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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36023/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 novembre 2021 dal giudice monocratico del Tribunale di Bari, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Foggia, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso quest'ultimo nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurimi fatti-reato di cui all'art. 617-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (per avere utilizzato inibitori di frequenza al fine di commettere rapine ed altri reati) consumati in giorni diversi a Foggia, [OSCURATO:PERSONA] e Trinitapoli.

L'incompetenza è stata dichiarata perché í fatti erano stati commessi tutti nel circondario del Tribunale di Foggia e la competenza distrettuale per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen. — stabilita dall'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. — concerne la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, denunziando l'abnormità della sentenza.

Il pubblico ministero non contesta l'individuazione del Tribunale di Foggia come Giudice competente per la fase dibattimentale, ma la scelta del giudice monocratico di Bari di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, determinando, così, un'indebita regressione del procedimento.

Al contrario il giudice monocratico dì Bari avrebbe dovuto disporre direttamente la trasmissione all'omologo organo giudicante del Tribunale di Foggia, come sancito sia dalla Corte costituzionale nella sentenza 104 del 2001, sia dalle Sezioni Unite dì questa Corte nella sentenza n. 39746 del 2017.

La stasi sarebbe determinata dal fatto che il pubblico ministero di Foggia non potrebbe investire della richiesta di rinvio a giudizio il "proprio" giudice dell'udienza preliminare, dal momento che la competenza distrettuale prevista per il reato sub iudice determina anche quella del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale del capoluogo del distretto ai sensi dell'art. 328, comma 1-quater, cod. proc, pen.; né potrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Bari, in quanto, così facendo, disattenderebbe il dictum della sentenza impugnata.

Né il pubblico ministero foggiano — prosegue il ricorso — potrebbe investire il locale giudice per le indagini preliminari per sollecitare un conflitto di competenza, giacché non contesta l'individuazione del Tribunale territorialmente competente, ma solo la scelta di trasmettere gli atti al pubblico ministero e non al giudice monocratico del Tribunale di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato dal momento che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia e non a quest'ultimo, è non solo errato,in diritto, ma anche abnorme.

1. Una prima considerazione che si impone è quella che, ad essere impugnata, non è la decisione sulla competenza del Tribunale di Foggia — per cui vi sarebbe il rimedio di cui all'art. 28, che il pubblico ministero potrebbe sollecitare ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen. — ma la statuizione accessoria che si legge nel dispositivo della sentenza, secondo cui gli atti, una volta declinata la competenza a favore del Tribunale foggiano, dovevano essere trasmessi al pubblico ministero presso quest'ultimo e non all'organo giudicante.

2. Orbene, va osservato, in primo luogo, che detta statuizione è errata.

A questo riguardo, il Collegio ricorda il principio sancito da Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A e altro, Rv. 270935, secondo cui il Tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Naturalmente tale ragionamento — nel caso al vaglio delle Sezioni Unite concernente reati di competenza della Corte di Assise — può trovare applicazione in ogni procedimento per reato di competenza distrettuale.

In motivazione, la pronunzia evocata, in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, ha chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Dal canto suo, la Consulta, nella citata sentenza n. 104 del 2001, aveva affermato che l'esigenza di trasmettere gli atti al pubblico ministero che aveva determinato le dichiarazioni di incostituzionalità degli artt. 23 comma 1 e 24, comma 1, cod. proc. pen. di cui alla sentenza n. 70 del 1996, non ricorre nei casi di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che appartengono alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.

In tali procedimenti la competenza territoriale infradistrettuale acquista dunque rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre, nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare, l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare.

La ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 — ha altresì statuito la Corte Costituzionale — può quindi riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. perì. solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto.

Da tale cornice teorica consegue che, appartenendo il Tribunale di Foggia al medesimo distretto di quello barese (il distretto della Corte di appello di Bari), gli atti non andavano trasmessi al pubblico ministero foggiano ma, in via orizzontale, al giudice monocratico presso il Tribunale di Foggia.

2. In secondo luogo, ci si deve domandare se il provvedimento impugnato sia abnorme.

2.1. Il tema dell'abnormità è stato ripetutamente affrontato da questa Corte.

Una completa summa delle conclusioni adottate si rinviene nella recente sentenza Fenucci delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 2828079, che richiama Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez.

U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez.

U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez.

U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez.

U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221).

Ricorda, in primo luogo, la sentenza Fenucci il risalente distinguo tra abnormità strutturale e abnormità funzionale, per cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.La categoria dell'abnormità è stata poi oggetto di un processo di delimitazione da parte della giurisprudenza successiva, che ha fatto leva sulla sua sussidiarietà, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.

In particolare, si è affermato che l'atto può essere dichiarato abnorme «quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimen tale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez.

U, n. 22909 del 2005, Minervini).

Sul punto, Sez.

U, n. 5307 del 2007, Battistella, ha specificato che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica».

Esaminando, poi, Sez.

U, n. 25957 del 2009, Toni, la sentenza Fenucci ne ha ricavato che l'abnormità è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale.

Sulla scorta della ritenuta connotazione derogatoria dell'abnormità rispetto ai tradizionali mezzi di impugnazione ed alle nullità, Sezioni Unite Toni ha ritenuto trattarsi di un rimedio eccezionale e, con riguardo alla abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, cioè quando il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

A contrario - secondo tale pronuncia - non basta a ritenere abnorme un provvedimento la sola regressione del procedimento, ancorché legata ad una statuizione sbagliata.

Tali principi sono stati ripresi da Sez.

U, n. 20569 del 2018, Ksouri, che ha altresì escluso l'abnormità di un provvedimento compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione quando la stasi determinatasi sia «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione».

Tirando le fila dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, la sentenza Fenucci ha, quindi, tratto due conclusioni: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero.

Occorre, tuttavia, considerare, pur con i limiti derivanti dalla conoscenza della sola informazione provvisoria (le motivazioni, alla data della redazione della minuta della presente sentenza, non risultano depositate), che le Sezioni Unite, il 28 aprile 2022, hanno nuovamente deliberato in un caso di abnormità, ritenendola in ordine all'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio; il provvedimento in parola è abnorme — hanno sostenuto le Sezioni Unite — perché impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione del diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento.

2.2. Fatta questa lunga premessa, il provvedimento impugnato deve ritenersi abnorme, giacché non è altrimenti impugnabile ed ha determinato non solo la regressione del procedimento, ma anche una stasi superabile solo con il compimento di un atto nullo o comunque, contra legem, del pubblico ministero.

2.2.1. Quanto a quest'ultimo aspetto, il Procuratore della Repubblica di Foggia, quale pubblico ministero privo della competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., non potrebbe infatti fare altro che investire il "proprio" giudice dell'udienza preliminare, vale a dire quello del Tribunale di Foggia, altrettanto incompetente, per la celebrazione dell'udienza preliminare quale necessario momento di transizione rispetto al dibattimento, determinando una serie di effetti a cascata tutti in violazione di legge.

Tali effetti si concreterebbero nel rinvio a giudizio da parte di un giudice dell'udienza preliminare privo della competenza distrettuale ovvero, se gli imputati lo ritenessero, nella celebrazione di riti alternativi dinanzi a giudice incompetente (laddove, peraltro, tale possibilità gli imputati avevano già avuto nell'udienza preliminare celebrata dinanzi al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari).

2.2. In ordine alla sussistenza di prerogative, di natura più o meno impugnatoria, per porre rimedio all'errore commesso, il Collegio rileva che il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia è privo della possibilità — sconosciuta al nostro sistema processuale penale — di invitare il giudice monocratico del Tribunale di Bari a "rivedere" la decisione; né può disattenderla, operando una mera trasmissione materiale degli atti al giudice monocratico del Tribunale di Foggia, giacché questo passaggio eluderebbe l'ordinata sequenza procedimentale prevista dal codice di rito, che prevede tale passaggio diretto, con le modalità previste dal legislatore, solo per i reati a citazione diretta.

Il pubblico ministero ricevente, infine, non ha nemmeno la possibilità di sollecitare il "proprio" giudice dell'udienza preliminare a sollevare conflitto ai sensi dell'art. 30, comma 2, codice di rito, giacché la sentenza di incompetenza ha indicato correttamente la competenza del Tribunale di Foggia per la fase del giudizio e la parte pubblica, come ha ben chiarito nel ricorso, non contesta l'individuazione della competenza a celebrare il dibattimento in capo al locale giudice monocratico, ma solo la statuizione "accessoria" della trasmissione degli atti non già a quest'ultimo, ma al pubblico ministero foggiano.

3. Le considerazioni svolte impongono, come anticipato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ba

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 novembre 2021 dal giudice monocratico del Tribunale di Bari, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Foggia, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso quest'ultimo nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurimi fatti-reato di cui all'art. 617-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (per avere utilizzato inibitori di frequenza al fine di commettere rapine ed altri reati) consumati in giorni diversi a Foggia, [OSCURATO:PERSONA] e Trinitapoli. L'incompetenza è stata dichiarata perché í fatti erano stati commessi tutti nel circondario del Tribunale di Foggia e la competenza distrettuale per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen. — stabilita dall'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. — concerne la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare. 2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, denunziando l'abnormità della sentenza. Il pubblico ministero non contesta l'individuazione del Tribunale di Foggia come Giudice competente per la fase dibattimentale, ma la scelta del giudice monocratico di Bari di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, determinando, così, un'indebita regressione del procedimento. Al contrario il giudice monocratico dì Bari avrebbe dovuto disporre direttamente la trasmissione all'omologo organo giudicante del Tribunale di Foggia, come sancito sia dalla Corte costituzionale nella sentenza 104 del 2001, sia dalle Sezioni Unite dì questa Corte nella sentenza n. 39746 del 2017. La stasi sarebbe determinata dal fatto che il pubblico ministero di Foggia non potrebbe investire della richiesta di rinvio a giudizio il "proprio" giudice dell'udienza preliminare, dal momento che la competenza distrettuale prevista per il reato sub iudice determina anche quella del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale del capoluogo del distretto ai sensi dell'art. 328, comma 1-quater, cod. proc, pen.; né potrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Bari, in quanto, così facendo, disattenderebbe il dictum della sentenza impugnata. Né il pubblico ministero foggiano — prosegue il ricorso — potrebbe investire il locale giudice per le indagini preliminari per sollecitare un conflitto di competenza, giacché non contesta l'individuazione del Tribunale territorialmente competente, ma solo la scelta di trasmettere gli atti al pubblico ministero e non al giudice monocratico del Tribunale di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato dal momento che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia e non a quest'ultimo, è non solo errato,in diritto, ma anche abnorme. 1. Una prima considerazione che si impone è quella che, ad essere impugnata, non è la decisione sulla competenza del Tribunale di Foggia — per cui vi sarebbe il rimedio di cui all'art. 28, che il pubblico ministero potrebbe sollecitare ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen. — ma la statuizione accessoria che si legge nel dispositivo della sentenza, secondo cui gli atti, una volta declinata la competenza a favore del Tribunale foggiano, dovevano essere trasmessi al pubblico ministero presso quest'ultimo e non all'organo giudicante. 2. Orbene, va osservato, in primo luogo, che detta statuizione è errata. A questo riguardo, il Collegio ricorda il principio sancito da Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A e altro, Rv. 270935, secondo cui il Tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. Naturalmente tale ragionamento — nel caso al vaglio delle Sezioni Unite concernente reati di competenza della Corte di Assise — può trovare applicazione in ogni procedimento per reato di competenza distrettuale. In motivazione, la pronunzia evocata, in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, ha chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Dal canto suo, la Consulta, nella citata sentenza n. 104 del 2001, aveva affermato che l'esigenza di trasmettere gli atti al pubblico ministero che aveva determinato le dichiarazioni di incostituzionalità degli artt. 23 comma 1 e 24, comma 1, cod. proc. pen. di cui alla sentenza n. 70 del 1996, non ricorre nei casi di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che appartengono alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. In tali procedimenti la competenza territoriale infradistrettuale acquista dunque rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre, nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare, l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare. La ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 — ha altresì statuito la Corte Costituzionale — può quindi riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. perì. solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Da tale cornice teorica consegue che, appartenendo il Tribunale di Foggia al medesimo distretto di quello barese (il distretto della Corte di appello di Bari), gli atti non andavano trasmessi al pubblico ministero foggiano ma, in via orizzontale, al giudice monocratico presso il Tribunale di Foggia. 2. In secondo luogo, ci si deve domandare se il provvedimento impugnato sia abnorme. 2.1. Il tema dell'abnormità è stato ripetutamente affrontato da questa Corte. Una completa summa delle conclusioni adottate si rinviene nella recente sentenza Fenucci delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 2828079, che richiama Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221). Ricorda, in primo luogo, la sentenza Fenucci il risalente distinguo tra abnormità strutturale e abnormità funzionale, per cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.La categoria dell'abnormità è stata poi oggetto di un processo di delimitazione da parte della giurisprudenza successiva, che ha fatto leva sulla sua sussidiarietà, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. In particolare, si è affermato che l'atto può essere dichiarato abnorme «quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimen tale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez. U, n. 22909 del 2005, Minervini). Sul punto, Sez. U, n. 5307 del 2007, Battistella, ha specificato che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica». Esaminando, poi, Sez. U, n. 25957 del 2009, Toni, la sentenza Fenucci ne ha ricavato che l'abnormità è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale. Sulla scorta della ritenuta connotazione derogatoria dell'abnormità rispetto ai tradizionali mezzi di impugnazione ed alle nullità, Sezioni Unite Toni ha ritenuto trattarsi di un rimedio eccezionale e, con riguardo alla abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, cioè quando il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. A contrario - secondo tale pronuncia - non basta a ritenere abnorme un provvedimento la sola regressione del procedimento, ancorché legata ad una statuizione sbagliata. Tali principi sono stati ripresi da Sez. U, n. 20569 del 2018, Ksouri, che ha altresì escluso l'abnormità di un provvedimento compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione quando la stasi determinatasi sia «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione». Tirando le fila dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, la sentenza Fenucci ha, quindi, tratto due conclusioni: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero. Occorre, tuttavia, considerare, pur con i limiti derivanti dalla conoscenza della sola informazione provvisoria (le motivazioni, alla data della redazione della minuta della presente sentenza, non risultano depositate), che le Sezioni Unite, il 28 aprile 2022, hanno nuovamente deliberato in un caso di abnormità, ritenendola in ordine all'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio; il provvedimento in parola è abnorme — hanno sostenuto le Sezioni Unite — perché impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione del diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento. 2.2. Fatta questa lunga premessa, il provvedimento impugnato deve ritenersi abnorme, giacché non è altrimenti impugnabile ed ha determinato non solo la regressione del procedimento, ma anche una stasi superabile solo con il compimento di un atto nullo o comunque, contra legem, del pubblico ministero. 2.2.1. Quanto a quest'ultimo aspetto, il Procuratore della Repubblica di Foggia, quale pubblico ministero privo della competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., non potrebbe infatti fare altro che investire il "proprio" giudice dell'udienza preliminare, vale a dire quello del Tribunale di Foggia, altrettanto incompetente, per la celebrazione dell'udienza preliminare quale necessario momento di transizione rispetto al dibattimento, determinando una serie di effetti a cascata tutti in violazione di legge. Tali effetti si concreterebbero nel rinvio a giudizio da parte di un giudice dell'udienza preliminare privo della competenza distrettuale ovvero, se gli imputati lo ritenessero, nella celebrazione di riti alternativi dinanzi a giudice incompetente (laddove, peraltro, tale possibilità gli imputati avevano già avuto nell'udienza preliminare celebrata dinanzi al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari). 2.2. In ordine alla sussistenza di prerogative, di natura più o meno impugnatoria, per porre rimedio all'errore commesso, il Collegio rileva che il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia è privo della possibilità — sconosciuta al nostro sistema processuale penale — di invitare il giudice monocratico del Tribunale di Bari a "rivedere" la decisione; né può disattenderla, operando una mera trasmissione materiale degli atti al giudice monocratico del Tribunale di Foggia, giacché questo passaggio eluderebbe l'ordinata sequenza procedimentale prevista dal codice di rito, che prevede tale passaggio diretto, con le modalità previste dal legislatore, solo per i reati a citazione diretta. Il pubblico ministero ricevente, infine, non ha nemmeno la possibilità di sollecitare il "proprio" giudice dell'udienza preliminare a sollevare conflitto ai sensi dell'art. 30, comma 2, codice di rito, giacché la sentenza di incompetenza ha indicato correttamente la competenza del Tribunale di Foggia per la fase del giudizio e la parte pubblica, come ha ben chiarito nel ricorso, non contesta l'individuazione della competenza a celebrare il dibattimento in capo al locale giudice monocratico, ma solo la statuizione "accessoria" della trasmissione degli atti non già a quest'ultimo, ma al pubblico ministero foggiano. 3. Le considerazioni svolte impongono, come anticipato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ba
Sentenza Cassazione n. 36023/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris