CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 1966
Cassazione n. 11678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/02/1966 avverso la sentenza del 06/09/2023 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40663/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Novara ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Novara di condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato perché il Tribunale ha diffusamente motivato, alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, sulla superfluità dell'escussione dei due Carabinieri indicati dall'appellante e sulle ragioni del diniego e la risposta si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità sulla natura eccezionale della rinnovazione istruttoria (tra le altre, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Rilevato che il secondo motivo di ricorso • con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. ed alla credibilità della persona offesa - non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdol:ti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non si verte, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, in un'ipotesi di motivazione apparente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024