CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 30621/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 694/22 in data 13/06/2022 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva datata 31/05/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, in data 16/11/2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui ai capi A (artt. 61 n. 5, 110, 628, primo e terzo comma, n. 1 cod. pen.: fatto commesso il 03/12/2019), B (artt. 81, secondo comma, 61 n. 2, 624 cod. pen.: fatto commesso il 30/11/2019) e C (artt. 81, secondo comma, 61 n. 2, 424 cod. pen.: fatto commesso il 03/12/2019). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Si contesta la lacunosità della motivazione che si è limitata a rilevare lo stato dei luoghi senza contestualizzare come tali elementi abbiano in concreto avvantaggiato l'agente e quanto scientemente questo abbia ordito l'azione al fine di prof ttare proprio di tali condizioni. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Nessuna motivazione è stata resa sul punto dalla Corte territoriale. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. La Corte territoriale ha omesso di valutare la congruità delle iniziative risarcitorie comparandola alla disponibilità del ricorrente e al danno patrimoniale concretamente cagionato, e ciò in considerazione del fatto che la volontà risarcitoria manifestata dal Marella non aveva trovato riscontri nelle persone offese (la proprietaria dell'autovettura aveva ritenuto di non riscuotere alcun risarcimento visto l'esiguo valore dell'automobile e la dipendente dell'autogrill aveva negato ogni risposta, pur avendo ricevuto regolare raccomandata).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. La sentenza impugnata fa puntuale applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini), secondo cui: -ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso; - la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. Invero, la Corte territoriale ha ineccepibilmente rilevato che, nella fattispecie, la minorata difesa va ritenuta a ragione del fatto che l'esercizio si trova lungo l'autostrada e non in un affollato centro cittadino e che, a quell'ora notturna (ore 2,20 circa) la dipendente-persona offesa si trovava da sola e, conseguentemente, in condizioni di maggiore vulnerabilità. Parte ricorrente non si confronta cori queste valutazioni, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il motivo d'appello era stato proposto in termini del tutto generici e, come tali, idonei a giustificare la mancata risposta sul punto. Ciò detto, va comunque considerato come il giudice di primo grado, con motivazione del tutto congrua, abbia affermato come l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., invocata con riferimento ai soli capi A e B, non poteva essere riconosciuta in quanto l'importo trafugato con la rapina (pari ad euro 310,00) non poteva dirsi minimale, così come il valore di un'automobile, pur vetusta e in precarie condizioni, fosse sempre pari ad almeno qualche centinaio di euro: dette conclusioni sono state implicitamente ritenute anche dal giudice di appello.4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Al riguardo scrive la Corte territoriale: "... non pare ... possa essere concessa l'attenuante del danno risarcito, atteso che non risulta dimostrato l'avvenuto integrale risarcimento dei danni patiti dalle persone offese, condizione questa per potersi riconoscere l'invocata attenuante"; il giudice di primo grado aveva evidenziato "l'incompletezza delle iniziative risarcitorie assunte dall'imputato (non comprensive, a tacer d'altro, della rifusione dei danni morali ; certo non irrisori, specie con riferimento alla rapina) ...". I giudici di merito hanno, ancòra una volta, fatto puntuale applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla persona offesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273021). Inoltre, va anche ricordato che, la medesima giurisprudenza riconosce che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nel caso che la persona offesa del reato non abbia voluto accettare il risarcimento, è necessario che il colpevole abbia fatto offerta reale dell'indennizzo nei modi stabiliti dagli art. 1029 e ss. cod. civ., e cioè che questa sia stata seguita dal relativo deposito o atto equipollente, sicché la somma sia a completa disposizione della persona offesa e successivamente il giudice possa valutare anche l'adeguatezza e tempestività dell'offerta, così dandosi rilievo alla concreta resipiscenza del reo (Sez. 1, n. 3232 del 13/01/1994, Palmisano, Rv. 199099). Nella fattispecie, nessun risarcimento del danno risulta dimostrato, né la parte ricorrente ha allegato i termini di un'eventuale offerta reale: tanto basta ad escludere l'applicabilità dell'attenuante de qua. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som