Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11555/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23873-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 23873/2021 Cron.

Rep.

Ud. 11/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 889/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 168/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda svolta dall’attuale ricorrente, dirigente in pensione del [OSCURATO:SOCIETA], per l’incremento dell’assegno perequativo, da distribuire su tredici mensilità, alla stregua di precedente giudicato con esito interpretativo, ad avviso del dirigente, nel senso di assicurare un trattamento, nel tempo, pari all’80 per cento dello stipendio base del dirigente di pari grado in servizio al 31.12.1996. 2.La Corte di merito, disattendendo il gravame incentrato sul passaggio della lettera di assunzione volto ad assicurare al dipendente pensionato, mediante assegno variabile nel corso del tempo, un trattamento pari all’80%dello stipendio base del dirigente della Banca di pari grado in servizio al 31 dicembre 1996, escludeva che dal giudicato del tribunale di Novara, sentenza n. 2 del 2008, potesse evincersi detta interpretazione.3.In particolare, per la Corte di merito, da detto giudicato, d’interpretazione della lettera di assunzione, si evinceva, interpretato il dispositivo alla luce della motivazione, la quantificazione, in via definitiva, dell’assegno perequativo in misura fissa a decorrere dal 1° gennaio 1997, quale importo sottoposto, poi, all’incremento di cui all'art. 59, co.4, legge n.449 del 1997, quantificazione che, operata cristallizzando la somma spettante in un importo fisso e predeterminato suscettibile di essere aumentato solo grazie alla perequazione automatica, faceva venir meno l’ulteriore operatività della previsione contrattuale per cui occorreva commisurare l’assegno perequativo al predetto 2 per cento dello stipendio percepito dal Dirigente pari grado in servizio, fino al raggiungimento di un massimo dell’80 per cento. 4.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale ha opposto difese la [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. 5.Il P.G. non ha svolto conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 6.Il ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza per motivazione apodittica ed apparente, è inammissibile.7.Il percorso argomentativo consente di cogliere il fondamento della decisione adottata e non presenta quelle lacune insanabili che sole rendono la motivazione un mero simulacro, censurabile, in questa sede, per violazione del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054). 8.L’illustrazione della doglianza svolta si risolve, peraltro, in una critica all’interpretazione del giudicato, al centro dello snodo del thema decidendum, volta a sollecitare un riesame del merito, come tale inammissibile in questa sede. 9.Invero, nei precedenti di questa Corte in tema di interpretazione delle sentenze (da ultimo Cass. n. 13887 del 2023) vengono richiamate sia le regole di ermeneutica della sentenza ricondotta all’art. 12 preleggi, applicabile all’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali perché dotati di vis imperativa ed indisponibilità per le parti, sia i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. (cfr., fra le altre, cfr. Cass. 15 novembre 2021, n. 34210; Cass. 13 settembre 2019, n. 22865; Cass. 18 luglio 2019, n. 19460, non massimata; Cass. 8 maggio 2019, n. 12086, non massimata; Cass.10 dicembre 2015, n. 24952; Cass. 20 novembre 2014, n. 24749; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4205; Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass. 7 febbraio 2007, n. 2007). 10.L’accertamento del contenuto e della portata di una sentenza procede secondo criteri ermeneutici, quali la lettera e l’intenzione delle parti, nonché l’interpretazione nel sistema e nel complesso dell’atto (cfr. artt. 12 preleggi e 1362, 1363 c.c.). 11.Il tema dell’interpretazione delle sentenze – sul quale manca una disposizione positiva, a differenza di quella della legge e del contratto – è stato già affrontato, rilevando come, mentre nell’interpretazione del dispositivo di un provvedimento giudiziale, il quale pone un comando idoneo al giudicato, sia senz’altro opportuno il richiamo alle regole dettate per l’interpretazione della legge con l’art. 12 preleggi, occorre, però, pur considerare che la sentenza costituisce un documento per il quale debbono dunque valere i canoni d’interpretazione riassunti agli artt. 1362 ss. c.c. (Cass.27 maggio 2016, n. 11032, non massimata). 12.Ivi si ricorda come, noti i diversi approdi che, nell’interpretazione del provvedimento giudiziario, propugnano ora il ricorso ai criteri dell’interpretazione della legge di cui all’art. 12 preleggi (es.

Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass. 25 marzo 2005, n. 6461), ora a quelli relativi agli atti negoziali di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (es.

Cass. 18 febbraio 2005, n. 3352;7 gennaio 2004, n. 47) – da un lato, per l’esigenza di affermare la natura precettiva del provvedimento giudiziale, in particolare del principio di diritto e del giudicato, che non compone contrapposti interessi delle parti protagoniste dell’atto da interpretare, ma fissa una regola o un comando; dall’altro lato, per la sostanziale differenza dalle leggi, in quanto il provvedimento giudiziale, sia pure di Cassazione e persino se a Sezioni unite, ha non solo la funzione costituzionale di nomofilachia, ma anche il compito di decidere una lite concreta, non presentando dunque i caratteri di astrattezza e generalità al pari di un testo normativo –è pur vero che tali criteri finiscano per assomigliarsi parecchio, laddove il principio cardine è quello dell’interpretazione letterale fatta palese dal senso complessivo delle parole, unito ai precetti dell’interpretazione complessiva ed unitaria del testo, per cui ogni parte si integra e prende luce dall’altra, di conservazione e d’interpretazione delle espressioni polisense nel modo più conveniente alla natura dell’atto. 13.Questi criteri corrispondono a canoni di tipo logico razionale imprescindibili, qualunque ne sia l’oggetto giuridico. 14.Alcune regole dell’interpretazione negoziale sono certamente inadeguate a fungere da parametro d’interpretazione della sentenza (il comportamento successivo delle parti, la buona fede, l’interpretazione delle condizioni generali contro il predisponente). 15.Ciò induce a concludere, in definitiva, che l’interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con i precetti contenuti nell’art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e 1371 c.c., trovano la loro essenziale – ed a questo punto diretta ispirazione –nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano. 16.In conclusione, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente e la parte ricorrente non ha opposto apposita censura, invocando la violazione delle regole d’interpretazione della sentenza stessa ma si è limitata a contrapporre una propria diversa ricostruzione della portata del giudicato, palesandosi il motivo inammissibile. 17.Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.000,00 per compendi professionali oltre euro 200 per esborsi, e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23873-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 23873/2021 Cron. Rep. Ud. 11/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 889/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 168/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda svolta dall’attuale ricorrente, dirigente in pensione del [OSCURATO:SOCIETA], per l’incremento dell’assegno perequativo, da distribuire su tredici mensilità, alla stregua di precedente giudicato con esito interpretativo, ad avviso del dirigente, nel senso di assicurare un trattamento, nel tempo, pari all’80 per cento dello stipendio base del dirigente di pari grado in servizio al 31.12.1996. 2.La Corte di merito, disattendendo il gravame incentrato sul passaggio della lettera di assunzione volto ad assicurare al dipendente pensionato, mediante assegno variabile nel corso del tempo, un trattamento pari all’80%dello stipendio base del dirigente della Banca di pari grado in servizio al 31 dicembre 1996, escludeva che dal giudicato del tribunale di Novara, sentenza n. 2 del 2008, potesse evincersi detta interpretazione.3.In particolare, per la Corte di merito, da detto giudicato, d’interpretazione della lettera di assunzione, si evinceva, interpretato il dispositivo alla luce della motivazione, la quantificazione, in via definitiva, dell’assegno perequativo in misura fissa a decorrere dal 1° gennaio 1997, quale importo sottoposto, poi, all’incremento di cui all'art. 59, co.4, legge n.449 del 1997, quantificazione che, operata cristallizzando la somma spettante in un importo fisso e predeterminato suscettibile di essere aumentato solo grazie alla perequazione automatica, faceva venir meno l’ulteriore operatività della previsione contrattuale per cui occorreva commisurare l’assegno perequativo al predetto 2 per cento dello stipendio percepito dal Dirigente pari grado in servizio, fino al raggiungimento di un massimo dell’80 per cento. 4.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale ha opposto difese la [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. 5.Il P.G. non ha svolto conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 6.Il ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza per motivazione apodittica ed apparente, è inammissibile.7.Il percorso argomentativo consente di cogliere il fondamento della decisione adottata e non presenta quelle lacune insanabili che sole rendono la motivazione un mero simulacro, censurabile, in questa sede, per violazione del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054). 8.L’illustrazione della doglianza svolta si risolve, peraltro, in una critica all’interpretazione del giudicato, al centro dello snodo del thema decidendum, volta a sollecitare un riesame del merito, come tale inammissibile in questa sede. 9.Invero, nei precedenti di questa Corte in tema di interpretazione delle sentenze (da ultimo Cass. n. 13887 del 2023) vengono richiamate sia le regole di ermeneutica della sentenza ricondotta all’art. 12 preleggi, applicabile all’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali perché dotati di vis imperativa ed indisponibilità per le parti, sia i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. (cfr., fra le altre, cfr. Cass. 15 novembre 2021, n. 34210; Cass. 13 settembre 2019, n. 22865; Cass. 18 luglio 2019, n. 19460, non massimata; Cass. 8 maggio 2019, n. 12086, non massimata; Cass.10 dicembre 2015, n. 24952; Cass. 20 novembre 2014, n. 24749; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4205; Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass. 7 febbraio 2007, n. 2007). 10.L’accertamento del contenuto e della portata di una sentenza procede secondo criteri ermeneutici, quali la lettera e l’intenzione delle parti, nonché l’interpretazione nel sistema e nel complesso dell’atto (cfr. artt. 12 preleggi e 1362, 1363 c.c.). 11.Il tema dell’interpretazione delle sentenze – sul quale manca una disposizione positiva, a differenza di quella della legge e del contratto – è stato già affrontato, rilevando come, mentre nell’interpretazione del dispositivo di un provvedimento giudiziale, il quale pone un comando idoneo al giudicato, sia senz’altro opportuno il richiamo alle regole dettate per l’interpretazione della legge con l’art. 12 preleggi, occorre, però, pur considerare che la sentenza costituisce un documento per il quale debbono dunque valere i canoni d’interpretazione riassunti agli artt. 1362 ss. c.c. (Cass.27 maggio 2016, n. 11032, non massimata). 12.Ivi si ricorda come, noti i diversi approdi che, nell’interpretazione del provvedimento giudiziario, propugnano ora il ricorso ai criteri dell’interpretazione della legge di cui all’art. 12 preleggi (es. Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass. 25 marzo 2005, n. 6461), ora a quelli relativi agli atti negoziali di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (es. Cass. 18 febbraio 2005, n. 3352;7 gennaio 2004, n. 47) – da un lato, per l’esigenza di affermare la natura precettiva del provvedimento giudiziale, in particolare del principio di diritto e del giudicato, che non compone contrapposti interessi delle parti protagoniste dell’atto da interpretare, ma fissa una regola o un comando; dall’altro lato, per la sostanziale differenza dalle leggi, in quanto il provvedimento giudiziale, sia pure di Cassazione e persino se a Sezioni unite, ha non solo la funzione costituzionale di nomofilachia, ma anche il compito di decidere una lite concreta, non presentando dunque i caratteri di astrattezza e generalità al pari di un testo normativo –è pur vero che tali criteri finiscano per assomigliarsi parecchio, laddove il principio cardine è quello dell’interpretazione letterale fatta palese dal senso complessivo delle parole, unito ai precetti dell’interpretazione complessiva ed unitaria del testo, per cui ogni parte si integra e prende luce dall’altra, di conservazione e d’interpretazione delle espressioni polisense nel modo più conveniente alla natura dell’atto. 13.Questi criteri corrispondono a canoni di tipo logico razionale imprescindibili, qualunque ne sia l’oggetto giuridico. 14.Alcune regole dell’interpretazione negoziale sono certamente inadeguate a fungere da parametro d’interpretazione della sentenza (il comportamento successivo delle parti, la buona fede, l’interpretazione delle condizioni generali contro il predisponente). 15.Ciò induce a concludere, in definitiva, che l’interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con i precetti contenuti nell’art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e 1371 c.c., trovano la loro essenziale – ed a questo punto diretta ispirazione –nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano. 16.In conclusione, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente e la parte ricorrente non ha opposto apposita censura, invocando la violazione delle regole d’interpretazione della sentenza stessa ma si è limitata a contrapporre una propria diversa ricostruzione della portata del giudicato, palesandosi il motivo inammissibile. 17.Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.000,00 per compendi professionali oltre euro 200 per esborsi, e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 11555/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris