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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15222/2026

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difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado dellaPuglia n. 1544/2024 depositata il 22/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 1544/2024, depositata in data 22/04/2024, laCorte di Giustizia di II grado della Puglia respingeva l’appello promossodalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bari n.50/2017, che aveva accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di liquidazione n. 20101T001968000, con cui -Numero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026disconosciuta l’agevolazione inizialmente fruita dal contribuente ai sensidell’art. 5 bis del d.lgs. n. 228/2001, a causa dell’intervenuta locazione,con scrittura privata in data 24/5/2013, di parti del compendio acquistatocon atto di compravendita in data 30/3/2010 - erano state recuperate leordinarie imposte dovute in relazione a tale atto.La CGT di II grado, condividendo l’orientamento dei giudici di primecure, premesso che in sede di compravendita era stato dato atto “dellasussistenza di diverse trascrizioni ed iscrizioni, tra cui “il preliminare diconcessione del diritto di superficie e servitù in favore dalla società [OSCURATO:SOCIETA]”, trascritto il 13/10/2007, affermava che la successivarisoluzione e rinegoziazione del suddetto preliminare - resasi opportuna inragione del mutamento della proprietà dei terreni e della necessità per lasocietà di realizzare il progettato parco eolico cui erano stati preordinatipregressi espropri della Regione Puglia – non aveva “comportato unasottrazione alla coltivazione del fondo di una estensione di superficie, taleda configurare una violazione dell’obbligo di coltivazione”.

Rilevava,inoltre, il giudice d’appello che, peraltro, l’Ufficio finanziario non avevaindicato il documento da cui aveva desunto la superficie sottratta allacoltivazione, quantificata in 11.000 mq e che non gravava sul contribuentel’onere di individuarla al fine di consentire la riquantificazione dell’imposta,inammissibilmente richiesta per la prima volta in appello dall’Agenzia.2.

Avverso la sentenza n. 1544/2024 proponeva ricorso per cassazionela Agenzia delle Entrate.3.

Il contribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazionedell’articolo 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001 in relazione all’articolo 360,comma 1, n.3 del codice di procedura civile”, per avere la CGT di II gradoescluso che la “successiva risoluzione e rinegoziazione del preliminare diconcessione del diritto di superficie e servitù” avesse comportato “unaNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026sottrazione alla coltivazione del fondo di una estensione di superficie, taleda configurare una violazione dell’obbligo di coltivazione”, così applicandola norma secondo un criterio quantitativo non previsto.2.

Con il secondo motivo si deducono “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, nonavendo la CGT di II grado motivato “circa il portato del documento cheaveva condotto alla decadenza dalle agevolazioni fiscali”, costituto dallascrittura privata del 24/5/2013 con cui la contribuente aveva locatoulteriori aree ricadenti sui terreni acquistati, non ricomprese neiprecedenti decreti di esproprio già trascritti su detti terreni (puremenzionati nella suddetta scrittura privata).3.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi involgentila incidenza sulla decadenza dal beneficio del contratto di locazionestipulato dalla contribuente successivamente all’acquisizione delcompendio per cui sono state chieste le agevolazioni, sono fondati neilimiti sotto esposti.Ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs, 228/2001:“

1. Ove non diversamentedisposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensionedi terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditivitàdeterminato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione delsostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasititolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire uncompendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatorediretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo dialmeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni dicui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97…”.Ai sensi dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge n. 97/1994: “1.

Neiterritori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo diterreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titoloNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarloo a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento èesente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altrogenere.

I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti incompendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cuial comma 6, sono considerati unità' indivisibili per quindici anni dalmomento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati pereffetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

In caso disuccessione i compendi devono essere compresi per intero nella porzionedi uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedanocongiuntamente l'attribuzione.

Tale disciplina si estende anche ai piani diricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,province, comuni e comunità' montane.2.In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute,oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50per cento delle imposte dovute.”.Orbene, nel caso di specie il giudice d’appello ha motivato lainsussistenza della violazione dell’obbligo di coltivazione del compendiounico da parte del contribuente in ragione della estensione della superficiesottratta alla coltivazione, non considerata tale da integrare una violazionedel predetto obbligo (la sentenza afferma: “La successiva risoluzione erinegoziazione del preliminare di concessione del diritto di superficie e diservitù…non risulta, alla stregua delle allegazioni del contribuente e dellacopiosa documentazione in atti, che abbia comportato una sottrazione allacoltivazione del fondo di una estensione di superficie, tale da configurareuna violazione dell’obbligo di coltivazione, per cui correttamente i primigiudici ne hanno affermato la sua irrilevanza rispetto alla totale estensionedell’intero compendio…”).In tal modo la CGT di II grado ha ammesso che la rinegoziazione,avvenuta con la scrittura privata del 24/7/2013, ha effettivamenteNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026comportato la sottrazione alla coltivazione di un’area già ricompresa nelcompendio unico indivisibile, escludendo, però, che si sia verificata ladecadenza, in virtù di una soggettiva valutazione comparativa dellaimprecisata estensione della suddetta area rispetto all’estensione del“compendio unico indivisibile”, senza chiarire se l’area così sottratta abbiainciso sulla estensione minima necessaria ad integrare detto “compendio”.Questa Corte (Cass. n. 15562/14), nell'evidenziare l'autonomia del“compendio unico” rispetto a quella di “minima unità culturale” di cuiall'abrogato articolo 846 c.c., “ha osservato come quest'ultima facesseriferimento alle necessità della famiglia coltivatrice diretta ed allaconveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria,mentre il ‘compendio unico’ ha inteso dare rilievo all'aspetto produttivodell'azienda agricola, stabilendo condizioni per il conseguimento diagevolazioni fiscali allo scopo di garantire un minimo di redditività.

Perquanto concerne il compendio unico in ambito montano, soccorreparimenti una nozione di superficie minima tutelata dal legislatore per lasua ritenuta idoneità a garantire, da un lato, la razionalizzazione edottimizzazione dello sfruttamento agricolo del territorio (art.44 u.c.

Cost.)e, dall'altro, l'obiettivo di una apprezzabile concorrenzialità e redditivitàaziendale: quel "livello minimo di redditività" che, ex art.7 d.lgs.99/04 cit.,definisce il compendio unico.

Ed è per conseguire questi obiettivi che illegislatore ha poi introdotto un vincolo di natura temporale al compendiounico così costituito, imponendone l'indivisibilità ed infrazionabilità -mortis causa o per atto tra vivi - per 15 anni dall'acquisto.

Va peròosservato che, in base all'art. 5 bis l. 97/94, il vincolo di indivisibilità nonriguarda il 'compendio unico' considerato nella sua interezza, cioè cosìcome risultante dall'atto di acquisto, bensì il compendio unico "entro ilimiti della superficie stabilita dal legislatore regionale.

Poiché il vincolo diindivisibilità è, come detto, funzionale alla conservazione di una superficieminima di sfruttamento territoriale e di produttività aziendale, consegueNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026che la sua violazione, in tanto può determinare la decadenza dallaagevolazione fiscale, in quanto produca la formazione di superfici agricoleinferiori a quelle - minime - volute dal legislatore (statale e regionale).

Vain altri termini ritenuto che l'interpretazione della prima parte dell'art.5 bisin esame (impegno del contribuente alla coltivazione per almeno 10 annidel compendio unico) non possa non porsi in relazione con quantodisposto nella seconda parte della medesima disposizione (indivisibilitàoltre il limite della superficie minima stabilita per legge regionale), stantela natura e lo scopo dell'agevolazione.

Anche l'impegno di coltivazione-conduzione va dunque rapportato all'esigenza (coincidente con la ratioagevolatrice) di preservare una superficie minima di sfruttamento… Va indefinitiva affermato che la decadenza dall'agevolazione di cui all'art.5 bis1.97/94 per violazione dell'impegno assunto dall'acquirente al momentodell'acquisto, non discende sempre ed in ogni caso dalla cessione a terzi,nel decennio, di una porzione del compendio unico acquistato in regimeagevolato.

Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui la dismissione a terzidi parte del compendio unico abbia determinato in capo all'acquirente laformazione di porzione agricola inferiore alla superficie minima indivisibilestabilita con legge regionale, nel qual caso l'agevolazione è esclusa intoto; da quella in cui tale dismissione non abbia determinato la formazionedi porzione inferiore alla superficie minima indivisibile, nel qual casol'agevolazione continua a spettare in rapporto alla sola porzione nonconcessa dall'acquirente a terzi, ed oggetto di coltivazione diretta da partedel medesimo.” (Cass., n. 21617/2016).Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, in cui la revocadei benefici è conseguente non già al frazionamento del fondo ma allacessazione della conduzione diretta di talune particelle per effetto dellastipula del contratto d’affitto riguardanti le stesse (v. sul punto, Cass. n.21608/2016), andrà verificato se, per effetto della scrittura privata in data24/5/2013, la estensione di terreno rimasta nella conduzione diretta dellaNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026contribuente si sia ridotta al di sotto della superficie integrante ilcompendio minimo, potendo in caso contrario la perdita del beneficioriguardare solo il terreno concesso in affitto.Trattasi di verifica di cui, nel caso di specie, non poteva ritenersionerato l’Ufficio finanziario, atteso che, in materia di agevolazionitributarie, l'onere di provare i presupposti che legittimano la fruizione diun regime di favore grava sul contribuente che intenda avvalersene,discendendo tale principio direttamente dalla regola generale sancitadall'art. 2697, comma 1, c.c. (v. tra le tante, Cass., n. 2118/2026; Cass.n. 11587/2021; Cass., n. 23228/2017).Tantomeno può ritenersi inammissibile la domanda di rideterminazionedella pretesa impositiva, previa quantificazione della superficie sottrattaalla coltivazione, avanzata dall’Agenzia in appello, atteso cheil processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", inquanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dalcontribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, overitenga invalido l'atto per motivi non formali ma di carattere sostanziale,non può limitarsi al suo annullamento, dovendo invece esaminare nelmerito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalledomande di parte (v., tra le altre, Cass., n. 31827/2024; Cass., n.18777/2020; Cass., n.27560/2018).Il ricorso va pertanto accolto e, non avendo il giudice d’appelloprovveduto ad accertare se, per effetto della locazione di cui alla scritturaprivata del 24/5/2013, la estensione del terreno rimasta nella conduzionediretta della contribuente si sia ridotta al di sotto dell’estensione delcompendio minimo stabilita per la regione Puglia, la sentenza impugnatava cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità,alla CGT di II grado della Puglia per la suddetta verifica e, ove la superficiecoltivata direttamente non risulti allo stato inferiore alla superficie minimaNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026indivisibile, per la rideterminazione dell’imposta dovuta, tenuto conto didetta superficie ceduta.

P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14/4/2026IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado dellaPuglia n. 1544/2024 depositata il 22/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1544/2024, depositata in data 22/04/2024, laCorte di Giustizia di II grado della Puglia respingeva l’appello promossodalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bari n.50/2017, che aveva accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di liquidazione n. 20101T001968000, con cui -Numero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026disconosciuta l’agevolazione inizialmente fruita dal contribuente ai sensidell’art. 5 bis del d.lgs. n. 228/2001, a causa dell’intervenuta locazione,con scrittura privata in data 24/5/2013, di parti del compendio acquistatocon atto di compravendita in data 30/3/2010 - erano state recuperate leordinarie imposte dovute in relazione a tale atto.La CGT di II grado, condividendo l’orientamento dei giudici di primecure, premesso che in sede di compravendita era stato dato atto “dellasussistenza di diverse trascrizioni ed iscrizioni, tra cui “il preliminare diconcessione del diritto di superficie e servitù in favore dalla società [OSCURATO:SOCIETA]”, trascritto il 13/10/2007, affermava che la successivarisoluzione e rinegoziazione del suddetto preliminare - resasi opportuna inragione del mutamento della proprietà dei terreni e della necessità per lasocietà di realizzare il progettato parco eolico cui erano stati preordinatipregressi espropri della Regione Puglia – non aveva “comportato unasottrazione alla coltivazione del fondo di una estensione di superficie, taleda configurare una violazione dell’obbligo di coltivazione”. Rilevava,inoltre, il giudice d’appello che, peraltro, l’Ufficio finanziario non avevaindicato il documento da cui aveva desunto la superficie sottratta allacoltivazione, quantificata in 11.000 mq e che non gravava sul contribuentel’onere di individuarla al fine di consentire la riquantificazione dell’imposta,inammissibilmente richiesta per la prima volta in appello dall’Agenzia.2. Avverso la sentenza n. 1544/2024 proponeva ricorso per cassazionela Agenzia delle Entrate.3. Il contribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazionedell’articolo 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001 in relazione all’articolo 360,comma 1, n.3 del codice di procedura civile”, per avere la CGT di II gradoescluso che la “successiva risoluzione e rinegoziazione del preliminare diconcessione del diritto di superficie e servitù” avesse comportato “unaNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026sottrazione alla coltivazione del fondo di una estensione di superficie, taleda configurare una violazione dell’obbligo di coltivazione”, così applicandola norma secondo un criterio quantitativo non previsto.2. Con il secondo motivo si deducono “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, nonavendo la CGT di II grado motivato “circa il portato del documento cheaveva condotto alla decadenza dalle agevolazioni fiscali”, costituto dallascrittura privata del 24/5/2013 con cui la contribuente aveva locatoulteriori aree ricadenti sui terreni acquistati, non ricomprese neiprecedenti decreti di esproprio già trascritti su detti terreni (puremenzionati nella suddetta scrittura privata).3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi involgentila incidenza sulla decadenza dal beneficio del contratto di locazionestipulato dalla contribuente successivamente all’acquisizione delcompendio per cui sono state chieste le agevolazioni, sono fondati neilimiti sotto esposti.Ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs, 228/2001:“ 1. Ove non diversamentedisposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensionedi terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditivitàdeterminato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione delsostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e1260/1999, e successive modificazioni. 2. Al trasferimento a qualsiasititolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire uncompendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatorediretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo dialmeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni dicui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97…”.Ai sensi dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge n. 97/1994: “1. Neiterritori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo diterreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titoloNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarloo a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento èesente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altrogenere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti incompendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cuial comma 6, sono considerati unità' indivisibili per quindici anni dalmomento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati pereffetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso disuccessione i compendi devono essere compresi per intero nella porzionedi uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedanocongiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani diricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,province, comuni e comunità' montane.2.In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute,oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50per cento delle imposte dovute.”.Orbene, nel caso di specie il giudice d’appello ha motivato lainsussistenza della violazione dell’obbligo di coltivazione del compendiounico da parte del contribuente in ragione della estensione della superficiesottratta alla coltivazione, non considerata tale da integrare una violazionedel predetto obbligo (la sentenza afferma: “La successiva risoluzione erinegoziazione del preliminare di concessione del diritto di superficie e diservitù…non risulta, alla stregua delle allegazioni del contribuente e dellacopiosa documentazione in atti, che abbia comportato una sottrazione allacoltivazione del fondo di una estensione di superficie, tale da configurareuna violazione dell’obbligo di coltivazione, per cui correttamente i primigiudici ne hanno affermato la sua irrilevanza rispetto alla totale estensionedell’intero compendio…”).In tal modo la CGT di II grado ha ammesso che la rinegoziazione,avvenuta con la scrittura privata del 24/7/2013, ha effettivamenteNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026comportato la sottrazione alla coltivazione di un’area già ricompresa nelcompendio unico indivisibile, escludendo, però, che si sia verificata ladecadenza, in virtù di una soggettiva valutazione comparativa dellaimprecisata estensione della suddetta area rispetto all’estensione del“compendio unico indivisibile”, senza chiarire se l’area così sottratta abbiainciso sulla estensione minima necessaria ad integrare detto “compendio”.Questa Corte (Cass. n. 15562/14), nell'evidenziare l'autonomia del“compendio unico” rispetto a quella di “minima unità culturale” di cuiall'abrogato articolo 846 c.c., “ha osservato come quest'ultima facesseriferimento alle necessità della famiglia coltivatrice diretta ed allaconveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria,mentre il ‘compendio unico’ ha inteso dare rilievo all'aspetto produttivodell'azienda agricola, stabilendo condizioni per il conseguimento diagevolazioni fiscali allo scopo di garantire un minimo di redditività. Perquanto concerne il compendio unico in ambito montano, soccorreparimenti una nozione di superficie minima tutelata dal legislatore per lasua ritenuta idoneità a garantire, da un lato, la razionalizzazione edottimizzazione dello sfruttamento agricolo del territorio (art.44 u.c. Cost.)e, dall'altro, l'obiettivo di una apprezzabile concorrenzialità e redditivitàaziendale: quel "livello minimo di redditività" che, ex art.7 d.lgs.99/04 cit.,definisce il compendio unico. Ed è per conseguire questi obiettivi che illegislatore ha poi introdotto un vincolo di natura temporale al compendiounico così costituito, imponendone l'indivisibilità ed infrazionabilità -mortis causa o per atto tra vivi - per 15 anni dall'acquisto. Va peròosservato che, in base all'art. 5 bis l. 97/94, il vincolo di indivisibilità nonriguarda il 'compendio unico' considerato nella sua interezza, cioè cosìcome risultante dall'atto di acquisto, bensì il compendio unico "entro ilimiti della superficie stabilita dal legislatore regionale. Poiché il vincolo diindivisibilità è, come detto, funzionale alla conservazione di una superficieminima di sfruttamento territoriale e di produttività aziendale, consegueNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026che la sua violazione, in tanto può determinare la decadenza dallaagevolazione fiscale, in quanto produca la formazione di superfici agricoleinferiori a quelle - minime - volute dal legislatore (statale e regionale). Vain altri termini ritenuto che l'interpretazione della prima parte dell'art.5 bisin esame (impegno del contribuente alla coltivazione per almeno 10 annidel compendio unico) non possa non porsi in relazione con quantodisposto nella seconda parte della medesima disposizione (indivisibilitàoltre il limite della superficie minima stabilita per legge regionale), stantela natura e lo scopo dell'agevolazione. Anche l'impegno di coltivazione-conduzione va dunque rapportato all'esigenza (coincidente con la ratioagevolatrice) di preservare una superficie minima di sfruttamento… Va indefinitiva affermato che la decadenza dall'agevolazione di cui all'art.5 bis1.97/94 per violazione dell'impegno assunto dall'acquirente al momentodell'acquisto, non discende sempre ed in ogni caso dalla cessione a terzi,nel decennio, di una porzione del compendio unico acquistato in regimeagevolato. Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui la dismissione a terzidi parte del compendio unico abbia determinato in capo all'acquirente laformazione di porzione agricola inferiore alla superficie minima indivisibilestabilita con legge regionale, nel qual caso l'agevolazione è esclusa intoto; da quella in cui tale dismissione non abbia determinato la formazionedi porzione inferiore alla superficie minima indivisibile, nel qual casol'agevolazione continua a spettare in rapporto alla sola porzione nonconcessa dall'acquirente a terzi, ed oggetto di coltivazione diretta da partedel medesimo.” (Cass., n. 21617/2016).Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, in cui la revocadei benefici è conseguente non già al frazionamento del fondo ma allacessazione della conduzione diretta di talune particelle per effetto dellastipula del contratto d’affitto riguardanti le stesse (v. sul punto, Cass. n.21608/2016), andrà verificato se, per effetto della scrittura privata in data24/5/2013, la estensione di terreno rimasta nella conduzione diretta dellaNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026contribuente si sia ridotta al di sotto della superficie integrante ilcompendio minimo, potendo in caso contrario la perdita del beneficioriguardare solo il terreno concesso in affitto.Trattasi di verifica di cui, nel caso di specie, non poteva ritenersionerato l’Ufficio finanziario, atteso che, in materia di agevolazionitributarie, l'onere di provare i presupposti che legittimano la fruizione diun regime di favore grava sul contribuente che intenda avvalersene,discendendo tale principio direttamente dalla regola generale sancitadall'art. 2697, comma 1, c.c. (v. tra le tante, Cass., n. 2118/2026; Cass.n. 11587/2021; Cass., n. 23228/2017).Tantomeno può ritenersi inammissibile la domanda di rideterminazionedella pretesa impositiva, previa quantificazione della superficie sottrattaalla coltivazione, avanzata dall’Agenzia in appello, atteso cheil processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", inquanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dalcontribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, overitenga invalido l'atto per motivi non formali ma di carattere sostanziale,non può limitarsi al suo annullamento, dovendo invece esaminare nelmerito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalledomande di parte (v., tra le altre, Cass., n. 31827/2024; Cass., n.18777/2020; Cass., n.27560/2018).Il ricorso va pertanto accolto e, non avendo il giudice d’appelloprovveduto ad accertare se, per effetto della locazione di cui alla scritturaprivata del 24/5/2013, la estensione del terreno rimasta nella conduzionediretta della contribuente si sia ridotta al di sotto dell’estensione delcompendio minimo stabilita per la regione Puglia, la sentenza impugnatava cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità,alla CGT di II grado della Puglia per la suddetta verifica e, ove la superficiecoltivata direttamente non risulti allo stato inferiore alla superficie minimaNumero registro generale 25677/2024Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 15222/2026Data pubblicazione 20/05/2026indivisibile, per la rideterminazione dell’imposta dovuta, tenuto conto didetta superficie ceduta. P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14/4/2026IL PRESIDENTELiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris