CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale di Forlì che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di violenza privata e lesioni personali PI uriaggravate; Considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, i quali lamentano il vizio di motivazione in riferimento all'attendibilità della persona offesa, nonché il terzo, il quale deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto (invocando lo ius excludendi alios), propongono una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; Considerato che il quarto motivo, che contesta il diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p., è meramente reiterativo di una richiesta già dichiarata inammissibile, per genericità, in sede di appello, data l'assenza di motivi a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i