CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05751/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta l'istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 novembre 2023; Lette le note difensive del medesimo avvocato in data 21 novembre 2023; considerato che il primo motivo, con si deduce la reformatio in peius poiché la Corte di appello avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena, sottoponendola però al risarcimento del danno, è manifestamente infondato, dal momento che in primo grado la suddetta sospensione non era stata disposta e risulta pertanto evidente il trattamento di maggior favore a seguito dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo, inerente all'affermazione di responsabilità, sollecitando un'inammissibile rilettura delle fonti di prova, afferisce a un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che invece non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, privo di vizi logico-giuridici e coerente con la piattaforma istruttoria e dunque intangibile in sede di legittimità (cfr. pp. 5-8 della sentenza impugnata, in tema di attendibilità di Malaponti, mancanza di riscontri della labile versione dell'imputato e riconducibilità per tabulas a quest'ultimo dei prelievi); considerato che, quanto al terzo motivo, la rinnovazione istruttoria ex art. 603, cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che i dati probatori già raccolti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività e il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente solo in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, mentre le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114); la Corte catanese ha congruamente motivato sulla completezza del quadro istruttorio, a fronte delle generiche censure dell'imputato, sottraendosi, pertanto, al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). considerato che il quarto motivo contesta le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla mancanza di elementi a discarico rinvenibili nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di questioni schiettamente fattuali insuscettibili di rilievo in questa sede, a fronte di un congruo apparato giustificativo della Corte di appello, nella pienezza della giurisdizione di merito (cfr. p. 8); considerato che, quanto al quinto motivo in tema di presunta violazione dell'art. 74 cod. proc. pen., la censura non è stata a suo tempo dedotta in appello e il ricorrente comunque non specifica circostanze rilevanti ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre Ile ammende. DEP - I r.\ Così deciso in Roma, il 05/12/2043 [OSCURATO:PERSONA] I Il Consigliere Estensore O