Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47469/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 28660_22 Ritenuto che il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, in relazione agli art. 132 e 133 cod.pen, in quanto il giudice di merito, in fase di rideterminazione della pena, non avrebbe indicato i criteri alla cui stregua è giunto alla pena applicata in concreto è inammissibile perché manifestamente infondato e contrario all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità.

Deve rammentarsi che l'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, la scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., principio che deve essere riaffermato nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata (mesi dieci e giorni 20 di reclusione e C 38.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973) è al di sotto della misura media che consente di ritenere adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino,Rv. 265283; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 28660_22 Ritenuto che il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, in relazione agli art. 132 e 133 cod.pen, in quanto il giudice di merito, in fase di rideterminazione della pena, non avrebbe indicato i criteri alla cui stregua è giunto alla pena applicata in concreto è inammissibile perché manifestamente infondato e contrario all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. Deve rammentarsi che l'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, la scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., principio che deve essere riaffermato nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata (mesi dieci e giorni 20 di reclusione e C 38.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973) è al di sotto della misura media che consente di ritenere adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino,Rv. 265283; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 47469/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris