CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 17323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23736-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 979 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.259, presso lo studio dell'avvocato F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 17323/2022 unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/04/2016 R.G.N. 569/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO 1. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 132/2016, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla ASL n. 5 Spezzino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale della Spezia aveva accolto la domanda con cui quest’ultimo, collaboratore professionale sanitario – tecnico di laboratorio, cat. D, aveva chiesto, nei confronti della ASL n. 5, il riconoscimento dell’attribuzione della funzione di coordinamento a far data dal 31 agosto 2001 con riferimento alla preposizione al settore urine del reparto analisi cliniche. Il tutto con la condanna al pagamento della relativa indennità ed il susseguente inquadramento nel livello economico DS a partire dal 1° settembre 2003. 2. Il Tribunale aveva ritenuto che sussistessero i F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 requisiti previsti dalla normativa contrattale (art. 10 Numero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 CCNL economico 2000/2001) e dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto rivendicato, in quanto del conferimento dell’incarico di coordinamento vi era traccia documentale, da ravvisare, nell’attribuzione delle mansioni nel 1990 di operatore coordinatore, allora previste come tali dal d.m. di regolazione delle posizioni lavorative. Vi era poi prova sia del coordinamento di personale, in particolare di due addetti sottoposti in concreto alla direzione del ricorrente, sia delle altre attività, con particolare riferimento al magazzino del settore urine ed alla programmazione della manutenzione straordinaria, con diretto contatto anche con la società fornitrice. 3. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale. Dopo aver ripercorso la disciplina dell’art. 10 del CCNL Comparto sanità, ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale in ordine al fatto che l’incarico di coordinamento fosse stato attribuito dalla allora USL al Devoti con atto formale che integra certamente quella traccia documentale proveniente dagli organi competenti cui la giurisprudenza riconnette il riconoscimento del diritto in questione. Con l’atto 4 luglio 1990 il Devoti F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 veniva nominato “operatore professionale 1^ categoria Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 17323/2022 (tecnico di laboratorio)”. Data pubblicazione 27/05/2022 In ordine alla censura proposta in appello circa la diversità del coordinamento ex dPR n. 761 del 1979 rispetto al coordinamento di cui al CCNL 2000/2001, rilevava che la difesa non era meglio spiegata e che non era accompagnata da elementi tangibili per ricostruire due diverse nozione di coordinamento. D’altra parte dall’istruttoria era emerso che, da lungo tempo, ben anteriore al 2000-2001, il Devoti era stato costantemente addetto, con la menzionata qualifica ed in posizione di supremazia rispetto agli altri due addetti al laboratorio di analisi. Condivideva l’impossibilità di fondare la decisione sulla deposizione del teste Battolla, che era divenuto solo qualche anno dopo Direttore del laboratorio di analisi. Tale testimone aveva affermato che il ricorrente non avrebbe coordinato personale, ma in ciò era stato smentito dal teste Lanza da cui lui stesso aveva avuto le notizie necessarie al rapporto interno sfavorevole al Devoti. L’attività di coordinamento era emersa oltre che dalla deposizione del Lanza dalle testimonianze Fregosi, Sacchi e Taverna, che avevano confermato che il Devoti F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 decideva sulle attività giornaliere da svolgere a cura del Numero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 personale da lui seguito nonché sulle ferie, interloquiva con i coordinatori degli altri settori e con il preposto all’intero laboratorio di analisi per eventuali invii di personale del settore urine a sostituire personale di altri laboratori; si occupava della tenuta del magazzino del medesimo settore e delle richieste necessarie al suo rifornimento ed anche alla manutenzione straordinaria della strumentazione, contattando all’occorrenza anche il fornitore esterno. I tratti del coordinamento vi erano tutti e anche al 31 agosto 2001, allorché il lavoratore aveva maturato il diritto all’inquadramento economico come coordinatore, e poi dal settembre 2003 ed in conseguenza del riconoscimento del coordinamento, il diritto al passaggio in fascia DS. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Azienda unità sanitaria locale n. 5 Spezzino, prospettando due motivi di ricorso. 5. Resiste con controricorso il lavoratore. 6. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del CCNL Comparto sanità 2001, in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 1.1. Premette la ricorrente che la Corte d’Appello ha Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 17323/2022 ravvisato di rinvenire nella categoria professionale Data pubblicazione 27/05/2022 attribuita al Devoti al momento (4 luglio 1990) della sua nomina ad “operatore professionale”, 1^ cat. Coordinatore (tecnico di laboratorio)” l’atto formale di conferimento dell’incarico di coordinamento richiesto dall’art. 10 del CCNL 2001. Ad avviso della ricorrente tale affermazione era erronea. Con delibera n. 1208 del 30 ottobre 2001, l’ASL 5 conferiva l’indennità di cui al comma 2, dell’art. 10 a tutti i caposala che alla data del 31 agosto 2001 espletavano reali funzioni di coordinamento; con successiva deliberazione n. 1429/2001, attribuiva - viceversa- l’indennità, di cui al comma 3, a tutto il personale (tra cui l’odierno resistente) appartenente a profili di collaboratore professionale sanitario e assistente sociale già inquadrati nella categoria D al 31 agosto 2001, ritenendo erroneamente, secondo quanto poi affermato dalla Corte dei conti, che la qualifica rivestita da tale personale comportasse automaticamente lo svolgimento di funzioni di coordinamento. A seguito di denuncia anonima, la Corte dei conti instaurava nei confronti dei Direttori generali, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 Amministrativo e sanitario aziendali, che avevano Numero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 sottoscritto la suddetta delibera 1429/01, giudizio di responsabilità contabile, avendo gli stessi attribuito l’indennità di coordinamento “sul solo presupposto che la qualifica rivestita comportasse automaticamente lo svolgimento di funzioni di coordinamento”. Nella sentenza di condanna dei vertici aziendali della Corte dei conti per la Liguria confermata dalla Corte dei Conti in sede giurisdizionale centrale si affermava che per numerosi lavoratori, tra cui il Devoti vi sarebbe stato da escludere l’espletamento delle funzioni di coordinamento atteso il tenore dell’art. 10 del CCNL. Dunque il ricorrente ha richiamato il contenuto della suddetta disposizione contrattuale in questione e ha esaminato le mansioni proprie della qualifica professionale- collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio cat. D- propria del lavoratore. Tale figura professionale era individuata con il DM 26 settembre 1994, n. 745, che ne aveva regolamentato il relativo profilo professionale. In particolare l’art. 1 del DM aveva specificato le funzioni che rientravano nelle competenze specifiche del profilo professionale. Inoltre essendo il tecnico sanitario di laboratorio collocato nella categoria D (collaboratore F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 sanitario) del CCNL di Comparto allo stesso Numero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 competevano posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenza teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste nel modello organizzativo aziendale. Dunque, eventuali funzioni di coordinamento svolte dal lavoratore non rientrerebbero in quelle che danno diritto all’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 cit. Il lavoratore in base alla delibera n. 757/2005 prestava servizio presso la U.O., laboratorio di analisi del presidio ospedaliero S. Andrea di la Spezia, con funzioni tipiche della qualifica di appartenenza- di coordinamento delle attività del settore urine del modulo di chimica clinica. Tanto premesso, la ricorrente deduce la violazione da parte della Corte d’Appello dell’art. 10 del CCNL atteso che l’atto 4 luglio 1999 altro non era che la delibera 879/90 con cui il Comitato di gestione dell’allora [OSCURATO:PERSONA] assumeva in servizio 4 operatori professionali 1^ cat. coordinatore (tecnico di laboratorio)”. Vi era stato un concorso per assumere dette figure professionali e F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 con la suddetta delibera si procedeva allo scorrimento Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 17323/2022 della graduatoria allora vigente al fine di assicurare altri Data pubblicazione 27/05/2022 quattro tecnici. Richiama quindi la sentenza di questa Corte n. 11162 del 2012, per cui nell’agosto 2001, allorché occorreva lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, il resistente non era più operatore professionale coordinatore, bensì collaboratore sanitario cat. D -tecnico di laboratorio. La Corte d’Appello aveva equivocato sul termine coordinatore, erroneamente interpretando l’art. 10 cit., come si evinceva anche dall’esame dell’art. 23 del d.PR n. 821 del 1983. Il raffronto tra le due norme evidenzia la diversità dei ruoli. 2. Il motivo non è fondato. La fattispecie in esame ricade nella disciplina dell’art.10, comma 3 del CCNL, Comparto sanità del 2001 che ha previsto con riguardo all’indennità di coordinamento: “L’indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 incarico di coordinamento o, previa verifica, ne Numero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell’art. 8, comma 5”. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di esaminare analoghe fattispecie affermando i seguenti principi. Il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto sanità, II biennio economico 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l’insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D. L’art. 9, comma 2, del c.c.n.l. ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal 1° settembre 2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 assumono la denominazione della categoria D, Numero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 rispettivamente, di ‘collaboratore professionale sanitario’ nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di ‘collaboratore professionale - assistente sociale’. La realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all'interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati sia di differenziare coloro che, al momento dell’accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento. Si è pervenuti così a prevedere l'indennità di coordinamento di cui all’art. 10, del c.c.n.l. la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di "favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni", in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C. La disposizione prevede innanzitutto un sistema ‘a regime’ (una volta superata la fase transitoria) disponendo, al comma 1, che l’indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 17323/2022 nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro Data pubblicazione 27/05/2022 profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile”. Dunque, ‘a regime’, l'incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (v. di recente Cass., n. 12339 del 2018). Il secondo e il terzo comma disciplinano la situazione relativa alla ‘prima applicazione’ della norma contrattuale, chiarendo quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’indennità nei confronti di coloro che alla data del 1° settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento e prevedendo che “l’ indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, (…)” e che F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 “l'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima Numero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”. Sempre in sede di ‘prima applicazione’ del c.c.n.l., ai sensi del comma 7 del medesimo art. 10, al fine di evitare duplicazione di benefici, è stato previsto che l’incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, e sia rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l’indennità di coordinamento di cui al comma l’art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia stato riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5. Nell’ipotesi di ‘prima applicazione’ di cui al comma 2, l’indennità compete a tutti i collaboratori professionali F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla Numero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala, non essendo necessario un accertamento formale. Nel caso di cui al comma 3, invece, l’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D (…), ai quali l’azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale. Eguale necessità di un riconoscimento formale è prevista dal comma 7. La norma ha disciplinato anche la possibilità di una revoca dell’indennità in questione distinguendo le ipotesi di riconoscimento ‘in sede di prima applicazione’ e ‘a regime’. Ed infatti al comma 5 dell’art. 10 ha stabilito che l’indennità di coordinamento attribuita al personale di cui ai sopra indicati secondo e terzo comma è revocabile F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 ‘limitatamente alla parte variabile’ con il venir meno Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 17323/2022 della funzione o, in caso, di valutazione negativa. Data pubblicazione 27/05/2022 Diversamente al comma 6 ha previsto che l’indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile ‘in entrambe le componenti’ con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa. Sul punto della ‘prima applicazione’, questa Corte di legittimità ha precisato (v. Cass. n. 11162 del 2012) che l’attività di coordinamento di cui all’art 10 del c.c.n.l. è funzione ben diversa rispetto alle “capacità organizzative, di coordinamento e gestionali” previste dalla declaratoria contrattuale del livello D in quanto la prima “integra una autonoma e distinta funzione che, in una logica premiale conferisce il diritto alla relativa indennità” e che ‘non è rinvenibile in nessuna delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. del 20.9.2001 alcun elemento che consenta di affermare che l’intenzione delle parti contrattuali fu quella di volere attribuire l'indennità di coordinamento al personale già inquadrato nella categoria D a prescindere dall’effettivo svolgimento delle mansioni correlate a detto emolumento’ (v. Cass. 28 agosto 2018, n. 21258). E’ stato altresì sottolineato che “in tema di indennità per F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma Numero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 3, del c.c.n.l. sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (v. Cass. 27 aprile 2010, n. 10009; Cass. 22 settembre 2015, n. 18679, Cass. 8 novembre 2013, n. 25198). E’ stato altresì precisato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 10, comma 7 (attribuzione al personale proveniente dalla categoria C), che presuppone il conferimento ‘formale’ dell’incarico di coordinamento, si richiede che: a) vi sia traccia documentale di tale incarico; b) l'incarico sia stato assegnato da coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente; c) lo stesso abbia F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 17323/2022 gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n. 16589). Data pubblicazione 27/05/2022 Così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa espresso riferimento nell’art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. n. 1009 del 2010) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. n. 11199 del 2014). Sempre la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., n. 28087 del 2017; n. 16088 del 2016; Cass. n. 15444 del 2016) ha affermato che l’attribuzione al personale proveniente dalla categoria C dell’indennità di coordinamento, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del c.c.n.l. di settore, richiede una valutazione aziendale in ragione della propria situazione organizzativa, non sussistendo, in fase di prima applicazione del contratto collettivo, per il personale proveniente dalla categoria C, un automatismo tra indennità di coordinamento e F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 svolgimento della funzione di coordinamento. Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 17323/2022 Si è inoltre affermato, con la sentenza n. 18679 del Data pubblicazione 27/05/2022 2015 che l’attività di coordinamento deve avere ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, e che requisito imprescindibile per il diritto a detta indennità è, dunque, il coordinamento anche del personale. Questa Corte ha anche esaminato il rapporto tra indennità di coordinamento e posizione organizzativa rilevando (Cass. 27 aprile 2010, n. 10008) che “nella declaratoria della categoria D […] si fa riferimento a ‘posizioni di lavoro ... che richiedono ... capacità organizzative, di coordinamento e gestionali’ e nel livello economico D super della stessa categoria si fa riferimento a posizioni di lavoro che ‘richiedono ... funzioni di direzione e coordinamento’. L’art. 10, comma 1 del c.c.n.l. 20 settembre 2001 istituisce tuttavia un’indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale etc. e non contiene alcun riferimento nè ai criteri stabiliti dall’art. 20 del c.c.n.l. aprile 1999 in materia di posizioni organizzative, né in realtà ad alcun criterio specifico, limitandosi a identificare i destinatari F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 dell’indennità in coloro ai quali tale funzione sia Numero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 ‘affidata’. Quindi, né la clausola in materia di classificazione, contenuta nel c.c.n.l. 7 aprile 1999 nè quella dell’art. 10 del c.c.n.l. 20 settembre 2001 contengono elementi che valgano a distinguere con chiarezza l’attività di coordinamento dalla funzione di coordinamento. Inoltre, il cit. art. 10 non autorizza in alcun modo, mancando ogni elemento normativo in proposito, a configurare la funzione di coordinamento alla stregua di una posizione organizzativa a norma dell’art. 20 del c.c.n.l. 7 aprile 1999”. 3. Nella specie, la Corte d’Appello non ha affermato che la qualifica rivestita dal lavoratore comportasse automaticamente il diritto all’indennità, ma ha accertato, in ragione della articolata motivazione che ripercorre le risultanze probatorie e fa corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, la sussistenza dell’intervenuto conferimento - in ragione della nomina il 4 luglio 1990 ad operatore professionale 1^ cat. Coordinatore (tecnico di laboratorio) - e dello svolgimento dell’attività di coordinamento dei servizi di assegnazione e del personale, come richiesto dall’art. 10, comma 3, CCNL 2001, atteso che vi era potere di indirizzo e controllo su unità di personale e contestuale potere di gestione dei, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 pur semplici, mezzi necessari al settore, sussistevano Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 17323/2022 alla data del 31 agosto 2001. Solo successivamente, ha Data pubblicazione 27/05/2022 affermato il giudice di secondo grado, era intervenuta una riorganizzazione tendente a ridurre i centri di coordinamento autonomo nel laboratorio di analisi, ma ciò come afferma la Corte d’Appello era irrilevante atteso che il Devoti al 31 agosto 2001 aveva maturato il diritto all’inquadramento economico come coordinatore e dal 1°settembre 2003, in ragione del riconoscimento del coordinamento, il diritto al passaggio in fascia DS. Va, altresì, ricordato che la valutazione delle risultanze delle prove, così come il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., sentenza n. 11511 del 2014). È, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura veicolata attraverso il predetto n. 5, a fortiori F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 Numero sezionale 979/2022 in caso di doppia conforme di merito, stante laNumero di raccolta generale 17323/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/14). Né per altra via si può sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del materiale probatorio. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, lettera b), CCNL 2002-2006 del Comparto sanità in relazione alla violazione dell’art. 260, n. 3, cod. proc. civ. In ragione dell’accoglimento della domanda relativa alla funzione di coordinamento, la Corte d’Appello confermava anche l’accoglimento della domanda di superiore inquadramento economico con decorrenza dalla data indicata dall’art. 19 cit. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, ad avviso della ricorrente, dovrà essere rivista anche tale statuizione. 4. Al rigetto del primo motivo di ricorso segue il rigetto del secondo motivo di impugnazione proposto in via conseguenziale all’accoglimento del primo, ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23736/2016 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 17323/2022 come in dispositivo. Data pubblicazione 27/05/2022 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000, per compensi professionali, euro 200, per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a