CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 00438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente pronuncia. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale cittadino aveva applicato a STECCATO Giacomo la misura degli arresti domiciliari per il reato di concorso in furto pluriaggravato di autovettura. 2. Questa, in sintesi, la vicenda, sulla scorta della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato. L'indagato è stato accusato di aver preso parte all'azione delittuosa accertata a seguito di denuncia sporta da FORESTA Michele, le cui dichiarazioni erano state confermate dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, gli operanti chiamati dal FORESTA avevano trovato sul posto lo STECCATO con escoriazioni sanguinanti al volto, procurate a causa del ribaltamento del camion del quale era alla guida, mezzo che il denunciante, unitamente al teste oculare, avevano inseguito siccome visto transitare nel luogo in cui si trovava l'autovettura rubata. Più precisamente, nell'occorso, i due avevano visto scendere dal camion guidato dallo STECCATO un individuo con volto nascosto da un indumento che era salito sull'auto allontanandosi. I dichiaranti si erano messi dunque all'inseguimento del camion che erano poi riusciti a raggiungere in quanto ribaltatosi. 3. Il difensore dello STECCATO ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 391, c. 1 e 3, cod. proc. pen., per essere stata celebrata l'udienza di convalida dell'arresto senza la partecipazione necessaria dell'arrestato. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione degli eventi opponendo che la stessa sarebbe in contrasto con le dichiarazioni rese dai due dichiaranti. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente pronuncia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 391, c. 3, secondo periodo, cod. proc. pen., espressamente prevede che, all'udienza di convalida, il giudice procede all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, per l'appunto in tema di giudizio di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, che la mancata presenza dell'arrestato all'udienza, senza che sussista un legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, perché in tal caso trova applicazione l'art. 391, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. sez. 6, n. 41598 del 27/6/2018, Rv. 274148) e che, in ogni caso, il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell'arrestato all'udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, presentata ai sensi dell'art. 558 cod. proc. pen. (cfr. sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, P.M. in proc. Fini, RV. 261682). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, con esso la difesa, nel contestare la valutazione del compendio indiziario di natura dichiarativa, ne ha in sostanza opposto il travisamento, a fronte di una motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria che, come tale, si sottrae al vaglio di legittimità (cfr. sui limiti del sindacato di legittimità in materia, sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li Franco, Rv. 276976, in cui si è precisato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito; ma anche sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] ri Ciampi 4261--40-e- 9-73e