CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 9 ottobre 2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, oltre a contenere censure in fatto, non sindacabili in sede di legittimità, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che (cfr., in particolare, pag. 5) ha ampiamente individuato le circostanze da cui, con ragionamento inferenziale privo di fratture logiche, desumere con evidenza la colpevolezza del prevenuto per la frode contestata, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non si confronta criticamente con le argomentazioni dei giudici di merito non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]