, anche la conoscenza dell'esatta portata dell'imputazione), né l'esistenza di un contatto con il difensore (sempre ammesso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che l'istanza ha presentato - e non l'avv. [OSCURATO:PERSONA]: il punto non è oggetto di argomentato approfondimento da parte dei provvedimento impugnato - sia stato nominato difensore d'ufficio nel procedimento del quale si tratta), che, proprio con riguardo al processo qui rilevante, proponeva una richiesta rigettata per mancata allegazione di documentazione a sostegno della pretesa che, in quanto disattesa dall'autorità giudiziaria, non consentiva neanche di evocare un fumus di consapevolezza dell'esistenza di una procedura concreta.

2. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 aprile 2023, la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio da Cassazione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato formatosi con riguardo alla sentenza del Tribunale di Roma del 30.03.2017, confermata della Corte d'appello di Roma del 29.04.2019, in relazione alla quale gli era stato notificato l'ordine di espiazione della pena di anni quattro e mesi sei reclusione. La prima sezione di questa Corte, con sentenza del 19 ottobre 2022, annullava con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rescissione della Corte d'appello di Roma, resa il 18 novembre 2021, ritenendo necessaria una più approfondita analisi delle vicende emergenti dagli atti, denunciate dal ricorrente, al fine di verificarne l'eventuale incidenza sull'incolpevole assenza di conoscenza del procedimento da parte dello stesso. Più precisamente, la Corte di cassazione ha valutato non adeguatamente esplicate le ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto che il Fersi fosse a conoscenza del processo nonostante che: 1) la dichiarazione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia fossero avvenute nella fase iniziale del procedimento; 2) vi fosse stata rinuncia successiva al mandato difensivo, senza che risultasse dimostrato che il ricorrente fosse stato, in concreto, venuto a conoscenza di tale rinuncia; 3) non gli fosse stato personalmente notificato provvedimento formale di vocatio in iudicium. La Corte d'appello, con l'ordinanza impugnata, indicata in epigrafe, ha motivato il rigetto dell'istanza di rescissione, osservando come risulti provato, agli atti, che l'istante fosse a conoscenza tanto della pendenza del processo quanto della rinuncia al mandato del difensore di fiducia e fosse inoltre in contatto con il difensore d'ufficio. Ciò sarebbe dimostrato dall'istanza indirizzata alla Corte d'appello, con cui il difensore d'ufficio, dopo aver premesso che il proprio assistito si trovaVA ristretto agli arresti presso la propria abitazione, chiedeva autorizzarsi il Fersi ad allontanarsi dal proprio domicilio per presenziare a diverse udienze, tra le quali l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa al procedimento n.r.g. 12077/15, relativa al procedimento oggetto della presente istanza di rescissione. La Corte territoriale ha altresì rilevato che l'istanza del difensore d'ufficio, unitamente al provvedimento autorizzativo, veniva notificato presso l'abitazione del Fersi, nelle mani del medesimo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, eccependo due motivi. 2.1 Col primo motivo, si lamenta violazione di legge processuale e conseguente nullità dell'impugnata ordinanza, con riferimento agli artt. 629 bis e 420 bis del (i' codice di rito, deducendo l'incolpevole mancata conoscenza del processo. A parere della difesa, l'indicazione dell'udienza relativa al procedimento n.r.g. 12077/15, nell'istanza di autorizzazione di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, presentata alla Corte d'appello di Roma, dimostrerebbe soltanto l'avvenuta conoscenza -peraltro, parziale- della pendenza del procedimento da parte del difensore d'ufficio, ma non anche da parte dell'imputato. Il che si tradurrebbe nell'assenza di regolare vocatio in iudicium del Fersi, vista anche l'assenza, nell'istanza di autorizzazione citata, della descrizione dell'imputazione e l'erronea data dell'udienza. Inoltre, alcuna nomina fiduciaria è stata conferita dal Fersi antecedentemente al momento della conoscenza, da parte dell'imputato, dell'ordine di esecuzione. Diversamente da quanto rilevato dai Giudici dell'appello nell'impugnata ordinanza, l'assenza di disinteresse del Fersi alla conoscenza del processo a suo carico emergerebbe, secondo la prospettazione difensiva, da molteplici dati, quali, ad esempio, la dichiarazione di domicilio presso il luogo in cui il Fersi effettivamente viveva ed era, peraltro, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e l'aver fornito il suo numero di utenza telefonica. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto -in modo del tutto contraddittorio rispetto alle emergenze processuali- che il Fersi fosse in contatto con un -non meglio identificato- difensore d'ufficio. Quanto al difensore effettivamente nominato d'ufficio nell'ambito del procedimento de quo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la difesa osserva come non risultino provati contatti tra quest'ultimo e il Fersi. La difesa chiede, infine, la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata ordinanza e l'immediata liberazione dell'imputato, non detenuto per altra imputazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo. Il dato unificante che emerge dalla ormai costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale conoscenza non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle (t' indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Nel caso in esame, sebbene risulti dagli atti processuali che il Fersi abbia personalmente ricevuto la notifica dell'istanza di autorizzazione a presenziare a tre udienze, relative a tre distinti procedimenti, e del correlato provvedimento autorizzativo del Presidente della terza sezione penale della Corte d'appello, non risulta che, in tale istanza, fosse anche precisata l'indicazione dell'imputazione relativa al procedimento n.r.g. 12077/15, rispetto al quale è stata avanzata richiesta di rescissione del giudicato. Pertanto, se può convenirsi con la Corte territoriale sulla prova della conoscenza, in capo al ricorrente, dell'esistenza di tre diversi procedimenti a suo carico (tra i quali, il procedimento n. 12077/15, rilevante nel caso di specie), non può anche presumersi la conoscenza del contenuto dell'accusa («in tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudícium", né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210 - 01). In definitiva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, dalla notifica dell'istanza autorizzativa non discende né la conoscenza del processo del quale si tratta (intesa nel significato di includere, secondo quanto sopra detto, anche la conoscenza dell'esatta portata dell'imputazione), né l'esistenza di un contatto con il difensore (sempre ammesso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che l'istanza ha presentato - e non l'avv. [OSCURATO:PERSONA]: il punto non è oggetto di argomentato approfondimento da parte dei provvedimento impugnato - sia stato nominato difensore d'ufficio nel procedimento del quale si tratta), che, proprio con riguardo al processo qui rilevante, proponeva una richiesta rigettata per mancata allegazione di documentazione a sostegno della pretesa che, in quanto disattesa dall'autorità giudiziaria, non consentiva neanche di evocare un fumus di consapevolezza dell'esistenza di una procedura concreta. 2. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appell
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