CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 16273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Brescia li ha condannati in relazione all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R.309/1990. I ricorrenti deducono, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato in contestazione; con il secondo motivo di ricorso, deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla identificazione quali soggetti che hanno fornito la sostanza stupefacente; con il terzo motivo di ricorso lamentano la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del cornma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990. Con memoria i ricorrenti hanno illustrato ulteriormente i motivi di ricorso e chiesto l'assegnazione ad altra sezione. Considerato che la prima e la seconda doglianza, da trattarsi congiuntamente, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cessazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione del fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il giudice a quo ha evidenziato che dall'informativa di reato emerge che, a seguito di un incontro tra due soggetti, poi identificati negli odierni imputati, e altre due persone, osservato dai militari operanti, la polizia giudiziaria esperiva accertamenti, acquisendo le fotografie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali venivano riconosciuti senza incertezze dai militari impegnati quali partecipanti all'incontro. I soggetti con i quali gli imputati si erano incontrati descrivevano, durante le conversazioni captate in ambientale, le modalità di occultamento dello stupefacente da parte degli imputati dentro lo pneumatico dell'autovettura da loro utilizzata con utilizzo anche di un profumo per disorientare i cani antidroga. Per di più, l'autovettura su cui si trovavano gli imputati era intestata proprio alla moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Di qui la conclusione secondo cui non vi può essere dubbio che i soggetti partecipanti all'incontro fossero gli odierni imputati e che le persone con cui si erano incontrati gli imputati (tale kasa e tale Bodly), successivamente, parlassero dello stupefacente e delle modalità di occultamento ingegnate dagli imputati, mostrando ammirazione per la loro scaltrezza. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina c7_ P completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. La terza censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina del peso di quasi 1 kg. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il C