CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] detto Zao, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 31/5/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] detto Zao e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato, rispettivamente, di promozione, organizzazione e direzione di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e di partecipazione alla medesima associazione. La Corte territoriale ha confermato altresì la condanna del solo Nozadze per tre furti in abitazione aggravati e, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha rimodulato in senso favorevole all'imputato il complessivo trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore gli imputati articolando tre motivi. Con il primo viene dedotta l'erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione della responsabilità degli imputati per il reato di associazione a delinquere, la prova della cui esistenza sarebbe stata desunta esclusivamente sulla base delle risultanze dell'attività di intercettazione, non riscontrate da alcun elemento esterno, e senza alcuna giustificazione in merito alla configurabilità dell'ipotesi di un concorso di persone nel reato continuato di furto in abitazione. Analogo vizio viene denunziato con il secondo motivo in merito alla configurabilità delle aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolente ritenute sussistenti in relazione ai reati di furto contestati al Nozadze. Quanto alla prima, da alcuna delle denunce emergerebbe che le persone offese abbiano registrato danni alle porte d'ingresso o agli infissi delle proprie abitazioni, mentre, con riguardo alla seconda aggravante, alcun elemento ne dimostrerebbe l'integrazione. Con il terzo motivo, nell'esclusivo interesse della Matevosian, vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. Inconferente sarebbe il riferimento operato in proposito dalla Corte al mancato risarcimento del danno, mentre la stessa avrebbe omesso di considerare come l'imputata svolga lecita attività lavorativa, sia regolarmente presente sul territorio italiano, non abbia mai partecipato ai furti e collabori come traduttrice con le forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati negli esclusivi limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo proposto nell'interesse di entrambi gli imputati è inammissibile. Anzitutto va ribadito che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. dedotto dai ricorrenti riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta o della prova del fatto, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Le censure articolate nel motivo in esame consistono, per la maggior parte, nella denunzia del difetto della prova dell'effettiva esistenza di un sodalizio con le caratteristiche proprie di quello delineato dall'art. 416 c.p. e dunque dovevano essere prospettate sotto il diverso profilo del vizio di motivazione. Non di meno si tratta di doglianze assolutamente generiche, prive di alcuna correlazione con la motivazione della sentenza e con il compendio probatorio valorizzato dai giudici del merito, che non si riduce, come eccepito, alle mere risultanze dell'attività di captazione, ma è integrato da ulteriori elementi (ad esempio il rinvenimento sulla scena del primo dei furti in contestazione di un telefono di cui è stato accertato l'utilizzo da parte del Nozadze ed attività di pedinamento) nemmeno considerati dai ricorrenti. 3. Il secondo motivo proposto nell'interesse del solo Nozadze è parimenti inammissibile. In proposito deve anzitutto rilevarsi che con il gravame di merito il Nozadze non aveva devoluto al giudice dell'appello il punto relativo alla configurabilità delle aggravanti contestate in riferimento ai furti addebitatigli. Non di meno, per quanto riguarda quella della violenza sulle cose, pur originariamente contestata, è appena il caso di evidenziare come la stessa non sia stata riconosciuta dal giudice di primo grado con decisione confermata da quello d'appello. Comunque manifestamente infondata e generica è l'obiezione relativa all'insussistenza dell'altra aggravante, poiché dalla mera lettura dei capi d'imputazione emerge come oggetto di contestazione all'imputato è di aver usato, in occasione di tutti e tre i furti per cui è intervenuta condanna, una "chiave bulgara" per aprire l'ingresso delle abitazioni svaligiate, il cui impiego integra certamente gli estremi del mezzo fraudolento, trattandosi di strumento idoneo a riprodurre attraverso un calco mobile l'impronta della chiave originale e ad aggirare così la difesa approntata dai proprietari per impedire l'introduzione nelle medesime. 4. Il terzo motivo, proposto nell'esclusivo interesse della Matevosian, è invece parzialmente fondato. Sulla commisurazione della pena la sentenza impugnata ha invero reso adeguata motivazione, solo genericamente confutata dalla ricorrente, per di più attraverso rilievi che si risolvono nella mera sollecitazione di questa Corte ad una inammissibile rivalutazione del merito della decisione censurata. Colgono invece nel segno le critiche mosse dalla ricorrente alla motivazione posta a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, che prescinde dall'esame delle circostanze prospettate con il gravame di merito al fine di tratteggiare la personalità dell'imputata e risulta contraddittoria rispetto alla valutazione dell'effettivo spessore del contributo dalla stessa prestato all'attività del sodalizio criminoso per come riconosciuto dai giudici del merito. Manifestamente illogico è poi il riferimento operato dalla Corte al mancato risarcimento del danno, posto che la Matevosian non è stata condannata per alcuno dei reati fine dell'associazione, né la sentenza chiarisce in che termini dunque la ritiene corresponsabile di quello subito dalle persone offese di questi ultimi tanto da poter valutare negativamente la sua inerzia. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti della Metevosian limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, mentre nel resto il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come quello proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], il quale deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] detto Zao e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/3/2022 Il Consigliere ensore Grazia CORTE DI