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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 31979/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' (CUI 069LG1K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna alla pena ad anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa pronunciata dal GIP del Tribunale di Lecce il 23/6/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' in relazione ai reati di cui agli artt.648 cod. pen. e 23 L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze oggetto primo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte per il quale il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868 01; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260347 - 01; Sez. 2, n. 33581 del 28/05/2009, Carboni, Rv. 245229 - 01), ciò in quanto ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede non richiedendosi in tal modo all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a onere probatorio, bensì ad un onere di alliegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valuta:i da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22(11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), onere di allegazione cui il ricorrente, come indicato in sentenza, non ha adempiuto neanche con la semplice affermazione di essere lui stesso l'autore dell'abrasione della matricola dell'arma rinvenuta;Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex .3rtt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, con il . riferimento all'esistenza di precedenti penali, ritenuti prevalenti rispetto alla condotta processuale tenuta è perciò sufficienti a formulare un giudizio di disvalore sulla personalità del ricorrente (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, cep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' (CUI 069LG1K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna alla pena ad anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa pronunciata dal GIP del Tribunale di Lecce il 23/6/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' in relazione ai reati di cui agli artt.648 cod. pen. e 23 L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze oggetto primo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte per il quale il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868 01; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260347 - 01; Sez. 2, n. 33581 del 28/05/2009, Carboni, Rv. 245229 - 01), ciò in quanto ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede non richiedendosi in tal modo all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a onere probatorio, bensì ad un onere di alliegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valuta:i da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22(11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), onere di allegazione cui il ricorrente, come indicato in sentenza, non ha adempiuto neanche con la semplice affermazione di essere lui stesso l'autore dell'abrasione della matricola dell'arma rinvenuta;Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex .3rtt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, con il . riferimento all'esistenza di precedenti penali, ritenuti prevalenti rispetto alla condotta processuale tenuta è perciò sufficienti a formulare un giudizio di disvalore sulla personalità del ricorrente (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, cep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 31979/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris