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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02860/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l' imputato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa in data 19/07/2016 dal Tribunale di Catanzaro in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], con condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo difensore di difensore di fiducia, deducendo: a. violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato in contestazione.

Lamenta che la corte territoriale, non esaminando in alcun modo gli specifici motivi di gravame proposti, aveva confermato la sentenza di primo grado, con motivazione meramente apparente, ritenendo attendibili le dichiarazioni delle persone offese sebbene incongruenti, prive di adeguati riscontri ed inidonee a fornire gli elementi necessari per la ricostruzione della ipotesi di reato contestata, omettendo di valutare adeguatamente la produzione documentale della difesa; b. violazione di legge in relazione all' art. 62 bis c.p.

Assume che i giudici avevano negato la concessione delle chieste attenuanti generiche con argomentazioni assai lacunose e carenti.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria contenente motivi aggiunti ulteriormente deducendo in ordine alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura ed alla concedibilità delle chieste circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni appresso specificate.

2. Osserva il Collegio che le censure formulate con primo motivo sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito.

2.1. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese il Collegio non può che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell' attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575).

In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass.

SSUUn. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730).

2.2. Nel caso in esame i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali (v. ff. 3-6), le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili anche in quanto avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati investigativi e probatori ed, in particolare, nelle dichiarazioni delle figlia della p.o. [OSCURATO:PERSONA] e negli accertamenti bancari effettuati dalla P.G., attestanti la prova dell'incasso di assegni girati dall' imputato nonché nella non plausibilità della versione alternativa dedotta dall' imputato del tutto priva di "riscontri esterni".

La corte, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, ha anche chiarito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche ne contraddittorie che la versione della persona offesa circa la restituzione all' imputato della somma in contanti di euro 4.000,00 appariva veridica.

I giudici di merito hanno anche accertato, con congrua motivazione in fatto, che risultava stabilito fra le parti un tasso del 30% annuo, notevolmente superiore a quello previsto all' epoca dei fatti quale tasso soglia.

2.3. Orbene ad avviso della Corte le contestazioni si risolvono, invero, in censure solo formalmente assertive del vizio motivazionale lamentato, ma che non individuano invece alcun preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, che va non solo identificato come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, ma che deve rivestire altresì valore decisivo, idoneo cioè ad incidere sul compendio probatorio così da incrinarne la capacità dimostrativa, limitandosi la difesa a prospettare la omessa valutazione di significativi elementi di prova favorevoli all' imputato ed a negare alle complessive prove indicate poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza valore decisivo.

E', dunque, dalla stessa prospettazione difensiva, che così come articolata risulta volta soltanto ad ottenere un rivalutazione degli elementi di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, peraltro riproducendo le stesse censure formulate con l'atto di appello senza incrinare in maniera significativi le puntuali argomentazioni con cui sono state disattese, da ciò discendendo la infondatezza, manifesta, delle censure.

Occorre, del resto, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

2.4. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato.

Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla gravità della condotta posta in essere dall' imputato ed alla complessiva entità della pena irrogata (prossima ai minimi edittali) a fronte, come detto, di fatti assai gravi.

Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691)

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore c- della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

Il ricorrente va, poi, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civili [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara liquidata dalla Corte di Appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l' imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civili [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di Appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l' imputato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa in data 19/07/2016 dal Tribunale di Catanzaro in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], con condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo difensore di difensore di fiducia, deducendo: a. violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato in contestazione. Lamenta che la corte territoriale, non esaminando in alcun modo gli specifici motivi di gravame proposti, aveva confermato la sentenza di primo grado, con motivazione meramente apparente, ritenendo attendibili le dichiarazioni delle persone offese sebbene incongruenti, prive di adeguati riscontri ed inidonee a fornire gli elementi necessari per la ricostruzione della ipotesi di reato contestata, omettendo di valutare adeguatamente la produzione documentale della difesa; b. violazione di legge in relazione all' art. 62 bis c.p. Assume che i giudici avevano negato la concessione delle chieste attenuanti generiche con argomentazioni assai lacunose e carenti. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria contenente motivi aggiunti ulteriormente deducendo in ordine alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura ed alla concedibilità delle chieste circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni appresso specificate. 2. Osserva il Collegio che le censure formulate con primo motivo sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. 2.1. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese il Collegio non può che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell' attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSUUn. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730). 2.2. Nel caso in esame i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali (v. ff. 3-6), le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili anche in quanto avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati investigativi e probatori ed, in particolare, nelle dichiarazioni delle figlia della p.o. [OSCURATO:PERSONA] e negli accertamenti bancari effettuati dalla P.G., attestanti la prova dell'incasso di assegni girati dall' imputato nonché nella non plausibilità della versione alternativa dedotta dall' imputato del tutto priva di "riscontri esterni". La corte, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, ha anche chiarito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche ne contraddittorie che la versione della persona offesa circa la restituzione all' imputato della somma in contanti di euro 4.000,00 appariva veridica. I giudici di merito hanno anche accertato, con congrua motivazione in fatto, che risultava stabilito fra le parti un tasso del 30% annuo, notevolmente superiore a quello previsto all' epoca dei fatti quale tasso soglia. 2.3. Orbene ad avviso della Corte le contestazioni si risolvono, invero, in censure solo formalmente assertive del vizio motivazionale lamentato, ma che non individuano invece alcun preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, che va non solo identificato come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, ma che deve rivestire altresì valore decisivo, idoneo cioè ad incidere sul compendio probatorio così da incrinarne la capacità dimostrativa, limitandosi la difesa a prospettare la omessa valutazione di significativi elementi di prova favorevoli all' imputato ed a negare alle complessive prove indicate poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza valore decisivo. E', dunque, dalla stessa prospettazione difensiva, che così come articolata risulta volta soltanto ad ottenere un rivalutazione degli elementi di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, peraltro riproducendo le stesse censure formulate con l'atto di appello senza incrinare in maniera significativi le puntuali argomentazioni con cui sono state disattese, da ciò discendendo la infondatezza, manifesta, delle censure. Occorre, del resto, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). 2.4. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla gravità della condotta posta in essere dall' imputato ed alla complessiva entità della pena irrogata (prossima ai minimi edittali) a fronte, come detto, di fatti assai gravi. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore c- della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. Il ricorrente va, poi, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civili [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara liquidata dalla Corte di Appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l' imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civili [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di Appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo
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