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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00115/2026

Testo disponibile della fonte

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ZA sul ricorso iscritto al n. 24351/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresenta e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce n. 682/2022, depositata il 15 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 7 ottobre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-IRAP-IVA 2008.

R.G.

N.24351/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio; uditi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], e per [OSCURATO:PERSONA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. A ll’esito del controllo della posizione fiscale della società S.A.C.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativa al periodo d’imposta 26 settembre 2008 – 31 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Lecce emetteva l’avviso di accertamento n.

TVM030200916/2015, con il quale veniva accertato, per l’anno d’imposta 2008, ai fini IRES ed IRAP, un maggior reddito ed un valore della produzione netta di € 4.048.046,00; ai fini IVA veniva invece accertato un maggior volume d’affari di € 326.266,00.

Venivano quindi rideterminate le imposte dovute per detta annualità.

L’avviso di accertamento in questione era notificato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della S.A.C.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cessata, quale responsabile ex art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce la quale, con sentenza n. 1348/2017, depositata il 31 marzo 2017, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dall ’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia – sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 682/2022, pronunciata il 17 febbraio 2022 e depositata in segreteria il 15 marzo 2022, R.G.

N.24351/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 9 ottobre 2022).

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

5. Con decreto del5 giugno 2025 è stata fissata ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre2025.

Il ricorrente ha depositato memoria.

All’udienza suddetta i l Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

Sono comparsi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La Corte ha trattenuto la causa in decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio , per intervenuta cessazione della materia del contendere.

La coobbligata in solido [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, in separato giudizio, lo stesso avviso di accertamento, ed ha successivamentepresentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, con pagamento di quanto previsto e senza che l’Agenzia delle Entrate abbia notificato diniego ( il giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato estinto con decreto di questa Corten. 33599 del 27 novembre 2023).

R.G.

N.24351/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di obbligazione solidale, la definizione agevolata giova anche ai coobbligati, tra cui l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1, comma 202, l. n. 197/2002.

Consegue l’estinzione del giudizio.

Spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso iscritto al n. 24351/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresenta e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce n. 682/2022, depositata il 15 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 7 ottobre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-IRAP-IVA 2008. R.G. N.24351/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio; uditi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], e per [OSCURATO:PERSONA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. A ll’esito del controllo della posizione fiscale della società S.A.C.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativa al periodo d’imposta 26 settembre 2008 – 31 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Lecce emetteva l’avviso di accertamento n. TVM030200916/2015, con il quale veniva accertato, per l’anno d’imposta 2008, ai fini IRES ed IRAP, un maggior reddito ed un valore della produzione netta di € 4.048.046,00; ai fini IVA veniva invece accertato un maggior volume d’affari di € 326.266,00. Venivano quindi rideterminate le imposte dovute per detta annualità. L’avviso di accertamento in questione era notificato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della S.A.C.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cessata, quale responsabile ex art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce la quale, con sentenza n. 1348/2017, depositata il 31 marzo 2017, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dall ’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia – sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 682/2022, pronunciata il 17 febbraio 2022 e depositata in segreteria il 15 marzo 2022, R.G. N.24351/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 9 ottobre 2022). Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 5. Con decreto del5 giugno 2025 è stata fissata ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre2025. Il ricorrente ha depositato memoria. All’udienza suddetta i l Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. Sono comparsi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere. La Corte ha trattenuto la causa in decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio , per intervenuta cessazione della materia del contendere. La coobbligata in solido [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, in separato giudizio, lo stesso avviso di accertamento, ed ha successivamentepresentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, con pagamento di quanto previsto e senza che l’Agenzia delle Entrate abbia notificato diniego ( il giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato estinto con decreto di questa Corten. 33599 del 27 novembre 2023). R.G. N.24351/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di obbligazione solidale, la definizione agevolata giova anche ai coobbligati, tra cui l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1, comma 202, l. n. 197/2002. Consegue l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spes
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