Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 30031/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e SENTENZA sul ricorso 4177-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2497 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 759/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/11/2015 R.G.N. 23/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 4177/2016 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 759 del 2015, emessa con contestuale motivazione, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere, presso l'INPS - [OSCURATO:PERSONA], la ricongiunzione dei periodi contributivi compresi tra il 30 giugno 1999 ed il 29 giugno 2000 e tra il 17 luglio 2006 ed il 31 ottobre 2012 , relativi alla posizione assicurativa aperta presso l'INPDAP, che aveva richiesto con domanda del 6 novembre 2012, dopo quella del 13 aprile 2007 alla quale aveva rinunciato.

Ad avviso della Corte d'appello andava disatteso il precedente di legittimità costituito da Cass. n. 9692 del 2010 in quanto non condivisibile, dal momento che l'espressa rinuncia aveva posto nel nulla la prima ricongiunzione che, dunque, non poteva produrre alcun effetto; non avendo prodotto alcun effetto, la ulteriore ricongiunzione non poteva neanche intendersi come una reale seconda ricongiunzione; in tal senso, era fatta salva la reale finalità del divieto sancito dall'articolo 4 della legge n. 29 del 1979, da ravvisare nella necessità di consentire al lavoratore di scegliere una volta per tutta la gestione previdenziale cui far confluire tutta la contribuzione maturata in modo da ottenere una unitaria posizione contributiva, rendendo così possibile la costituzione di un altrettanto unitario trattamento pensionistico, evitando che lo stesso proceda a più riprese a ricongiungere anche brevi periodi contributivi magari a seconda della ritenuta maggiore convenienza.

La stessa lettera dell'articolo 4 legge cit., ad avviso della Corte territoriale, consentendo una seconda ricongiunzione con riferimento ai periodi successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, sembrerebbe voler significare che la prima ricongiunzione deve produrre un effetto per poter impedire una seconda domanda e, nel caso di specie, la prima ricongiunzione non aveva mai prodotto effetti.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'Inps sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato successiva memoria.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.r.g. n. 4177/2016 [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 7 febbraio 1979 n.29.

In particolare, la questione sottoposta attiene al diritto o meno ad esercitare la facoltà di ricongiunzione una seconda volta dopo averla esercitata una prima volta ed aver rinunciato esplicitamente agli effetti del provvedimento di autorizzazione alla ricongiunzione emesso dall'ente previdenziale.

Questa Corte di cassazione, come rilevato dal Procuratore Generale nelle conclusioni, si è pronunciata in relazione a fattispecie in cui la rinuncia non era espressa, ma si era manifestata per fatto concludente, quale il mancato pagamento degli oneri di ricongiunzione calcolati dall'INPS a seguito dell'accoglimento della domanda di ricongiunzione.

In effetti, le ragioni addotte in quella sede nell'accogliere il ricorso dell'INPS non possono non valere anche nella presente ipotesi.

In particolare, Cassazione n. 3576 del 4 febbraio 2022 ha ricordato che già Cassazione n. 6553 del 1996 e Cassazione n. 9692 del 2010 avevano avuto modo di affermare, con riguardo alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali ai sensi della L. 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2, che il mancato versamento - entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della competente gestione dell'intera somma o dell'importo delle prime tre rate, in cui la gestione stessa abbia suddiviso l'onere del lavoratore interessato, comporta la rinuncia all'esercizio della facoltà di ricongiunzione prevista dai citati artt. 1 e 2 (cfr. in tali sensi Cass. 4 febbraio 1988 n. 1182, cui adde Cass. 26 settembre 1988 n. 5238, che ha ravvisato nel caso di mancato versamento nel termine prescritto dell'ammontare della somma posta a carico dell'assicurato una ipotesi di presunzione assoluta di rinunzia alla facoltà di ricongiunzione, che non ammette prova contraria).

Le citate sentenze hanno precisato che la disposizione della L. n. 29 del 1979, art. 5, comma 2, che correla l'adempimento del versamento ad un termine breve di sessanta giorni, persegue la finalità di contemperare le esigenze del pronto esercizio del diritto alla ricongiunzione con l'interesse delle varie m- 2 r.g. n. 4177/2016 gestioni a conoscere sollecitamente la volontà degli interessati anche ai fini di determinare l'ammontare della somma da porre a carico del richiedente secondo i criteri di cui alla L. in esame, art. 2, comma 3 (cfr. in tali sensi Cass. 4 febbraio 1988 n. 1182 cit.).

Si è, quindi, precisato che per andare in contrario avviso e riconoscere ugualmente il diritto alla ricongiunzione non può poi farsi riferimento alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8, sulla irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nella procedura amministrativa; si è infatti attribuita rilevanza alla circostanza che il procedimento amministrativo relativo all'istituto della ricongiunzione termina con il provvedimento della gestione, con il quale viene riconosciuta la fondatezza della pretesa fatta valere dall'assicurato e si determinano le modalità di pagamento dell'onere posto a suo carico.

L'adempimento del suddetto onere attiene, quindi, ad una fase esterna al procedimento amministrativo, sicché il mancato rispetto dei termini per il versamento, che porta alla perdita della facoltà di ricongiunzione, rimane sottratta alla disciplina della L. n. 533 del 1973, art. 8 (cfr. ancora Cass. 4 febbraio 1988 n. 1182).

La fattispecie in esame, che pone la questione dei limiti alla reiterazione della domanda di ricongiunzione, non può prescindere da tali presupposti interpretativi.

In particolare, va ricordata l'esplicita previsione dell'art. 4 legge citata, secondo cui < le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa. [...)>.

Sy 3 r.g. n. 4177/2016 Se il procedimento di ricongiunzione, attivato dalla domanda dell'assicurato, si perfeziona con l'accoglimento della domanda medesima, è evidente che la cd. rinuncia ad una domanda accettata, come è avvenuto nel caso di specie con l'accoglimento, in data 20 giugno 2007, della domanda presentata all'INPDAP nel 2007, non può determinare l'annullamento del procedimento amministrativo, con la conseguenza, immaginata dalla sentenza impugnata al fine di ritenere possibile una nuova domanda, anche al di fuori dei limiti espressi previsti dal citato art. 4

I. n. 29 del 1979.

Si realizzerebbe, in altri termini, l'effetto esattamente contrario a quello voluto dal legislatore che, in ragione della necessità di garantire certezza all'assetto della provvista contributiva individuale, ha limitato l'esercizio della facoltà di ricongiunzione.

In definitiva, la pretesa sostanziale della ricorrente è infondata, ed invece deve essere accolto, siccome fondato, il ricorso per cassazione proposto dall'Istituto assicuratore.

Non occorrendo una specifica attività istruttoria, la Corte può, e deve, decidere la causa nel merito, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., e rigettare così la domanda sostanziale della parte controricorrente.

Le spese del doppio grado di merito vanno compensate, tenuto anche conto delle vicende del giudizio.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della controricorrente rimasta soccombente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese r.g. n. 4177/2016 forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 4177-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2497 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 759/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/11/2015 R.G.N. 23/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 4177/2016 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 759 del 2015, emessa con contestuale motivazione, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere, presso l'INPS - [OSCURATO:PERSONA], la ricongiunzione dei periodi contributivi compresi tra il 30 giugno 1999 ed il 29 giugno 2000 e tra il 17 luglio 2006 ed il 31 ottobre 2012 , relativi alla posizione assicurativa aperta presso l'INPDAP, che aveva richiesto con domanda del 6 novembre 2012, dopo quella del 13 aprile 2007 alla quale aveva rinunciato. Ad avviso della Corte d'appello andava disatteso il precedente di legittimità costituito da Cass. n. 9692 del 2010 in quanto non condivisibile, dal momento che l'espressa rinuncia aveva posto nel nulla la prima ricongiunzione che, dunque, non poteva produrre alcun effetto; non avendo prodotto alcun effetto, la ulteriore ricongiunzione non poteva neanche intendersi come una reale seconda ricongiunzione; in tal senso, era fatta salva la reale finalità del divieto sancito dall'articolo 4 della legge n. 29 del 1979, da ravvisare nella necessità di consentire al lavoratore di scegliere una volta per tutta la gestione previdenziale cui far confluire tutta la contribuzione maturata in modo da ottenere una unitaria posizione contributiva, rendendo così possibile la costituzione di un altrettanto unitario trattamento pensionistico, evitando che lo stesso proceda a più riprese a ricongiungere anche brevi periodi contributivi magari a seconda della ritenuta maggiore convenienza. La stessa lettera dell'articolo 4 legge cit., ad avviso della Corte territoriale, consentendo una seconda ricongiunzione con riferimento ai periodi successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, sembrerebbe voler significare che la prima ricongiunzione deve produrre un effetto per poter impedire una seconda domanda e, nel caso di specie, la prima ricongiunzione non aveva mai prodotto effetti. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'Inps sulla base di un motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato successiva memoria. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.r.g. n. 4177/2016 [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 7 febbraio 1979 n.29. In particolare, la questione sottoposta attiene al diritto o meno ad esercitare la facoltà di ricongiunzione una seconda volta dopo averla esercitata una prima volta ed aver rinunciato esplicitamente agli effetti del provvedimento di autorizzazione alla ricongiunzione emesso dall'ente previdenziale. Questa Corte di cassazione, come rilevato dal Procuratore Generale nelle conclusioni, si è pronunciata in relazione a fattispecie in cui la rinuncia non era espressa, ma si era manifestata per fatto concludente, quale il mancato pagamento degli oneri di ricongiunzione calcolati dall'INPS a seguito dell'accoglimento della domanda di ricongiunzione. In effetti, le ragioni addotte in quella sede nell'accogliere il ricorso dell'INPS non possono non valere anche nella presente ipotesi. In particolare, Cassazione n. 3576 del 4 febbraio 2022 ha ricordato che già Cassazione n. 6553 del 1996 e Cassazione n. 9692 del 2010 avevano avuto modo di affermare, con riguardo alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali ai sensi della L. 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2, che il mancato versamento - entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della competente gestione dell'intera somma o dell'importo delle prime tre rate, in cui la gestione stessa abbia suddiviso l'onere del lavoratore interessato, comporta la rinuncia all'esercizio della facoltà di ricongiunzione prevista dai citati artt. 1 e 2 (cfr. in tali sensi Cass. 4 febbraio 1988 n. 1182, cui adde Cass. 26 settembre 1988 n. 5238, che ha ravvisato nel caso di mancato versamento nel termine prescritto dell'ammontare della somma posta a carico dell'assicurato una ipotesi di presunzione assoluta di rinunzia alla facoltà di ricongiunzione, che non ammette prova contraria). Le citate sentenze hanno precisato che la disposizione della L. n. 29 del 1979, art. 5, comma 2, che correla l'adempimento del versamento ad un termine breve di sessanta giorni, persegue la finalità di contemperare le esigenze del pronto esercizio del diritto alla ricongiunzione con l'interesse delle varie m- 2 r.g. n. 4177/2016 gestioni a conoscere sollecitamente la volontà degli interessati anche ai fini di determinare l'ammontare della somma da porre a carico del richiedente secondo i criteri di cui alla L. in esame, art. 2, comma 3 (cfr. in tali sensi Cass. 4 febbraio 1988 n. 1182 cit.). Si è, quindi, precisato che per andare in contrario avviso e riconoscere ugualmente il diritto alla ricongiunzione non può poi farsi riferimento alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8, sulla irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nella procedura amministrativa; si è infatti attribuita rilevanza alla circostanza che il procedimento amministrativo relativo all'istituto della ricongiunzione termina con il provvedimento della gestione, con il quale viene riconosciuta la fondatezza della pretesa fatta valere dall'assicurato e si determinano le modalità di pagamento dell'onere posto a suo carico. L'adempimento del suddetto onere attiene, quindi, ad una fase esterna al procedimento amministrativo, sicché il mancato rispetto dei termini per il versamento, che porta alla perdita della facoltà di ricongiunzione, rimane sottratta alla disciplina della L. n. 533 del 1973, art. 8 (cfr. ancora Cass. 4 febbraio 1988 n. 1182). La fattispecie in esame, che pone la questione dei limiti alla reiterazione della domanda di ricongiunzione, non può prescindere da tali presupposti interpretativi. In particolare, va ricordata l'esplicita previsione dell'art. 4 legge citata, secondo cui < le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa. [...)>. Sy 3 r.g. n. 4177/2016 Se il procedimento di ricongiunzione, attivato dalla domanda dell'assicurato, si perfeziona con l'accoglimento della domanda medesima, è evidente che la cd. rinuncia ad una domanda accettata, come è avvenuto nel caso di specie con l'accoglimento, in data 20 giugno 2007, della domanda presentata all'INPDAP nel 2007, non può determinare l'annullamento del procedimento amministrativo, con la conseguenza, immaginata dalla sentenza impugnata al fine di ritenere possibile una nuova domanda, anche al di fuori dei limiti espressi previsti dal citato art. 4 I. n. 29 del 1979. Si realizzerebbe, in altri termini, l'effetto esattamente contrario a quello voluto dal legislatore che, in ragione della necessità di garantire certezza all'assetto della provvista contributiva individuale, ha limitato l'esercizio della facoltà di ricongiunzione. In definitiva, la pretesa sostanziale della ricorrente è infondata, ed invece deve essere accolto, siccome fondato, il ricorso per cassazione proposto dall'Istituto assicuratore. Non occorrendo una specifica attività istruttoria, la Corte può, e deve, decidere la causa nel merito, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., e rigettare così la domanda sostanziale della parte controricorrente. Le spese del doppio grado di merito vanno compensate, tenuto anche conto delle vicende del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della controricorrente rimasta soccombente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese r.g. n. 4177/2016 forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie d
Sentenza Cassazione n. 30031/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris