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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01591/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26798/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in Giugliano in [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Comune Massimo, Comune Loredana, Comune Giancarlo, Comune Fernando, Comune Veronica, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.261/2020 depositata il 22/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: -il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 261/2020 dellaCorte d’Appello di Napoli, pubblicata in data 22/01/2020, affidato aquattro motivi; EmiliaNapolitano, Massimo, Loredana , G iancarlo , Fernando e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; - con atto ritualmente sottoscritto, il [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art.390 c.p.c., corredato dall’adesione alla rinuncia sottoscritta dai controricorrenti,con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Considerato che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essaproduce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). - gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderitole altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; -nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso è statoritualmente depositato in data 4/12/2025, corredato di tutti gli elementi richiesti dalla norma, pertanto, essoè idoneo a determinare l'estinzione del processo; -il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese.

P.Q.M dichiara estinto il giudiziodi cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26798/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in Giugliano in [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Comune Massimo, Comune Loredana, Comune Giancarlo, Comune Fernando, Comune Veronica, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.261/2020 depositata il 22/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 261/2020 dellaCorte d’Appello di Napoli, pubblicata in data 22/01/2020, affidato aquattro motivi; EmiliaNapolitano, Massimo, Loredana , G iancarlo , Fernando e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; - con atto ritualmente sottoscritto, il [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art.390 c.p.c., corredato dall’adesione alla rinuncia sottoscritta dai controricorrenti,con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Considerato che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essaproduce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). - gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderitole altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; -nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso è statoritualmente depositato in data 4/12/2025, corredato di tutti gli elementi richiesti dalla norma, pertanto, essoè idoneo a determinare l'estinzione del processo; -il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese. P.Q.M dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda
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