CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 37839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35834/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1892 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), BONAFE' MARIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale -controricorrente/ ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- nonché [OSCURATO:PERSONA] 1892 SPA, elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come sopra -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1658/2019depositata il 18/04/2019 ; ydita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Nel 1892, [OSCURATO:PERSONA] fondò a Trieste la “[OSCURATO:PERSONA] di Caffè”, che dal 1925 operò come “[OSCURATO:SOCIETA].”, la cui gestione passò prima al figlio, [OSCURATO:PERSONA], poi al nipote Ermanno e quindi alla bisnipote Rosanna. Nel 1988 l’intero pacchetto azionario venne ceduto a [OSCURATO:PERSONA], mentre l’azienda e i marchi furono ceduti a S . I . L . A . s.p.a. che si fuse per incorporazione nella “ [OSCURATO:PERSONA] 1892 s.p.a.”, odierna ricorrente principale ( di seguito HT) , titolare del marchio denominativo“Hausbrandt”. 1.1. – Nel 1994 il bisnipote del fondatore, [OSCURATO:PERSONA], odierno controric orren te e ricorrente incidentale ( di seguito AH) costitu ì la “[OSCURATO:SOCIETA].”, poi ridenominata “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, quindi “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, ora in liquidazione , odierna intimata(di seguito ATT). 1.2. –Nel 2002 le controversi giudiziali insorte tra le società HT e ATT, aventi il medesimo oggetto sociale, trovarono una composizione nell’accordo transattivo stragiudiziale in base al quale: i) ATT e AH si impegnarono a non utilizzare il termine “Hausbrandt” come marchio o segno distintivo (con conseguente sua eliminazione dalla denominazione sociale) o in altre modalità tali da creare confusione o sovrapposizione con la storia, l’avviamento e le attività riconducibili ad HT; ii) AH trasfer ì a d HT i domini www.hausbrandt.com e www.hausbrandt.it ; iii) AH fu autorizzato ad usare il termine “ Hausbrandt ” solo associato al proprio nome “Alessandro”. 1.3. –Nel 2012 HT c onvenne in giudizio ATT e AH chiedendo di accertare e dichiarare: i) la risoluzione della transazione del 2002 per grave inadempimento dei convenuti; ii) l'invalidità della denominazione della società convenuta, in quanto ingannevole; iii) la contraffazione dei propri marchi registrati, ex art 20, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 30 de l 2005 (di seguito c.p.i.) ; iv) gli illeciti concorrenziali ex art 2598 c.c. per ricorso a pubblicità ingannevole (n.1), per appropriazione dei pregi dell'esponente (n.2) e per l'indicazione, sul sito e nelle comunicazioni pubblicitarie, di fatti inesistenti (n.3); v) la violazione del diritto sul segno distintivo non registrato “[OSCURATO:PERSONA] di Caffè”; vi) la violazione delle norme sulla pubblicità ingannevole (art. 2, comma 1, lett. b) e art. 3, d.lgs. 145/07); il tutto con inibitoria, condanna alla pubblicazione della sentenza erisarcimento dei dann i . In via riconvenzionale AH chiese che fosse inibito ad HT l'utilizzo della foto del bisnonno in assenza del proprio consenso, mentre ATT chiese l'accertamento del carattere decettivo del marchio “[OSCURATO:PERSONA] 1892 s.p.a.” poiché la sede della società non era a Trieste,ma a Nervesa della Battaglia (TV) . 1.4. – L’adito Tribunale di Venezia , c on sentenza non definitiva n. 244 del 2014 , così provvide : rigett ò l a domand a di contraffazione dei marchi di HT, con riguardo alla pubblicazione di un articolo su un quotidiano sloveno del 2008 e all’inserimento di un comunicato sul sito della CCIAA italiana in Giappone del 2011, ritenendo non imputabile ai convenuti il riferimento (pur pacifico) a l marchio “ Hausbrandt T rieste 1892 s.p.a. ” ; rigett ò anche la domanda di accertamento del carattere decettivo della denominazione “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, non riten endo applicabile analogicamente l’art. 14, comma 1 , lett. b) c.p.i. in materia di marchi ( bensì l’art. 2564 c.c. o l’art. 22 c.p.i. ) ed escludendo sia che l’antica denominazione d ella società attrice, “[OSCURATO:PERSONA] di caffè”, «avesse assunto un adeguato livello di utilizzazione in funzione distintiva» sia che l’utilizzo di quella denominazione «potesse dar comunque vita a un illecito concorrenziale confusorio»; accolse invece l a domand a di accertamento della violazione dell’art. 2598, nn. 1, 2 e 3 c.c. per le condotte anticoncorrenziali consistite nell’«utilizzo del cognome Hausbrandt e l’evocazione della storia famigliare alla base del legame tra il caffè e la città di Trieste sui siti internet di “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” e nell a brochure pubblicitaria , con condanna all’eliminazione di detti riferimenti e pubblicazione della sentenza», dichiarando riso lto l'accordo transattivo del 2002 per grave inadempimento dei convenuti; rigett ò la domanda riconvenzionale di ATT e dichiaròinammissibile quella di AH; rimise la causa in istruttoria per la liquidazione del dannosubito da HT . 1.5. – C on sentenza definitiva n. 216 de l 2017 lo stesso tribunale, premessa la «prova in atti della utilizzazione da parte dei convenuti della lunga storia della famiglia Hausbrandt al fine di accreditarsi sul mercato come coloro che proseguono l'attività commerciale iniziata nel 1892 dal comandante Hausbrandt», in modo intenso e pervasivo anche in ragione dei mezzi utilizzati, condannò AH e ATT a l risarcimento danno non patrimoniale all’immagine di HT, liquidato equitativamente in euro 50.000,00. 1.6. – HT propose appello, contestando : i) l’omessa pronuncia sulla contraffazione del marchio ai sensi dell’art. 20, comma 1, c.p.i. , sia in riferimento alla lett. b), con riguardo ad alcune comunicazioni commerciali (doc. 22, 23, 29, 35) ove il marchio di HT era stato utilizzato per esprimere una falsa idea di continuità tra ATT e HT ( con conseguente danno all’immagine e pericolo di confusione),sia con riferimento a lla lett. a), in relazione all’uso di segni identici (Hausbrandt) per prodotti identici (caffè); ii) il rigetto della domanda di contraffazione del marchio con riguardo alla pubblicazione dell’articolo in Slovenia e alla comunicazione sul sito della CCIAA italiana in Giappone, essendo inverosimile che AH non fosse a conoscenza dei relativi contenut i ; iii) la ritenuta inidoneità delle predette condotte ad integrare atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 2 e 3, per appropriazione dei pregi di HT e pubblicità ingannevole;iv) la ritenuta manca nza di decettività d ella denominazione “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”; v) la mancata valutazione di detta denominazione anche sotto il profilo della concorrenza sleale per appropriazione di pregi (non essendo essa “antica”) e mendacio (non essendo “triestina”, poiché la società non aveva sede a Trieste); vi) l ’affermata perdita del valore distintivo del segno non registrato “[OSCURATO:PERSONA] di Caffè”, ancora usato in ambito pubblicitario. 1.7. – A loro volta A H e ATT propo sero appello incidentale , lamentando il difetto di prova del danno non patrimonialeliquidato. 1.8. – Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello ha rigettato tanto l’appello principale quanto quello incidentale. 1.9. – Avverso detta decisione HT ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; AH ha resistito con controricorso e proposto un motivo di ricorso incidentale, cui a sua volta HT ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. ATT non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Con il primo motivo il ricorrente principale de duce la nullitàparziale della sentenza impugnata , ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione delle norme sul giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c.; espone che la corte d’appello, nel dare atto dell’omessa pronuncia del tribunale sulla contraffazione del marchio Hausbrandt nelle comunicazioni commerciali di cui ai doccc. 22, 23, 29 (brochure e sito www.anticaespresso.com ) e 35 (sito www.attcaffe.com), ha respinto quella domanda disattendendo peròl’accertamento del tribunale – non impugnato e quindi passato in giudicato – per cui , attraverso le predette condotte , il segno “Hausbrandt” era stato utilizzato da AH e ATT in funzione distintiva dei propri prodotti e della propria attività, tanto da fondare un pericolo di confusione tra le due attività e i relativi prodotti. 2.1. –Il motivo ha profili di inammissibilità e di infondatezza . 2.2. – In primo luogo e sso tradisce un a contraddittorietà logica,laddove collega il preteso giudicato interno ad una domanda di cui era stato censurato in appello l’omesso esame, e sulla quale si è conseguentemente pronunciat o il giudice di secondo grado, dando espressamente atto che effettivamente il tribunale aveva esaminato i docc. 22, 23, 29 e 35 solo sotto il profilo anticoncorrenziale e non «anche sotto il profilo dell’asserito uso illecito del marchio “Hausbrandt”». 2.3. – I n oltre la frammentarietà de i brani della decisione di primo grado, riportati a pag. 8 del ricorso , non consente di appurare con sufficiente certezza l’esistenza di un chiaro ed autonomo capo di decisione relativo all’accertamento dell’uso del marchio di HT in funzione distintiva (e non meramente descrittiva) dei prodotti e delle attività di ATT e AH, al di là dell’accertato illecito anticoncorrenziale per violazione dell’art. 2598 nn. 1 e 2 c.c., con conseguente difetto di autosufficienza del motivo. 2.4. –In ogni caso, anche dagli ulteriori brani della sentenza di primo grado, trascritti a pag. 5 del controricorso al ricorso incidentale,emerge che il pericolo di confusione tra le due attività e i relativi prodotti è stato ricondotto dal tribunale non già nella supposta contraffazione del marchio Hausbrandt , bensì solo a lla «evocazione di un legame tra la tradizione produttiva/industriale della famiglia Hausbrandt e l’attività di [OSCURATO:SOCIETA].» , operata attraverso esplicite indicazioni in tal senso contenute nei siti internet e nel materiale pubblicitario in questione. 3. – Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 c.p.i., per avere la corte d’appello ritenuto configurabile l’illecito di contraffazione del marchio solo in prese nza di un uso del segno altrui «fatto con finalità distintive del proprio prodotto», mentre l’art. 20 c.p.i. prevede due forme di tutela che prescindono dal rischio di confusione ( cui presiede l ’uso del segno in funzione distintiva), e cioè le ipotesi di c.d. doppia identità (lett. a) e di marchio rinomato ( lett. c) ; sarebbe quindi pacifico nella giurisprudenza nazionale e comunitaria che quella distintiva (indicazione d’origine) non è l’unica funzione giuridicamente protetta del marchio, ad essa aggiungendosi la funzione di «garantire la qualità del prodotto» e quella di « comunicazione, investimento o pubblicità» ( v. art. 20, co mma 2, c.p.i., per cui i l titolare del marchio può vietare ai terzi «di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità»). 3.1. –Il motivo è inammissibile poiché non coglie appieno la ratio decidendidella sentenza impugnata. 3.2. –La corte territoriale non si limita ad escludere l a tutela reale del marchio “Hausbrandt” solo per l’assenza di un suo uso in funzione distintiva, ma esclude più radicalmente lo stesso uso del marchio, ravvisando l a menzione del termine “ Hausbrandt ” solo quale cognome del bisnonno di [OSCURATO:PERSONA] , tale da evocare il legame di tipo familiare tra la tradizione produttiva e industriale della famiglia Hausbrandt e l’attività imprenditoriale svolta dalla società ATT , costituita dal bisnipote [OSCURATO:PERSONA], che ne è legale rappresentante. 3.3. – In particolare, dopo aver dato atto che il tribunale non aveva esaminato i docc. 22, 23, 29 e 35 di parte appellante «anche sotto il profilo dell’asserito uso illecito del marchio “Hausbrandt”», la corte d’appello ha osservato che la documentazione prodottareca in realtà «l’intestazione e il marchio di “[OSCURATO:PERSONA] triestina”» – sia pure « accanto all’immagine di un’antica macchina tostatrice professionale di fine ‘800» – e «contiene la foto di [OSCURATO:PERSONA] con la didascalia “mio bisnonno”», confermando che tale utilizzo, accompagnato dalla descrizione dell’evoluzione dell’attività di tostatura del caffè, integra solo un’ipotesi di concorrenza sleale per confusione. In altri termini i giudici di secondo grado ha nno espressamente escluso che - per quanto possibile in astratto - quelle condotte integrassero in concreto (anche) una contraffazione del marchio, meritevole di tutela reale, sottolineando appunto che nei documenti in questione il marchio Hausbrandtnon viene affatto utilizzato, «apparendo anzi evidente ad inizio pagina quello dell’[OSCURATO:PERSONA] con il relativo logo», mentre il termine “Hausbrandt” indica nel contesto «solo il cognome del bisnonno di colui che si firma come rappresentante di questa società, ovvero [OSCURATO:PERSONA]», integrando perciò «solo l’utilizzo del cognome di una persona fisica». In questo senso deve leggersi l’affermazione per cui «l’utilizzo del termine ‘Hausbrandt’ non è stato fatto con finalità distintive del proprio prodotto», bensì in chiave meramente descrittiva, attraverso la narrazione di una vicenda storica che ha realizzato sicuramente - ma esclusivamente - una condotta di concorrenza sleale per confusione. 3.4.– Sotto questo profilo la decisione impugnata si pone in linea con il formante dottrinario e giurisprudenziale che distingue il diritto al nome (rientrante nell’area dei diritti della personalità) dal diritto al marchio (rientrante nell’area dei segni distintivi), sceverando la funzione identificativa del nome dal suo ruolo distintivo in campo imprenditoriale, e regolando il potenziale conflittoche sorge tra i due ambiti in caso di marchio patronimico , quand’anche celebre (cfr. , in caso di marchio celebre, Cass.298/2020,Fiorucci e Cass. 13921/2020, Salini ). 3.5. – In effetti l’art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i. – come modificatodall'art. 10, comma 1, lett . a), del d.lgs. 20/2/2019, n. 15, in ottemperanza alla Direttiva (Ue) del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) 2015/2436/CE, considerando 27 e art. 14) – prevede che i diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso del proprio nome o indirizzo nell'attività economica, purché si tratti di persona fisica (condizione originariamente inesistente) e l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. Quest’ultima condizione esprime la valenza principalmente pro-concorrenziale delle norme dirette a comprimere il diritto di privativa industriale sui segni distintivi (come il marchio e la denominazione sociale) quando il segno simile o confondibile utilizzato dal terzo nello svolgimento di attività imprenditoriale sia costituito dal proprio nome e cognome; di qui l’importanza della distinzione tra l’uso del patronimico in funzione descrittiva o distintiva, poiché alla seconda (e non alla prima) si riconnettono anche la funzione pubblicitaria del marchio, intesa come capacità persuasiva del consumatore, e la funzione di garanzia dell’originalità del prodottorispetto a quelli concorrenti. 4. –Il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 20 c.p.i.e 2598 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto che nella contraffazione di marchio e nella concorrenza sleale per atto del terzo la “volontarietà” dell’imprenditore avvantaggiato dall’illecito sia elemento costitutivo, affermandola non imputabilità ad AHe ATT dell’uso del segno “Hausbrandt”, ne ll’ articolo sloveno e nell’intervento presso la Camera di commercio italiana in Giappone, per mancanza del «requisito della volontarietà della condotta», «dovendo in realtà ricollegarsi la pubblicazione del marchio Hausbrandt a soggetti terzi», mentre la giurisprudenza non richiede che sia concluso un pactum sceleris tra imprenditore e terzo, «essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistete nell’esistenza di una relazione di interessi tra autore dell’atto ed imprenditore avvantaggiato» (Cass. 4739/2012, 17459/2007, 6117/2006, 13071/2003). 4.1. – Anche questo motivo, pur veicolando principi astrattamente validi, non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnatoed impinge nella valutazione delle prove, riservata ai giudici di merito. 4.2. – Invero, s econdo la corte d’appello manca in radice la prova che l’utilizzo del marchio Hausbrandt nei documenti in questione sia stato posto in essere da AH e ATT, e d anzi la documentazione prodotta da controparte (doc. 19) di mostra , al contrario, che «fu un’iniziativa dell’autrice dell’articolo [OSCURATO:PERSONA]», cui lo stesso A H chiese spiegazioni , mentre i dubbi di HT sull’autenticità di tale ricostruzione sono rimasti a livello di mere «ipotesi suggeative»; allo stesso modo, l’accostamento con il marchio Hausbrandtnella comunicazione giapponese fu «una scelta autonoma di [OSCURATO:PERSONA], organizzatore dell’evento, né tale elemento probatorio è contraddetto dal documento riprodotto in atto di appello». 4.3. – In realtà , è lo stesso ricorrente a richiamare la giurisprudenza ( cui adde Cass. 25921 /2015, 7476 /2017 ) che reputa necessario, affinché sia configurabile la responsabilit à̀ dell’imprenditore per il fatto del terzo, che tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato sussista un rapporto oggettivo, inteso come comunanza di interessi, fatta salva la possibilit à̀ per l’imprenditore avvantaggiato di dimostrare la propria estraneità̀, al fine di evitare di rispondere per il fatto del terzo; ebbene i giudici di merito hanno ritenuto non provata tale relazione d’interessi , con accertamento valutativo insindacabile in questa sede, in quanto sorretto da una motivazione contestata nella sua fondatezza ma non per la sua incongruenza o illogicità. 4.4. –A ciò si aggiunga, sotto il profilo dell’onere probatorio, che nei casi di concorrenza sleale c.d. indiretta non si applica l’inversione di cui alla presunzione di colpa ex art. 2600, comma 3 , c.c., la cui operatività «resta esclusa nel caso di commissione della condotta anticoncorrenziale da parte del terzo e di riferibilità della stessa all’imprenditore involontariamente beneficiato» (Cass.7476/2017). 5. –Il quarto mezzo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 14 comma 1 lett. b), 21 co mm i 2 e 3 , nonché 22 c.p.i. , per avere i giudici di secondo grado escluso la decettività della denominazione di ATT – aspetto della liceità cui sarebbe subordinata la sua tutelabilità – afferma ndo che lo “ statuto di non decettività” d i cui all ’art. 14, co mma 1, lett. b), c.p.i. « non è suscettibile di applicazione analogica, né è espressione di un principio generale applicabile a tutti i segni distintivi » , quando invece tale norma, benché dettata per i marchi, integr erebbe un principio generale (il “principio di verità”) in base al quale i segni distintivi non devono ingannare il consumatore, tanto da essere perciò applicabile analogicamente (Cass. 1305/ 19 99 , con riferimento all’allora vigente art. 18 l.marchi). 5.1. –La censura è inammissibile per difetto di specificità . 5.2. – I l motivo non esplicita sufficiente mente in che cosa consisterebbe il contenuto decettivo per i cons umatori, in che senso la denominazione avrebbe assunto la funzione di “marchio generale”, quale sarebbe la confondibilità tra i prodotti indotta dalla stessa denominazione e su quali basi fattuali dovrebbe applicarsi alla fattispecie in esame il principio , affermato in una remota fattispecie da Cass. 1305/1999, in base al quale (solo) « per lo sviluppo della pubblicità, oppure per specifiche circostanze che caratterizzano un settore di mercato» la ditta, che pure non ha «come il marchio funzione di informare il consumatore finale, ma invece quella di individuare il produttore nei rapporti che egli intrattiene con gli operatori economici (…) finisce talvolta , nella immagine che comunque riverbera ai consumatori, per assumere la cosiddetta funzione di "marchio generale", suscettibile, come tale, di indurre una confondibilità affine a quella alla quale può dar luogo l'uso scorretto del marchio in senso tecnico». 5.3. –Peraltro nel caso citato, avente ad oggetto un marchio rinomato, questa Corte ebbe in effetti a ritenere incensurabile in sede di legittimità l’accertamento dei giudici di merito (per cui «una ragione sociale che pubblicizza la vocazione di una impresa a produrre l'aceto balsamico tradizionale, ovvero un prodotto di grande pregio, costituisce ragione di confusione se lo stesso produttore, utilizzando ovviamente la predetta medesima ragione sociale, analogamente offre aceto balsamico, ovvero un prodotto di minore pregio»),circoscrivendo puntualmente il possibile ambito di applicazione analogica della norma allora vigente ( art. 18 l.m archi) e rimarcando la netta distinzione ontologica e di disciplina tra i segni distintivi dell’impresa, funzionali all’identificazione dell’imprenditoree all’ individuazione del produttore nei rapporti che questi intrattiene con gli operatori economici (artt. 2563 ss. c.c.) e il marchio, funzionale all’identificazione dei prodotti o servizi ed all’informazione del consumatore finale (c.p.i. o art. 2598 n. 1 c.c. per il marchio di fatto). 6. – Il quinto motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2598, co mma 1 , nn. 2 e 3 , c.c. , per avere la corte d’appello ritenuto, sempre con rig uardo a i lemmi “Antica” e “Triestina” contenuti nella denominazione di ATT, che le fattispecie di appropriazione di pregi (art. 2598, n. 2, c.c.) e mendacio concorrenziale (art. 2598, n. 3, c.c.) richiedano necessariamente la violazione di un anteriore segno distintivo, requisito non rinven ibil e né nel dato testuale delle norme in questione, né nella giurisprudenza e nella dottrina che su di esse si sono espresse. In memoria il ricorrente principale precisa che l’illecito trova conferma nel co ntroricorso, laddove si legge che l’aggettivo “Triestina” richiama Trieste come città luogo simbolo della storia del caffè, luogo simbolo della tradizione secolare (e quindi ‘Antica’) della tostatura del caffè, luogo di nascita di [OSCURATO:PERSONA] e sede legale di ATT, e che «sulla base di questa tradizione e rilevante professionalità nelle attività di tostatura assume quindi valenza propria la scelta dell’uso nel marchio della convenuta del termine ‘[OSCURATO:PERSONA]’, nel senso di tostatura nell’alveo delle antiche tradizioni triestine», in quanto «Trieste e il caffè ... sono un binomio storico, sociale, culturale ed imprenditoriale inscindibile»; dunque il controricorrente avrebbe confessato «candidamente di aver scelto questa ditta/denominazione sociale non in quanto corrispondente alle caratteristiche proprie dell’impresa avversaria, bensì per appropriarsi illecitamente e vantare indebitamente una tradizione storica e caratteristiche di eccellenza create, maturate e perfezionate da altri». 6.1. – Il motivo, che ripropone molte delle osservazioni già spese ed esaminate in quelli che lo precedono, presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. I giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito hanno concordemente escluso che la vecchia denominazione di HT (“[OSCURATO:PERSONA] di C affè ” ) avesse assunto e conservato una funzione distintiva dei suoi prodotti, e che l’utilizzo d ella denominazione di ATT “[OSCURATO:PERSONA]” potesse dar vita a un illecito concorrenziale confusorio; del resto, non si è in presenza di unmarchio rinomato, né risulta provata l’ esclusività del metodo di tostatura seguito da HT o la sua unicità nel panorama delle imprese triestine di caffè , tali da determinare un uso distorsivo della denominazione di ATT, peraltro adottata proprio all’esito dell’accordo transattivo inter partes del 2002 , col quale AH si impegnò ad eliminare il nome “Hausbrandt” da lla originaria denominazione sociale di ATT , che conseguentemente cambi ò , appunto,in “[OSCURATO:PERSONA]”. 7. –E’ invece fondato il sesto motivo, che denunzia la nullità parziale della sentenza impugnata per omessa pronuncia ex art.112 c.p.c., e segnatamente per omesso esame d el motivo di appello relativo alla violazione delle norme sulla pubblicità ingannevole ex artt. 2, comma 1, lett. b) e 3 , d.lgs. n. 145 del 2007 ( questione erroneamente ritenuta assorbita dal tribunale nel rigetto della domanda di accertamento della decettività della denominazione sociale). In effetti la corte d’appello, pur riportando il motivo di appello in contestazione, non lo esamina, senza che vi sia spazio interpretativoper individuare una pronuncia implicita di rigetto . 7.1. – Resta assorbito dall’accoglimento del sesto motivo l’esame del settimo, proposto in subordine, per violazione dell’ art. 2, comma 1, lett. b) e dell’ art. 3, del d.lgs. 145/07 , qualora fosse stata ravvisata una pronuncia implicita di rigetto del sestomezzo. 8. – Passando all’esame del ricorso incidentale, con unico motivo si denunzia «nullità parziale della sentenza ai sensi dell’art.360 c.p.c. n. 4,violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.», in quanto, nel rigettare l’ appello incidentale proposto contro la quantificazione equitativa del danno, sia il tribunale che la corte d’appello non a vrebbero « indicato quali fossero le prove reputate esistenti sulla base delle quali è stata stimata la durata degli illeciti ed il livello di diffusività dei mezzi di comunicazione utilizzati»; inoltre sarebbero stati «travisati»i documenti allegati da controparte, «peraltro neppure menzionati né nella sentenza definitiva di primo grado né in quella di secondo grado». 8.1. – Il motivo è inammissibile perché attinge palesemente al merito ed alla valutazione del materiale istruttorio, la cui rivalutazione – secondo il diverso auspicio del ricorrente – non può trovare ingresso in sede di legittimità. Invero la Corte d’appello, al termine dell ’ampia disamina di tutte le condotte in contestazione, ha dato atto – sia pure in estrema sintesi– della prova per presunzioni raggiunta in ordine ad alcune di esse, ritenute idonee ad integrare, sia a livello nazionale che internazionale ed anche sulle piattaforme di i nternet , una «importante attività di concorrenza sleale tesa a creare confusione nella clientela e ad impadronirsi di fatto dell'antica tradizione di torrefazione e produzione di caffè degli [OSCURATO:PERSONA]». 8.2. – Orbene, l e Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato (Cass. S ez.U, 20867/2020) c ome la violazione dell'art. 115 c.p.c. implichi che il giudice abbia giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa (al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio), fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115c.p.c.; tale violazione non può invece ravvisar si nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., dedicato proprio alla valutazione delle prove(Cass. 16598/2016). A sua volta, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa –secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi del pre vigente testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ed ora lo resta solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte con Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 (cfr. Cass. Sez. U. 34474/2019 e 16598/2016; Cass. 13960/2014, 26965/2007). 8.3. – Qu anto al vizio di «palese travisamento » dei documenti indicati a pag. 22 del ricorso incidentale, è lo stesso ricorrente a dedurre che i documenti in questione non sarebbero stati nemmeno menzionati dai giudici di merito, con conseguente difetto di conducenza della contestazione. 9. – In conclusione, l a sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, solo in accoglimento del sesto motivo del ricorso principale, con rigetto dei restanti motivi dello stesso ricorso principale e di quello del ricorso incidentale. P.Q.M La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il settimo, rigetta i restanti. Dichiara inammissibile il ricorso incident