CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei PG [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 28 ottobre 2021 rigettava l'istanza con la quale il difensore dei ricorrente, ristretto in carcere in seguito all'applicazione di misura cautelare personale, chiedeva l'autorizzazione al colloquio personale con la figlia [OSCURATO:PERSONA] (coindagata e sottoposta all'obbligo di presentazione alla PG) e del colloquio telefonico con la moglie [OSCURATO:PERSONA] (coindagatq, ristretta agli arresti domiciliari). Il giudice, acquisito il parere negativo del pubblico ministero, richiamava i precedenti provvedimenti di diniego - basati sulla valorizzazione della circostanza che le persone con le quali avrebbe dovuto svolgersi i colloqui erano indagate nello stesso procedimento - e rigettava l'istanza. t 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che il provvedimento di rigetto non teneva conto del fatto che era stato notificato a tutti gli indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la chiusura delle indagini depotenzierebbe il valore ostativo della circostanza che le persone che richiedevano il colloquio fossero coindagate del ricorrente. Si allegava,inoltre,che non era stato disposto alcun divieto dì incontro e che il giudice per le indagini preliminari aveva consentito che altri indagati (come il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) fossero ristretti agli arresti domiciliari nella stessa abitazione. In sintesi: si deduceva che il provvedimento di rigetto sarebbe privo di idonea motivazione e comprimerebbe un diritto fondamentale del Rubino, tenuto conto del fatto che non era più ravvisabile alcuna esigenza di tutela del corretto svolgimento delle indagini, ormai concluse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1.Si premette che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost., dunque per violazione di legge (Sez. 6, Sentenza n. 3729 del 24/11/2015; dep. 2016, Avola, Rv. 265927 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 23760 del 06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264388). E' pacifico che nell'area semantica della "violazione di legge" debbano ricomprendersi la motivazione inesistente e quella apparente, ovvero quella che sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o che si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ovvero, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) . Nel caso in esame il collegio ritiene che si verta in un caso di motivazione apparente: il provvedimento impugnato si limita i infattiga richiamare le precedenti decisioni reiettive, senza confrontarsi con le allegazioni difensive e, segnatamente, con il tema della attenuazione delle esigenze investigative correlato alla chiusura delle indagini. 1.1. Si dispone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma Sezione G.I.P. in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma sezione G.i.p. in diversa persona fisica Così deciso in Roma, il giorn