CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 01591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26798/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in Giugliano in [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Comune Massimo, Comune Loredana, Comune Giancarlo, Comune Fernando, Comune Veronica, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.261/2020 depositata il 22/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 261/2020 dellaCorte d’Appello di Napoli, pubblicata in data 22/01/2020, affidato aquattro motivi; EmiliaNapolitano, Massimo, Loredana , G iancarlo , Fernando e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; - con atto ritualmente sottoscritto, il [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art.390 c.p.c., corredato dall’adesione alla rinuncia sottoscritta dai controricorrenti,con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Considerato che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essaproduce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). - gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderitole altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; -nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso è statoritualmente depositato in data 4/12/2025, corredato di tutti gli elementi richiesti dalla norma, pertanto, essoè idoneo a determinare l'estinzione del processo; -il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese. P.Q.M dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda