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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14083/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.AIMASSO [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Savona che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 590 bis comma 1, 5 n. 2) e 8 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

2. Il ricorrente deduce l'assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia inammissibile in quanto la sentenza impugnata nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato la presenza di numerosi precedenti penali, fra questi due condanne per reati inerenti la circolazione stradale, che inducono a ritenere il ricorrente non meritevole delle attenuati generiche.

A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.AIMASSO [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Savona che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 590 bis comma 1, 5 n. 2) e 8 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. 2. Il ricorrente deduce l'assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia inammissibile in quanto la sentenza impugnata nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato la presenza di numerosi precedenti penali, fra questi due condanne per reati inerenti la circolazione stradale, che inducono a ritenere il ricorrente non meritevole delle attenuati generiche. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris