CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40054/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a segúente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale dì Napoli, Sezione riesame, ha annullato l'ordinanza del 12 maggio 2020 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, disponendo il ripristino della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90. Avverso l'ordinanza, con la quale la misura egli arresti domiciliari era stata revocata, aveva proposto appello il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, chiedendo il ripristino della misura della custodia domiciliare o, in subordine, l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla PG e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza presso l'abitazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00. 2. Ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, articolando un unico motivo di ricorso. 2. 1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. C cod. proc. pen. non può condividersi il giudizio del Tribunale del Riesame circa la personalità del Granata. La sua attività deve ritenersi di "piccolissimo spaccio" di droghe leggere, dato che essa veniva condotta senza particolari precauzioni, sempre nella stessa zona e nei riguardi di conoscenti. Inoltre, ai fini della valutazione sulle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto tenere in considerazione non solo il decorso del tempo, aspetto comunque rilevante ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, ma anche la posizione giudiziaria ed economica dell'indagato. Granata si trova attualmente in una situazione di particolare favore, nel senso che ha la concreta possibilità di ottenere una pena alternativa alla detenzione per il residuo di pena che deve ancora scontare. Di conseguenza, è da escludere che l'imputato commetta ulteriori reati, pregiudicando una posizione così favorevole. /vrdx4.223/499-f Il ricorrente riceve, inoltre, il reddito di cittadinanza e, quindi, non si trova, contrariamente a quanto accaduto in passato, in una situazione economica così disperata (di necessità per vivere) da esporlo alla tentazione di delinquere. Infine, le recenti modifiche all'art. 274 co 1, lett. C, impongono che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti dev'essere non solo concreto ma anche attuale. Tuttavia, con riferimento al caso di specie, mancherebbe il requisito dell'attualità del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico ed in fatto. Il provvedimento impugnato ha ben motivato, con argomentazioni logiche e conformi alla giurisprudenza in materia di questa Corte di Cassazione, in relazione alle ragioni della permanenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha accuratamente ricostruito la vicenda cautelare del Granata, dalla quale emerge la sua stabile dedizione all'attività di spaccio, svolta con professionalità e nei confronti di molteplici consumatori. In particolare, l'ordinanza impugnata ha messo in luce la pervicacia mostrata dal Granata in relazione al crimine di settore. Infatti, oltre ad aver riportato numerose condanne per reati particolarmente gravi (rapina, evasione e spaccio di droga), si è reso autore di ulteriori reati di settore (T.U. stup.), proprio nel mentre era sottoposto a misura cautelare. Invero, inizialmente all'imputato era stata applicata la misura degli arresti domiciliari (nel 2014), poi sostituita (nel 2015) dalla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno. La misura degli arresti domiciliari è stata poi ripristinata (nel 2017), in quanto, nonostante fosse sottoposto all'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria, il Granata deteneva a fini di spaccio 98 gr di hashish. Dunque, è evidente che l'odierno ricorrente abbia continuato ad operare nel settore degli stupefacenti, così manifestando, da un lato, la 0971 scarsa portata deterrente della misura non detentiva e, dall'altro, l'adeguatezza della sola misura degli arresti domiciliari a fronteggiare esigenze cautelari di questo genere. Peraltro, nonostante debba essere tenuto in considerazione il dato temporale intercorrente tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura cautelare, rw tale circostanza non può di per sé giustificare un affievolimento delle esigenze cautelari, a maggior ragione dinnanzi alla perseveranza del Granata nello spaccio di stupefacenti. Sul punto il Tribunale del Riesame ha sottolineato che non sono stati acquisiti elementi da cui poter desumere un ravvedimento del Granata. In tal senso, non appare determinante la circostanza (prospettata dalla difesa) per cui egli non ha realizzato altri illeciti dal maggio 2020, ossia dall'ordinanza (poi impugnata dalla Procura generale) con la quale la Corte di Appello di Napoli gli aveva concesso l'obbligo di dimora. Nel ricorso in cassazione si evidenzia l'esistenza di un difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Il ricorrente evoca, a tale riguardo, un orientamento di legittimità in forza del quale, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (ex multis, Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cumbo, Rv. 266568; Sez. 2, n. 9908 del 03/03/2016, Foti, Rv. 267570; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, dep. 2016, Lori, Rv. 266481; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653). Tuttavia, la modifica apportata dalla legge n. 47 del 6 2015 all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede un obbligo motivazionale aggiuntivo da parte dei giudici della cautela personale in merito all'attualità delle esigenze cautelari. Infatti, il requisito dell'attualità ha arricchito quello della concretezza già contenuto nella norma in esame, / aggiungendosi ad esso (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 4273674; Sez. 3, n. 50465 del 18/11/2016, Arbotti, non mass.). Il legislatore richiede quindi che l'ordinanza applicativa o confermativa della misura contenga specifiche indicazioni anche in ordine all'attualità del pericolo, da ricavare dall'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati. Evidentemente, si tratta di occasioni non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 48469 del 27/10/2015, cit.). Nel caso di specie, il giudizio prognostico formulato dal Tribunale di Napoli è stato fondato sulla circostanza che il concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa fosse desumibile dalle modalità con cui erano state realizzate le condotte criminose, che avevano destato un profondo allarme sociale, alla luce soprattutto della personalità del Granata. Come sopra evidenziato, i Giudici cautelari hanno evidenziato specifici elementi tratti dalle evidenze processuali disponibili, ritenendo rilevante, in modo particolareì l'esistenza di un collaudato meccanismo operativo, l'esperienza maturata dal ricorrente in virtù della realizzazione di tali condotte delittuose e la presenza di numerosi contatti sul territorio. Di conseguenza, il Tribunale del riesame ha ritenuto, con motivazione logica ed adeguata, che tutto ciò comportasse una prognosi concreta e attuale di recidiva, soprattutto alla luce del fatto che i delitti contestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata professionalità delinquenziale del suo autore, tant'è che gli illeciti avevano costituito vere e proprie fonti di reddito per l'agente. A ben vedere, si tratta di circostanze ampiamente idonee per la formulazione di un giudizio prognostico fondato anche sulla attualità del pericolo, essendo motivato il timore, in forza della professionalità delinquenziale acquisita, dell'insorgenza di occasioni di ripetizione criminosa probabili nel loro prossimo verificarsi e fronteggiabili solo con il ricorso alla misura degli arresti domiciliari. Deve inoltre valutarsi che il ricorrente ha già subito la condanna/ per i reati in accertamento) in sede di appello alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. ) 'tit\WN4.1 KLA