CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 agosto 2023
Cassazione n. 30210/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 832 /20 24 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], giusta la corrispondente procura speciale depositata, unitamente al controricorso, nei giudizi di legittimità n.r.g. 28236/22 e 5425/23, promossi da [OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - per la correzione dell’ordinanza, n. cron. 24553/2023, della CORTE DI CASSAZIONE, pubblicata il giorno 11/08/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.Con “ricorso ex art. 287 c.p.c. ” del 10/11 gennaio 2024, l ’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al controricorso depositato nei giudizi di legittimità n.r.g. 28236/22 e 5425/23, promossi da [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto a questa Corte di correggere l’ordinanza n. 24553/2023,pronunciata a definizione dei giudizi suddetti previamente riuniti, disponendo, in suo favore, la distrazione delle spese legali già ivi liquidate. 1.1. Malgrado l’avvenuta e rituale notificazione, nei suoi confronti, del menzionato ricorso, avvenuta il 29 marzo 2024, il Pietramale non ha svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.Rileva, preliminarmente, il Collegio che l’ordinanza resa da Cass. n. 24553 del 2023 ha definito, previa loro riunione, i giudizi di legittimità nn. 28236/22 e 5425/2023, aventi ad oggetto l’impugnazione per revocazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza di questa Corte n. 32641 del 2022. 2. L’istanza odierna dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è volta ad ottenere la correzione della ordinanza n. 25433/2023, pubblicata l’11 agosto 2023, con cui sono stati dichiaratiinammissibili, previa loro riunione, i ricorsi recanti la predettaimpugnazione per revocazione. L’errore di cui si dice inficiata tale ordinanza è, in tesi, contenuto nella parte in cui la Suprema Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese in favore della [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di disporne la distrazione in favore del suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto richiesta. 2.1. Tale istanza merita accoglimento. 2.2. Invero, risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, nel controricorso del 28 marzo 2023, la distrazione exart. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali.2.2.1. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. –che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese –consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Cass., SU, n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. n. 8578 del 2014; Cass. nn. 5082 e 18083 del 2024). 2.2.2. Deve disporsi, quindi, la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo. 3. Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., SU, n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. nn. 15302 e 26566 del 2023; Cass. n. 5082 del 2024). [OSCURATO:PERSONA] La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 24553/2023, pubblicata l’11 agosto 2023, sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «[…] ed agli accessori di legge», del seguente enunciato: «con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario della controricorrente, che ne ha fatto richiesta». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta l’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, ne