Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 617/2012
ECLI:EU:C:2012:209
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CC0490
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 18 aprile 2012 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]490/10
[OSCURATO:PERSONA] europeo
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Scelta della doppia base giuridica degli articoli 337 [OSCURATO:PERSONA] e 187 TCEEA — Misure che rientrano nel campo delle attribuzioni dell’Unione in materia di energia specificamente regolate dall’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] e che necessitano di una sola base giuridica (articolo 194 [OSCURATO:PERSONA])»
I –
Introduzione
1.
Con ricorso depositato il 12 ottobre 2010 il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare il regolamento (UE, [OSCURATO:PERSONA]) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (
2
) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
2.
Nel merito la causa impone l’individuazione della corretta base giuridica del regolamento impugnato, venendo in questione, da un lato, gli articoli 337 [OSCURATO:PERSONA] e 187 TCEEA, che costituiscono le disposizioni generali previste dai relativi Trattati in materia di raccolta di informazioni e sulle quali il regolamento impugnato è fondato, e, dall’altro, l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona, che concerne la politica dell’Unione in materia di energia e la cui applicazione è richiesta dal [OSCURATO:PERSONA].
3.
Si tratta di stabilire se, nella specie, debbano trovare applicazione gli articoli 337 [OSCURATO:PERSONA] e 187 TCEEA, in base ai quali il Consiglio delibera rispettivamente a maggioranza semplice e qualificata, oppure l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], che impone il ricorso alla procedura legislativa ordinaria e, quindi, attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] il potere di partecipare all’adozione dell’atto nei modi previsti per l’applicazione di tale procedura.
II –
Ambito giuridico e fatti di causa
4.
La materia della raccolta di informazioni sui progetti d’investimento nei diversi settori energetici è stata disciplinata dal regolamento CEE n. 1056/72 (
3
), del 18 maggio 1972, a sua volta modificato dal regolamento CEE n. 1215/76 (
4
), del 4 maggio 1976, in seguito sostituito dal regolamento n. 736/96, del 22 aprile 1996 (
5
).
5.
Il 17 luglio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha investito il Consiglio di una proposta di regolamento finalizzata a sostituire il regolamento n. 736/96, indicando come relative basi giuridiche gli articoli 284 CE e 187 TCEEA.
6.
Il 1
o
dicembre 2009, successivamente all’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] ed al Consiglio in ordine alle conseguenze dell’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (
6
).
7.
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato le proposte per le quali le modificazioni apportate dal [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona comportavano pure un cambiamento della base giuridica non limitato ad una semplice sostituzione della numerazione degli articoli.
8.
Il 2 dicembre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di ritenere necessaria solamente una nuova numerazione della base giuridica della proposta di regolamento in questione, la quale è stata fondata, quindi, sull’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] e sull’articolo 187 TCEEA.
9.
Il 24 giugno 2010 il Consiglio ha adottato, menzionando come base giuridica gli articoli 337 [OSCURATO:PERSONA] e 187 TCEEA, il regolamento impugnato.
10.
Il 21 settembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento (UE, [OSCURATO:PERSONA]) n. 833/2010, di esecuzione del regolamento impugnato (
7
), al fine di definire la forma e le altre caratteristiche tecniche della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei dati e delle informazioni sui progetti d’investimento nel settore dell’energia.
III –
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
11.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
—
annullare il regolamento impugnato;
—
condannare il Consiglio alle spese.
12.
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
—
rigettare il ricorso;
—
condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
13.
[OSCURATO:PERSONA] dichiara pure di non opporsi ad una decisione della Corte che, in caso di accoglimento del ricorso, faccia salvi gli effetti del regolamento impugnato conformemente al disposto dell’articolo 264 [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 2. A sua volta, il Consiglio avanza in via sussidiaria nella sua memoria di costituzione espressa richiesta che, nell’ipotesi di annullamento dell’atto contestato, ne siano fatti salvi gli effetti fino al momento dell’adozione di un nuovo provvedimento.
14.
Con ordinanza del 5 aprile 2011 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica francese a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
15.
In data 5 dicembre 2011 la Corte ha chiesto alle parti di chiarire per iscritto se, a loro avviso, le differenze fra le procedure previste all’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] ed all’articolo 187 TCEEA siano tali da impedire di utilizzare insieme le due disposizioni come basi normative di un atto dell’Unione.
IV –
Valutazione
16.
Come evidenziato nelle rispettive memorie, le parti principali e gli intervenienti controvertono sull’individuazione della corretta base giuridica posta a fondamento del regolamento impugnato.
17.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], doveva essere richiamato l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona e concernente specificamente la materia dell’energia, e, in particolare, doveva essere rispettato il disposto del paragrafo 2 di detto articolo, in virtù del quale, per l’adozione delle misure necessarie a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, il [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.
18.
Ciò in quanto il regolamento impugnato era strumento necessario per raggiungere gli obiettivi della politica energetica dell’Unione tramite la raccolta di informazioni sui progetti di investimento relativi alle infrastrutture da realizzare in questo settore.
19.
Il Consiglio, appoggiato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica francese, sostiene, invece, di avere correttamente scelto gli articoli 337 [OSCURATO:PERSONA] e 187 TCEEA, che riconoscono alla [OSCURATO:PERSONA], per l’esecuzione dei compiti affidatile, il potere di raccogliere ogni informazione necessaria previa delibera del solo Consiglio, poiché veniva in rilievo una semplice attività di acquisizione di notizie (ancorché nell’ambito degli investimenti in infrastrutture energetiche, fra cui quelle nucleari).
20.
La soluzione della controversia richiede, pertanto, una ricostruzione dei rapporti fra le norme citate, vale a dire gli articoli 194 [OSCURATO:PERSONA], 337 [OSCURATO:PERSONA] e 187 TCEEA.
21.
In primo luogo, saranno oggetto di esame gli articoli 194 [OSCURATO:PERSONA] e 337 [OSCURATO:PERSONA], in quanto disposizioni inserite nello stesso [OSCURATO:PERSONA], quindi si metteranno a confronto gli articoli 194 [OSCURATO:PERSONA] e 187 TCEEA.
A –
Sulla relazione fra l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA]
22.
L’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] (la cui attuale formulazione si deve al [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona) è inserito nel titolo XXI del [OSCURATO:PERSONA], concernente l’energia, e dispone:
«Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
a)
garantire il funzionamento del mercato dell’energia,
b)
garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione,
c)
promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,
d)
promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.
2. Fatte salve le altre disposizioni dei Trattati, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c).
(…)».
23.
Tale articolo è una norma dettata espressamente per regolamentare la politica dell’Unione nel settore dell’energia, di cui costituisce la disposizione generale di riferimento.
24.
Come risulta dal paragrafo 2 dell’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], gli atti che costituiscono attuazione degli obiettivi indicati al paragrafo 1 dello stesso articolo devono essere adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.
25.
Il carattere generale dell’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] si desume pure dalla precisazione, contenuta nello stesso paragrafo 2, che fa «salve le altre disposizioni dei Trattati». Questa precisazione, garantendo l’applicazione di norme speciali che introducano differenti procedure di adozione degli atti in tale materia, implica che la procedura di cui all’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] debba trovare in via generale applicazione.
26.
A sua volta, l’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] (che prima dell’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona era l’articolo 284 CE), collocato nella [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dedicata alle disposizioni generali e finali del [OSCURATO:PERSONA], dispone:
«Per l’esecuzione dei compiti affidatile, la [OSCURATO:PERSONA] può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei trattati».
27.
Quest’ultimo articolo, come si evince anche dal suo inserimento fra le disposizioni generali e finali del [OSCURATO:PERSONA], è una norma di chiusura, che può essere definita generale nel senso che, ove non trovino applicazione norme più specifiche, riconosce l’esistenza di un potere proprio della [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere le informazioni necessarie per l’esecuzione dei compiti affidatile dai Trattati.
28.
L’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA], quindi, va letto in stretta correlazione sia con le altre disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], in quanto è strumentale rispetto all’esercizio delle varie competenze riconosciute all’Unione, sia con il potere della [OSCURATO:PERSONA] di intraprendere azioni in forza delle norme del [OSCURATO:PERSONA] che le affidano compiti specifici.
29.
Come si desume dall’espressione «conformemente alle disposizioni dei trattati», contenuta nell’articolo in questione, «il potere di raccogliere informazioni è subordinato ed accessorio, nel senso che si ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] possa efficacemente eseguire i propri compiti in tutti questi settori se essa ha accesso a precise informazioni» (
8
).
30.
La Corte di Giustizia ha affermato, con riguardo all’articolo 213 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (a cui oggi corrisponde sostanzialmente l’attuale articolo 337 [OSCURATO:PERSONA]), che detto articolo ben può costituire un fondamento giuridico autonomo per l’adozione di un atto del Consiglio (
9
).
31.
In particolare, è stato riconosciuto al Consiglio (
10
) il potere di adottare un unico atto normativo disciplinante il potere della [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere informazioni rilevanti per più di un settore di attività, senza costringerlo ad approvare una serie di atti normativi sulla base delle norme di volta in volta applicabili.
32.
Ciò perché le informazioni acquisite dalla [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ad una particolare materia, possono essere rilevanti in più ambiti e «sarebbe quantomeno illogico che il Consiglio fosse tenuto ad adottare una serie di atti in materia di raccolta di informazioni attenendosi a norme procedurali differenti, soprattutto per il fatto che determinati tipi di informazioni riguardano diversi settori di attività della [OSCURATO:PERSONA]» (
11
).
33.
La differenza fra le due disposizioni in esame è che, mentre l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] è disposizione generale nel solo ambito dell’energia e, quindi, ritaglia una competenza che si può definire settoriale perché concerne un’unica ed intera materia, l’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] può trovare applicazione ogni volta che la [OSCURATO:PERSONA] è competente ad operare secondo i Trattati.
34.
Il fatto che le due disposizioni in esame, pur avendo entrambe carattere generale, abbiano una portata differente può portare al sorgere in concreto di un conflitto fra di esse qualora un atto miri a disciplinare, come nella specie, l’acquisizione di notizie nel settore dell’energia.
35.
Non è possibile superare questo contrasto facendo ricorso al tradizionale criterio di risoluzione delle antinomie normative secondo il quale la norma speciale deroga a quella generale.
36.
Infatti, tale criterio opera in presenza di disposizioni che disciplinano la stessa materia, da individuare facendo riferimento all’interesse giuridico tutelato, differenziandosi in quanto la norma speciale assoggetta una parte della materia regolata da quella generale ad una disciplina diversa.
37.
Gli articoli in esame, invece, hanno entrambi carattere generale ed un oggetto differente, sicché non è possibile individuare una norma che abbia natura speciale rispetto all’altra.
38.
Non ha pregio l’argomentazione del Consiglio secondo cui la clausola inserita nel paragrafo 2 dell’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], che fa salve le altre disposizioni dei Trattati, consentirebbe di applicare norme differenti nel settore dell’energia e, quindi, quale lex specialis, pure l’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA], che potrebbe essere così la base giuridica del regolamento impugnato.
39.
Infatti, tale clausola di salvezza si riferisce alle sole disposizioni che introducono una disciplina differente da quella di cui all’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinate a regolamentare ambiti specifici della materia dell’energia o, comunque, materie diverse che abbiano, però, significativi punti di contatto con quella dell’energia, al punto da non consentire un’agevole distinzione fra i rispettivi ambiti (
12
), circostanza che non ricorre nella specie (
13
).
40.
Non essendovi nel caso in esame una norma speciale, occorre, pertanto, individuare l’esatta base giuridica del regolamento impugnato, esaminandone, secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia, gli elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano principalmente il contenuto e lo scopo (
14
).
41.
La giurisprudenza della Corte ha pure chiarito che l’atto che miri a realizzare un duplice scopo od abbia una doppia componente, qualora uno di questi scopi o componenti sia principale o preponderante, deve basarsi sul fondamento normativo richiesto da quest’ultimo (
15
).
42.
Solamente l’atto che persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all’altro, potrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di volta in volta pertinenti (
16
).
43.
Nella specie si deve considerare, innanzitutto, che, ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria quando devono stabilire le
misure necessarie al conseguimento degli obiettivi
di cui al paragrafo 1 di tale disposizione, vale a dire quelli della politica energetica dell’Unione.
44.
L’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA], invece, si differenzia perché fa riferimento alla generica attività di raccolta di informazioni e di effettuazione delle necessarie verifiche posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione dei compiti affidatile, senza richiedere che le misure eventualmente adottate dal Consiglio a maggioranza semplice siano necessarie al conseguimento degli obiettivi di una determinata politica dell’Unione.
45.
Pertanto, il regolamento impugnato rientrerà nell’ambito di applicazione dell’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] qualora lo stesso possa essere considerato, in ragione del suo contenuto e degli scopi perseguiti, una delle «misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1» dell’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] (
17
), vale a dire un atto strumentale alla politica energetica dell’Unione ed alla realizzazione dei fini della politica medesima.
46.
Al contrario, la corretta base giuridica del regolamento impugnato sarà l’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi che l’attività di raccolta di informazioni non sia ricollegabile direttamente all’attuazione degli scopi della politica energetica dell’Unione e, quindi, non sia qualificabile quale misura necessaria alla loro realizzazione.
47.
Occorre valutare, quindi, esaminando il testo del regolamento impugnato, in particolare il titolo e gli articoli che lo compongono, se la raccolta e la comunicazione delle informazioni in questione siano o meno necessarie e strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
48.
In primo luogo, si osserva che vi sono alcuni articoli del regolamento impugnato che oggettivamente non possono essere considerati funzionali agli obiettivi della politica energetica dell’Unione e non sono, quindi, necessari alla sua realizzazione.
49.
Si tratta dell’articolo 4, che indica le fonti delle informazioni da inviare agli Stati interessati (le imprese), dell’articolo 7, concernente i termini per emanare le disposizioni di attuazione del regolamento impugnato, dell’articolo 8, che riguarda il trattamento dei dati, e dell’articolo 9, che si occupa della tutela delle persone fisiche con riferimento alla gestione dei dati personali.
50.
Dette disposizioni sono da reputare tipiche di un regolamento relativo all’attività di raccolta di informazioni, considerato che servono ad individuare i soggetti che devono inviarle e quello responsabile del trattamento dei dati relativi (la [OSCURATO:PERSONA]), nonché il sistema di protezione dei dati che riguardano le persone fisiche ed i tempi di emanazione delle disposizioni di attuazione concernenti la forma e le altre caratteristiche tecniche della comunicazione in questione.
51.
Il titolo e le seguenti ulteriori disposizioni del regolamento impugnato risultano, invece, strettamente connessi alla politica energetica dell’Unione e non espressione di una semplice attività di raccolta di informazioni generiche.
52.
Innanzitutto, il titolo menziona esplicitamente i progetti di investimento relativi alle infrastrutture energetiche nell’Unione europea, le quali sono essenziali a garantire il funzionamento e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione.
53.
L’articolo 1 si riferisce poi alla comunicazione di dati ed informazioni relativi a progetti di investimento nelle infrastrutture che concernono praticamente tutti i settori energetici, circostanza che può spiegarsi solamente con la necessità di svolgere un’attività di programmazione su vasta scala finalizzata a garantire il funzionamento del mercato dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.
54.
L’articolo 2 fornisce, quindi, definizioni che si ricollegano con evidenza alla necessità di realizzare gli stessi obiettivi dell’articolo 1, in particolare quando menziona l’organismo specifico incaricato di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti nelle infrastrutture per l’energia a livello dell’UE.
55.
L’articolo 3 chiarisce, altresì, che i dati in questione devono essere comunicati, fatti salvi i progetti di trasmissione transfrontaliera, in maniera aggregata, ed in tal modo evidenzia la loro destinazione ad un’attività di programmazione complessa come quella summenzionata, che trascende la mera raccolta di informazioni generiche e non aggregate, come si evince pure dal riferimento all’organismo specifico di cui all’articolo 2.
56.
L’articolo 5, inoltre, definisce il contenuto della comunicazione delle informazioni che qui rilevano in maniera ampia e dettagliata. La necessità di acquisire dati estremamente complessi e persino osservazioni pertinenti sui ritardi o sugli ostacoli incontrati alla realizzazione dei progetti di investimento, che detta disposizione così manifesta, trova la sua più ragionevole spiegazione nell’esigenza di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
57.
L’articolo 6 si occupa della qualità dell’attività di raccolta e comunicazione delle informazioni e, anche nel riferirsi alle osservazioni degli Stati membri, alla pubblicazione in forma aggregata dei dati ed alle analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, richiama attività che sono troppo complesse per riguardare soltanto una semplice acquisizione di notizie generiche e che, invece, sono riconducibili ad una più articolata opera di programmazione finalizzata a realizzare gli obiettivi della politica energetica dell’Unione.
58.
L’articolo 10 stabilisce, infine, che, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, la [OSCURATO:PERSONA] trasmette al [OSCURATO:PERSONA], al Consiglio e al Comitato economico e sociale – e pubblica ogni due anni – un’analisi transettoriale dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell’energia dell’Unione, che mira a:
a)
individuare potenziali futuri divari tra la domanda e l’offerta di energia, rilevanti in una prospettiva di politica energetica dell’Unione;
b)
individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per superarli;
c)
aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e per i potenziali nuovi operatori sul mercato.
59.
Tale ultimo articolo, nel prevedere il compimento della menzionata analisi transettoriale dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell’energia dell’Unione, si riferisce ad uno strumento complesso di rielaborazione delle notizie in questione che deve ritenersi trascenda una mera attività di raccolta dei dati e venga redatto per conseguire obiettivi funzionali a garantire il funzionamento del mercato dell’energia.
60.
Una valutazione di tutti gli articoli del regolamento impugnato di cui sopra, svolta alla luce del titolo di questo ed effettuata comparando e bilanciando fra di loro dette disposizioni, evidenzia che il contenuto dell’atto contestato non è funzionale ad una generica attività di raccolta di semplici informazioni, ma risulta necessario al conseguimento degli obiettivi della politica energetica dell’Unione.
61.
Infatti, gli articoli 4, 7, 8 e 9, che non sono ricollegabili in maniera diretta a tale politica ed effettivamente concernono la semplice attività di raccolta di informazioni, svolgono, in ragione del loro carattere estremamente tecnico, un ruolo secondario ed accessorio nell’economia del regolamento.
62.
Dette disposizioni non qualificano in maniera particolare il regolamento impugnato, potendo essere considerate norme tipiche di un qualsiasi atto concernente l’acquisizione di informazioni.
63.
Al contrario, gli altri articoli esaminati (l’1, il 2, il 3, il 5, il 6 ed il 10) ed il titolo del regolamento impugnato si caratterizzano come gli elementi essenziali di tale atto, visto che ne definiscono la caratteristica principale, vale a dire l’imposizione di una serie di attività complesse di raccolta, comunicazione ed analisi con evidenza collegate ad un’articolata opera di programmazione praticamente in tutti gli ambiti e settori della politica energetica dell’Unione ed aventi come scopo la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
64.
Ne consegue che, nella valutazione del regolamento impugnato al fine dell’individuazione della sua corretta base giuridica, occorre, in seguito al bilanciamento degli elementi che lo compongono menzionato in precedenza, dare la prevalenza a quella parte dello stesso (il titolo e gli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 10) che lo caratterizza in maniera evidente rispetto ad altri eventuali atti concernenti la raccolta di informazioni in quanto ne definisce in modo particolare l’oggetto (le informazioni in materia di investimenti in infrastrutture energetiche) e lo rende strumento necessario al conseguimento degli obiettivi di una politica settoriale dell’Unione come quella energetica.
65.
Minor rilievo assumono le altre disposizioni citate (gli articoli 4, 7, 8 e 9) che, per la loro natura spiccatamente tecnica, non hanno un carattere qualificante e non consentono l’individuazione di un legame con una politica specifica dell’Unione, ma potrebbero rientrare in un qualsiasi regolamento in tema di raccolta di informazioni.
66.
I rilievi di cui sopra, in particolare quanto contenuto nel precedente paragrafo 64, sono, peraltro, confermati dall’analisi dei considerando che precedono la parte dispositiva del regolamento impugnato.
67.
Innanzitutto, si osserva che, il primo, il quinto ed il quindicesimo considerando precisano sostanzialmente che le informazioni in questione devono essere raccolte affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa svolgere i suoi compiti nel settore dell’energia e formulare proposte per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia, anche per mezzo dell’individuazione di eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti, così chiarendo che il regolamento impugnato mira a garantire il funzionamento del mercato dell’energia.
68.
Inoltre, il secondo, il terzo ed il quarto considerando evidenziano nel complesso la necessità di garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, nonché la promozione del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle energie nuove e rinnovabili, tutti obiettivi della politica energetica dell’Unione, ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA].
69.
Risulta confermato, pertanto, che il regolamento impugnato ha lo scopo di realizzare gli obiettivi della politica energetica dell’Unione e non una generica attività di raccolta di semplici informazioni.
70.
Non può condividersi, con riferimento alle considerazioni sopra svolte, l’affermazione del Consiglio (appoggiato dalla Repubblica francese) che si dovrebbe escludere un collegamento del regolamento impugnato con gli obiettivi dell’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], perché, comunque, il solo oggetto dell’atto in questione sarebbe la comunicazione di informazioni, come si desumerebbe dal fatto che gli articoli 1 e 3-9 (
18
) riguarderebbero unicamente aspetti concernenti l’invio di dati.
71.
Sul punto, oltre a richiamare quanto già scritto, si osserva che l’esame degli articoli non può limitarsi ad una loro lettura formale e separata, senza operare una valutazione complessiva e coordinata degli stessi.
72.
Il regolamento impugnato ha ad oggetto non una raccolta generica di informazioni, ma di informazioni di particolare natura, come quelle sugli investimenti nelle infrastrutture energetiche, le quali rientrano in un settore (l’energia) specificamente considerato dai Trattati.
73.
La tesi del Consiglio, invece, porta ad ignorare la vera natura delle informazioni de quibus, in particolare il loro contenuto specifico, concentrandosi soltanto sul profilo formale ed incontestato della materiale comunicazione dei dati e non sulla strumentalità di quest’ultima rispetto alla politica energetica dell’Unione.
74.
Sostiene il Consiglio, altresì, che dall’esame dell’articolo 10 del regolamento impugnato si evincerebbero gli obiettivi specifici assegnati alla [OSCURATO:PERSONA] e le modalità relative all’uso ed alla diffusione dei dati stessi, quali, in particolare, l’elaborazione delle informazioni ricevute e la realizzazione di analisi sull’evoluzione e sulle prospettive degli investimenti nelle infrastrutture energetiche.
75.
Tali obiettivi sarebbero desumibili in maniera più generica dall’articolo 17 TUE, in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] promuove l’interesse generale dell’Unione, presenta proposte, veglia sull’applicazione dei Trattati e vigila sulla loro applicazione e su quella delle misure adottate dalle istituzioni.
76.
Scopo del regolamento impugnato sarebbe, quindi, secondo il Consiglio, permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre regolarmente di dati attualizzati, creando un sistema uniforme di raccolta e trasmissione di questi ultimi al fine di realizzare i suoi obiettivi «nella misura in cui il possesso di informazioni affidabili è essenziale affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa fare il suo lavoro» (
19
).
77.
Sul punto si ribadisce la necessità di un esame complessivo del testo del regolamento impugnato che non sia meramente formale, ma consenta di individuare l’effettivo scopo dello stesso per mezzo di una valutazione coordinata delle norme e dei considerando nonché della natura delle informazioni in questione.
78.
Sulla base di detta valutazione lo scopo dell’acquisizione delle notizie de quibus risulta chiaramente, come già esposto, funzionale agli obiettivi di cui all’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], e non ricollegabile genericamente all’articolo 17 TUE.
79.
Deve affermarsi, pertanto, che, alla luce sia del contenuto che dello scopo del regolamento impugnato, come desumibili da un’analisi del titolo e dei suoi articoli e considerando, l’atto in contestazione rappresenta una
misura necessaria
al fine della realizzazione degli obiettivi della politica energetica dell’Unione, come meglio esplicitati all’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 1.
80.
Ciò si evince dal fatto che l’oggetto del regolamento è l’acquisizione non di informazioni di carattere generico, ma di dati e notizie qualificati perché relativi alle infrastrutture energetiche che, proprio in ragione di tale loro particolarità, rendono questa attività di raccolta, diversamente da quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, un
presupposto necessario
per la realizzazione di tutti gli ulteriori interventi più complessi occorrenti al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], ed alla concreta attuazione della politica energetica dell’Unione, la quale risulta, quindi, lo scopo del regolamento impugnato.
81.
Lo stesso Consiglio implicitamente riconosce la specificità delle informazioni in questione ed il loro legame con l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] quando afferma che esse sono necessarie nel quadro di una politica prevista dal [OSCURATO:PERSONA] e che il regolamento impugnato si ricollega ad una politica dell’Unione, nella specie a quella dell’energia (
20
).
82.
Infatti, la necessità di tali informazioni nel quadro della politica dell’energia non costituisce, diversamente da quanto poi sostenuto dal Consiglio, «una condizione
sine qua non
per l’applicazione dell’articolo 337» (
21
), ma, al contrario, è, come già sottolineato ai paragrafi 43-47 delle presenti conclusioni, proprio il requisito richiesto dall’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], per l’adozione, con il ricorso alla procedura legislativa ordinaria, delle misure finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] (
22
).
83.
Le considerazioni sinora svolte sono poi rafforzate dalla circostanza che, se fosse accolta la tesi del Consiglio, si ridurrebbe la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al processo legislativo dell’Unione, in contrasto con il rilievo attribuitole dalla giurisprudenza della Corte (
23
), e, inoltre, non si terrebbe conto della più recente tendenza dell’Unione che, con il [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona, ha individuato come procedura legislativa ordinaria quella dell’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede un potere di piena partecipazione all’esercizio della funzione legislativa del [OSCURATO:PERSONA], ed ha reso definitivamente residuali i casi (come quello dell’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA]) in cui il Consiglio adotta regolamenti a maggioranza semplice.
84.
Gli altri argomenti esposti dal Consiglio, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica francese non possono inficiare le conclusioni già svolte sulla base del contenuto e dello scopo del regolamento impugnato.
85.
Essi sostengono, nelle loro memorie, che, nel caso concreto, il regolamento impugnato, pur riconducibile al settore dell’energia, avrebbe, in relazione al suo oggetto principale, un’incidenza indiretta ed accessoria sulla relativa politica, che ne rappresenterebbe solo il contesto, anche perché, per realizzare direttamente gli obiettivi della politica energetica, sarebbero necessarie misure ben più estese di una semplice raccolta di informazioni.
86.
Questa tesi non è condivisibile perché, una volta accertato, per le ragioni sopraesposte, il chiaro e necessario collegamento della normativa de qua con i fini della politica, energetica dell’Unione di cui all’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] e con la realizzazione delle infrastrutture energetiche, deve escludersi che il regolamento impugnato incida solo in maniera indiretta ed accessoria su detta politica.
87.
Priva di pregio è pure l’osservazione che l’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] sarebbe svuotato di ogni effetto se non potesse più costituire la base giuridica degli atti adottati per raccogliere informazioni in tutti i casi in cui venisse in questione una politica settoriale dell’Unione.
88.
L’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] ben può continuare ad essere applicato come base giuridica unica al di fuori dei casi espressamente regolati da norme che, come nella specie, prevedano il ricorso alla procedura legislativa ordinaria o, comunque, a procedure particolari, ma non può essere utilizzato per intervenire in un settore disciplinato in maniera completa e generale da disposizioni dei Trattati derogando alla procedura ivi prevista.
89.
Infatti, diversamente da quanto affermato dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], non viene in questione, nella specie, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di usare liberamente le informazioni comunque legittimamente acquisite anche per adempiere a compiti (indicati dai Trattati) concernenti politiche diverse da quelle per cui sono state ottenute, ma l’obbligo di adottare gli atti che disciplinano tale potere di acquisizione sulla base della corretta base giuridica e, soprattutto, della procedura prevista dai Trattati quando sono interessate materie oggetto di una completa disciplina di settore.
90.
Pure non condivisibile è la tesi secondo cui l’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] sarebbe base giuridica sufficiente del regolamento impugnato in quanto la disposizione immediatamente successiva del [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 338, che concerne le misure da adottare per elaborare statistiche ove necessario per lo svolgimento delle attività dell’Unione, sarebbe la base giuridica idonea su cui fondare la redazione di tali statistiche in ogni settore, compreso quello dell’energia.
91.
Secondo tale impostazione l’articolo 338 [OSCURATO:PERSONA], poiché inserito fra le disposizioni generali e finali del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe una portata generale che lo renderebbe applicabile in tutti gli ambiti di competenza dell’Unione, ed alla medesima conclusione dovrebbe giungersi con riguardo all’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA], vista la collocazione fra le stesse disposizioni generali e finali del [OSCURATO:PERSONA] e l’identica portata generale.
92.
A prescindere dalla non rilevanza dell’articolo 338 [OSCURATO:PERSONA] nella presente controversia, devono essere confermate, in primo luogo, le considerazioni già svolte per cui, quando una materia è oggetto di una completa disciplina di settore nei Trattati, le relative norme rappresentano, in linea di principio, la corretta base giuridica degli atti che regolano detta materia, i quali dovranno essere adottati seguendo la procedura indicata da tali ultime disposizioni, ove prevista.
93.
Inoltre, l’articolo 338 [OSCURATO:PERSONA] impone, a differenza dell’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] (
24
), il ricorso alla procedura legislativa ordinaria, proprio come l’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] (
25
).
94.
Se ne ricava che, per le statistiche in tema di energia, l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] costituirà la corretta base giuridica, a cui potrà eventualmente affiancarsi l’articolo 338 [OSCURATO:PERSONA], considerato che la procedura da seguire per l’approvazione è identica e, quindi, nessun pregiudizio per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ravvisabile.
95.
Diversamente dal caso dell’articolo 338 [OSCURATO:PERSONA], invece, con riguardo all’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe neppure prospettarsi la possibilità di indicarlo come base giuridica concorrente assieme all’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], poiché, secondo la giurisprudenza della Corte, tale soluzione non sarebbe praticabile qualora, come nella specie, le due basi giuridiche siano incompatibili (
26
) e, in ogni caso, al loro cumulo consegua una lesione dei diritti del [OSCURATO:PERSONA] (
27
) (a cui non è stato consentito di avvalersi del suo potere di partecipare pienamente all’esercizio di una funzione legislativa).
96.
Pertanto, concludendo in ordine al rapporto fra l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA], propongo alla Corte di accogliere il ricorso e di annullare il regolamento impugnato.
B –
Sulla relazione fra l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 187 TCEEA
97.
L’articolo 187 TCEEA è inserito nel titolo V di tale [OSCURATO:PERSONA], che contiene le relative disposizioni generali, e dispone:
«Per l’esecuzione dei compiti affidatile, la [OSCURATO:PERSONA] può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato».
98.
Per ciò che concerne il rapporto fra l’articolo 187 TCEEA ed il già menzionato articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], si richiamano, innanzitutto, le considerazioni svolte in precedenza con riguardo all’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA].
99.
Occorre aggiungere, peraltro, che nel [OSCURATO:PERSONA] sono contenute alcune disposizioni speciali in tema di energia che rientrano nella clausola di salvezza di cui all’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], e che, quindi, derogano a tale norma limitatamente al settore nucleare.
100.
In particolare, l’articolo 41 TCEEA, assieme agli articoli 42 TCEEA – 44 TCEEA che ne precisano la procedura, disciplina, per ciò che rileva nella presente controversia, le comunicazioni dei «progetti di investimento concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all’entità definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della [OSCURATO:PERSONA] (…)».
101.
Tali comunicazioni hanno, secondo l’articolo 40 TCEEA, lo scopo di incoraggiare l’iniziativa di persone e di imprese e di agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti nel campo nucleare e, per questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] pubblica periodicamente programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare gli obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione.
102.
Le summenzionate disposizioni del TCEEA, stante il loro carattere speciale rispetto all’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], ben possono costituire, nel loro settore di competenza (
28
), la base giuridica su cui fondare l’adozione di regolamenti relativi all’acquisizione delle informazioni in questione.
103.
L’articolo 187 TCEEA potrà eventualmente essere indicato come base giuridica ulteriore e complementare, non presentandosi problemi procedurali (
29
), in considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 41 TCEEA, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
104.
Non può condividersi la tesi del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica francese secondo cui l’articolo 187 TCEEA sarebbe, invece, la norma generale su cui dovrebbe fondarsi tutta l’attività di raccolta di informazioni posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] per realizzare gli obiettivi indicati nel [OSCURATO:PERSONA].
105.
Secondo tale impostazione, gli articoli 40 TCEEA – 44 TCEEA avrebbero una portata più ristretta dell’articolo 187 TCEEA, poiché in base ai primi l’impresa interessata dovrebbe notificare una sola volta le informazioni concernenti un progetto individuale nella sua fase iniziale.
106.
L’articolo 187 TCEEA dovrebbe essere utilizzato, in ragione del suo più ampio ambito di applicazione rispetto agli articoli 40 TCEEA – 44 TCEEA, qualora, come nel caso in esame, fosse richiesto un invio regolare di dati aggregati da parte non solo delle imprese private, ma pure degli Stati membri, non finalizzato esclusivamente allo sviluppo coordinato degli investimenti nel settore nucleare, ma al loro impiego per ogni analisi considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] necessaria od appropriata nel quadro dei compiti assegnatile.
107.
Sul punto si ribadisce che l’articolo 187 TCEEA è disposizione che si ricollega necessariamente, come l’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] (
30
), alle norme dei Trattati che affidano alla [OSCURATO:PERSONA] compiti specifici.
108.
L’articolo 187 TCEEA, pertanto, può essere la base giuridica degli atti adottati in materia di raccolta di informazioni concernenti gli investimenti in infrastrutture nel settore dell’energia nucleare in luogo dell’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] solo a condizione che possa ricollegarsi a disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] che deroghino a quest’ultima norma in virtù della clausola di salvezza di cui all’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], come, appunto, sono gli articoli 40 TCEEA –44 TCEEA.
109.
L’articolo 187 TCEEA, invece, non essendo norma speciale rispetto all’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], non può derogare direttamente a quest’ultimo, con la conseguenza che, nella misura in cui, nella specie, si esca dall’ambito di applicazione degli articoli 40 TCEEA – 44 TCEEA, la corretta base giuridica del regolamento sarà ancora l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA].
110.
Nel caso concreto, la comunicazione di informazioni in questione ha, in effetti, una portata più ampia di quella degli articoli 40 TCEEA – 44 TCEEA, poiché si rivolge agli Stati membri (cui le imprese devono comunicare le notizie), ha carattere continuo e riguarda per la maggior parte dati aggregati e non singoli progetti (
31
).
111.
Ciò chiarisce che le informazioni in esame non mirano semplicemente a rendere noti alla [OSCURATO:PERSONA] singoli progetti di imprese determinate in tema di investimenti nell’ambito nucleare (
32
), ma servono a consentire l’acquisizione di dati più complessi destinati ad essere impiegati per la realizzazione degli obiettivi di politica energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che tale ultimo articolo risulta essere la base giuridica più appropriata.
112.
Peraltro, anche ammettendo che il regolamento impugnato abbia una doppia componente, la parte di questo che può avere come base giuridica, nei limiti summenzionati, gli articoli 40 TCEEA – 44 TCEEA (a cui potrebbe essere unito l’articolo 187 TCEEA) non è principale o preponderante rispetto a quella riconducibile all’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA].
113.
Il regolamento impugnato deve basarsi, quindi, in ogni caso, alla luce della giurisprudenza della Corte menzionata alla nota 15 delle presenti conclusioni, sempre sull’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], che è il fondamento normativo richiesto dallo scopo o dalla componente principale o preponderante.
114.
Infine, si rileva che la Corte ha posto alle parti (
33
) un quesito in ordine alla possibilità di utilizzare insieme gli articoli 194 [OSCURATO:PERSONA] e 187 TCEEA come basi giuridiche del regolamento impugnato qualora le procedure ivi previste fossero da reputare compatibili nonostante le loro differenze.
115.
Al riguardo si osserva che l’eventuale compatibilità fra le due disposizioni non assume alcun rilievo se si ritiene che l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] sia la sola norma da applicare sulla base delle considerazioni sinora svolte.
116.
Qualora, invece, si volesse affermare che il regolamento impugnato abbia una duplice componente od un doppio scopo e che non sia possibile individuare la componente o lo scopo prevalenti (
34
), anche se le procedure in esame fossero fra loro in astratto compatibili (il che è affermato, nelle loro risposte, dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla Repubblica francese, ma negato dalla [OSCURATO:PERSONA]) (
35
), comunque, nel caso concreto, avrebbe dovuto essere seguita la procedura dell’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], visto che l’articolo 187 TCEEA non prevede alcuna partecipazione del [OSCURATO:PERSONA].
117.
Tutto ciò considerato, il regolamento impugnato non poteva essere adottato dal Consiglio utilizzando come basi giuridiche gli articoli 337 [OSCURATO:PERSONA] e 187 TCEEA in luogo dell’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] e senza rispettare la procedura prevista da tale ultima disposizione.
118.
Il Consiglio ha chiesto nella sua memoria di costituzione di fare salvi, in caso di annullamento, gli effetti del regolamento impugnato fino al momento dell’adozione di un nuovo atto. [OSCURATO:PERSONA] non si è opposto all’accoglimento di tale richiesta.
119.
Ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], applicabile anche nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] in quanto richiamato dall’articolo 106 bis, paragrafo 1, TCEEA, la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.
120.
Nella specie, osservo che le informazioni in questioni sono funzionali alla realizzazione di progetti di investimento relativi ad infrastrutture energetiche e necessarie a mettere in atto la politica energetica dell’Unione. In particolare, esse sono fondamentali per una valida attività di programmazione pluriennale degli interventi.
121.
Inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], pur avendo domandato l’annullamento del regolamento impugnato, non si è opposto alla richiesta del Consiglio (cui ha aderito anche la [OSCURATO:PERSONA]), affermando di non essere contrario allo scopo dell’atto contestato ed agli strumenti scelti a tal fine considerati nel loro insieme.
122.
Ritengo, pertanto, che sussistano validi motivi, in ragione del rilievo della politica dell’Unione interessata e del fatto che le contestazioni delle parti hanno riguardato sostanzialmente solo la scelta della procedura di approvazione del regolamento impugnato, perché la Corte faccia salvi gli effetti di questo fino all’adozione di un nuovo atto.
123.
Propongo, quindi, alla Corte di accogliere il ricorso ed annullare il regolamento impugnato, mantenendone gli effetti fino all’adozione di un nuovo atto.
V –
Sulle spese
124.
Reputo che il Consiglio, quale parte soccombente, debba essere condannato alle spese, ai sensi dell’articolo 69, n. 2, del regolamento di procedura, come richiesto dal [OSCURATO:PERSONA].
125.
In conformità all’articolo 69, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
VI –
Conclusioni
126.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, propongo alla Corte di statuire come segue:
«1)
Il regolamento (UE, [OSCURATO:PERSONA]) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96, è annullato.
2)
Gli effetti del regolamento n. 617/2010 sono mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento adottato su una base giuridica appropriata.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese».
(
1
) Lingua originale: l’italiano.
(
2
)
GU L 180, pag. 7
.
(
3
)
GU L 120, pag. 7
(
4
)
GU L 140, pag. 1
.
(
5
)
GU L 102, pag. 1
.
(
6
) COM(2009) 665 def., del 2 dicembre 2009.
(
7
)
GU L 248, pag. 36
.
(
8
) Paragrafo 23 delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Jacobs nella causa Germania/Consiglio, decisa con sentenza del 9 novembre 1995
C-426/93 (Racc. pag. I-3723)
.
(
9
) Sentenza Germania/Consiglio, citata alla nota 8 (punti 18 e 19).
(
10
) Prima, però, dell’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona e dell’introduzione della procedura legislativa ordinaria quale procedura generale di riferimento.
(
11
) Sentenza Germania/Consiglio, citata alla nota 8 (punto 19), nonché paragrafo 24 delle conclusioni nello stesso procedimento.
(
12
) Ad esempio, l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), [OSCURATO:PERSONA], in materia di ambiente, che è richiamato espressamente dall’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] e consente di adottare misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo. Peraltro, tale disposizione, proprio perché deroga all’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], impone significativamente il rispetto di una procedura legislativa speciale (la delibera all’unanimità del Consiglio previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA], del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni) ben più complessa di quella di cui all’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA].
(
13
) Il Consiglio indica come disposizioni speciali che derogherebbero al sistema di cui all’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] anche gli articoli 122 [OSCURATO:PERSONA] e 170 [OSCURATO:PERSONA]. Nei casi in questione, però, la non applicazione dell’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] discende dalla diversità delle materie regolate, considerato che l’articolo 122 [OSCURATO:PERSONA] riguarda la politica economica e regola il potere del Consiglio di decidere le misure adeguate alla situazione economica qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia, mentre l’articolo 170 [OSCURATO:PERSONA] concerne il settore delle reti transeuropee ed il concorso dell’Unione alla costituzione ed allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia.
(
14
) Si vedano, ad esempio, sentenze dell’11 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C-300/89 (Racc. pag. I-2867
, punto 10); del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C-338/01 (Racc. pag. I-4829
, punto 54); del 6 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C-155/07 (Racc. pag. I-8103
, punto 34), e del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C-166/07 (Racc. pag. I-7135)
, punto 42).
(
15
) Si leggano, in particolare, sentenze del 30 gennaio 2001, Spagna/Consiglio,
C-36/98 (Racc. pag. I-779
, punto 59); dell’11 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C-211/01 (Racc. pag. I-8913
, punto 39); del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C-338/01, citata alla nota 14 (punto 55); del 10 gennaio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio,
C-178/03 (Racc. pag. I-107
, punto 42), e dell’8 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio,
C-411/06 (Racc. pag. I-7585
,
punto 46
).
(
16
) Ex plurimis, sentenze del 19 settembre 2002, Huber,
C-336/00 (Racc. pag. I-7699
, punto 31); del 12 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C-281/01, (Racc. pag. I-2049
, punto 35), e dell’11 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C-211/01, citata alla nota 15 (punto 40).
(
17
) Che, secondo l’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], consistono nel garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, nonché nel promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e l’interconnessione delle reti energetiche.
(
18
) La Repubblica francese fa riferimento anche al primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo considerando.
(
19
) Cfr. paragrafo 17 della prima memoria depositata dal Consiglio.
(
20
) Cfr. paragrafo 29, prima parte, della prima memoria depositata dal Consiglio.
(
21
) Cfr. sempre paragrafo 29, parte finale, della prima memoria depositata dal Consiglio.
(
22
) Infatti, l’articolo 194, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], dispone che, «fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le
misure
necessarie
per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni».
(
23
) La Corte ha precisato che l’effettiva partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di approvazione degli atti, quando prevista, è il riflesso, sul piano comunitario, di un fondamentale principio di democrazia in base al quale i popoli partecipano all’esercizio del potere per il tramite di un’assemblea rappresentativa, tale partecipazione rappresentando un elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale voluto dal [OSCURATO:PERSONA]: sentenza 29 ottobre 1980, SA [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C-138/79 (Racc. pag. 3333
, punto 33).
(
24
) Ragionevolmente in considerazione del fatto che la redazione di statistiche è attività ben più complessa di quella di raccolta di informazioni, che anzi costituisce di solito il presupposto della prima.
(
25
) La Repubblica francese sottolinea, a sostegno della sua tesi, che l’articolo 338 [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] come base giuridica della sua proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio relativo ai conti economici europei dell’ambiente [Com(2010) 132 def. del 9 aprile 2010] in luogo dell’articolo 192, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], senza che il [OSCURATO:PERSONA] nulla abbia obiettato. Tale considerazione è priva di pregio in quanto, ove sia stata comunque adottata la procedura corretta, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe un interesse concreto a ricorrere.
(
26
) Le due disposizioni prevedono due procedure totalmente diverse, visto che, in base all’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] si applica la procedura legislativa ordinaria, che riconosce un potere di piena partecipazione all’esercizio della funzione legislativa del [OSCURATO:PERSONA] e prescrive il ricorso alla maggioranza qualificata per il Consiglio, mentre secondo l’articolo 337 [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio delibera a maggioranza semplice ed il [OSCURATO:PERSONA] non è coinvolto
(
27
) Sentenze dell’11 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C-300/89, citata alla nota 14
(punti 17-21), e del 10 gennaio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C-178/03, citata alla nota 15 (punto 57)
.
(
28
) Esse riguardano la stessa materia, vale a dire l’energia, ma un settore particolare della stessa, quello nucleare, con la conseguenza che trova applicazione, nella specie, la regola per cui la legge speciale deroga a quella generale.
(
29
) Nel caso dell’articolo 187 TCEEA il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, in virtù del disposto dell’articolo 16, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, è applicabile in quanto richiamato dall’articolo 106 bis, paragrafo 1, TCEEA.
(
30
) Sul punto si richiamano i paragrafi 27-29 delle presenti conclusioni.
(
31
) Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato, che recita: «(…) gli Stati membri o gli organismi a cui essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dal 1
o
gennaio 2011 e successivamente ogni due anni.
Essi comunicano i dati e le informazioni pertinenti relative al progetto specificati nel presente regolamento alla [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, che diviene il primo anno di riferimento, e successivamente ogni due anni. Tale comunicazione è effettuata in forma aggregata, salvo per i dati e le informazioni pertinenti relative ai progetti di trasmissione transfrontaliera (…)».
(
32
) L’allegato del regolamento impugnato menziona espressamente, al punto 3.1, le centrali termiche e nucleari fra le tipologie di progetti di investimento interessati.
(
33
) Si veda il paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
(
34
) Unica eventualità in cui potrebbe prospettarsi in teoria l’esistenza di una doppia base giuridica e, quindi, si porrebbe una questione di compatibilità delle procedure.
(
35
) Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sia nell’ambito della procedura legislativa ordinaria ex articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] che nel caso dell’articolo 187 TCEEA. La differenza principale fra le due procedure è che solo l’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA] prevede la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA]. In astratto, quindi, da un punto di vista solo formale e procedurale e senza prendere in esame la natura degli atti adottati, una loro compatibilità potrebbe non essere del tutto esclusa.