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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23596/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 16.07.2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Palermo in data 09.09.2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) inosservanza della legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p.; II) inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 62- bis e 69, comma 2, c.p.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Ed invero, la corte territoriale ha ampiamente motivato sulla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., in ragione della abitualità del comportamento dell'imputato, anche alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali (v. pag. 4 della sentenza impugnata), così correttamente applicando la legge.

A fronte di tale motivazione, il ricorso deve considerarsi non specifico.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma i lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Anche con riguardo al secondo motivo, le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative.

In particolare, i giudici d'appello, ritenendo che la pena inflitta rispecchiasse la non marginale gravità del fatto contestato nonché valorizzando negativamente le modalità spregiudicate della condotta, hanno confermato il giudizio di equivalenza effettuato dal giudice di prime cure (v. pag. 4 del provvedimento oggetto di ricorso), ampiamente motivando e correttamente applicando la legge penale.

Ed invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero aroitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v.

Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 ed anche Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'esten so re Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A OSTINA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 16.07.2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Palermo in data 09.09.2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) inosservanza della legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p.; II) inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 62- bis e 69, comma 2, c.p. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ed invero, la corte territoriale ha ampiamente motivato sulla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., in ragione della abitualità del comportamento dell'imputato, anche alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali (v. pag. 4 della sentenza impugnata), così correttamente applicando la legge. A fronte di tale motivazione, il ricorso deve considerarsi non specifico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma i lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Anche con riguardo al secondo motivo, le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, i giudici d'appello, ritenendo che la pena inflitta rispecchiasse la non marginale gravità del fatto contestato nonché valorizzando negativamente le modalità spregiudicate della condotta, hanno confermato il giudizio di equivalenza effettuato dal giudice di prime cure (v. pag. 4 del provvedimento oggetto di ricorso), ampiamente motivando e correttamente applicando la legge penale. Ed invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero aroitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 ed anche Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'esten so re Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A OSTINA
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