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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10521/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti sviluppati nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto deducono una asserita violazione di legge che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che: - nel provvedimento impugnato la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che l'avviso di concessione di cauzione con prescrizioni, che l'autorità giudiziaria britannica ha emesso nei confronti del ricorrente il 3 aprile 2019, obbligasse questi a permanere nella propria abitazione soltanto tra mezzanotte e le ore 4.00 del mattino, quindi per un totale di sole 4 ore, e, coerentemente con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908; Sez. 1, Sentenza n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043), ha ritenuto che tale prescrizione non renda il periodo trascorso in libertà su cauzione assimilabile ad una detenzione agli arresti domiciliari, ai fini della fungibilità di cui all'art. 657 cod. proc. pen. richiesta dal ricorrente con l'incidente di esecuzione; - il ricorso evidenzia che nell'avviso (che, peraltro, è del 3 aprile 2019, il ricorrente chiede la fungibilità per il periodo dal 21 novembre 2018 al 10 marzo 2020; l'avviso prodotto, quindi, non coprirebbe in ogni caso tutto il periodo richiesto) esisteva una ulteriore prescrizione che imponeva al ricorrente anche di "soggiornare e dormire ogni notte al 62a Grove road, Sutton, [OSCURATO:PERSONA]" - che dalla intestazione del provvedimento stesso emerge essere l'indirizzo in cui questi era domiciliato - e sostiene che ciò comportava l'obbligo di rimanere nell'abitazione per tutte le ore intercorrenti tra il tramonto ed il sole, e quindi per una durata ogni giorno diversa, dipendente dal moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, e che poteva arrivare anche a 16 ore al giorno; - l'argomento è manifestamente infondato, perché la interpretazione che il giudice del merito ha dato dell'avviso dell'autorità britannica non è illogica, atteso che essa finisce con il distinguere in questo modo tra prescrizione che individua il periodo in cui era disposto l'obbligo di permanenza nell'abitazione (la n. 1: da mezzanotte alle 4.00) e prescrizione che individua il luogo in cui doveva essere espiato l'obbligo di permanenza nell'abitazione (la n. 6: "soggiornare e dormire ogni notte al 62a Grove road, Sutton, [OSCURATO:PERSONA]"), ed il cui riferimento alla "notte" doveva intendersi richiamare implicitamente per relationem, e con espressione sintetica, la fascia oraria indicata nella prescrizione n. 1; irragionevole è, invece, l'interpretazione proposta nel ricorso, che ritiene che la fascia oraria di permanenza nell'abitazione fosse stata fissata dalla prescrizione n. 6, interpretazione che finisce per togliere qualsiasi senso alla prescrizione n. 1 (che sarebbe totalmente assorbita dalla n. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti sviluppati nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto deducono una asserita violazione di legge che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che: - nel provvedimento impugnato la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che l'avviso di concessione di cauzione con prescrizioni, che l'autorità giudiziaria britannica ha emesso nei confronti del ricorrente il 3 aprile 2019, obbligasse questi a permanere nella propria abitazione soltanto tra mezzanotte e le ore 4.00 del mattino, quindi per un totale di sole 4 ore, e, coerentemente con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908; Sez. 1, Sentenza n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043), ha ritenuto che tale prescrizione non renda il periodo trascorso in libertà su cauzione assimilabile ad una detenzione agli arresti domiciliari, ai fini della fungibilità di cui all'art. 657 cod. proc. pen. richiesta dal ricorrente con l'incidente di esecuzione; - il ricorso evidenzia che nell'avviso (che, peraltro, è del 3 aprile 2019, il ricorrente chiede la fungibilità per il periodo dal 21 novembre 2018 al 10 marzo 2020; l'avviso prodotto, quindi, non coprirebbe in ogni caso tutto il periodo richiesto) esisteva una ulteriore prescrizione che imponeva al ricorrente anche di "soggiornare e dormire ogni notte al 62a Grove road, Sutton, [OSCURATO:PERSONA]" - che dalla intestazione del provvedimento stesso emerge essere l'indirizzo in cui questi era domiciliato - e sostiene che ciò comportava l'obbligo di rimanere nell'abitazione per tutte le ore intercorrenti tra il tramonto ed il sole, e quindi per una durata ogni giorno diversa, dipendente dal moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, e che poteva arrivare anche a 16 ore al giorno; - l'argomento è manifestamente infondato, perché la interpretazione che il giudice del merito ha dato dell'avviso dell'autorità britannica non è illogica, atteso che essa finisce con il distinguere in questo modo tra prescrizione che individua il periodo in cui era disposto l'obbligo di permanenza nell'abitazione (la n. 1: da mezzanotte alle 4.00) e prescrizione che individua il luogo in cui doveva essere espiato l'obbligo di permanenza nell'abitazione (la n. 6: "soggiornare e dormire ogni notte al 62a Grove road, Sutton, [OSCURATO:PERSONA]"), ed il cui riferimento alla "notte" doveva intendersi richiamare implicitamente per relationem, e con espressione sintetica, la fascia oraria indicata nella prescrizione n. 1; irragionevole è, invece, l'interpretazione proposta nel ricorso, che ritiene che la fascia oraria di permanenza nell'abitazione fosse stata fissata dalla prescrizione n. 6, interpretazione che finisce per togliere qualsiasi senso alla prescrizione n. 1 (che sarebbe totalmente assorbita dalla n. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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