CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07978/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale curatrice dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 20.6.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati chiamati a rispondere, la prima, del reato di falsa attestazione e, entrambi, di quello di truffa in concorso; in data 8.3.2023 entrambi gli imputati, a mezzo del difensore munito di procura speciale, avevano chiesto di definire il procedimento con l'applicazione concordata delle pene per ciascuno indicate ed in relazione alle quali il PM aveva prestato il proprio consenso; il GIP di Bari, perciò, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti e congrue le pene concordate dalle parti, con sentenza del 20.6.2023, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] quella di anni 2 di reclusione ed a [OSCURATO:PERSONA] quella di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 445 di multa concedendo ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario spedito su richiesta di privati; 2. ricorre per cassazione la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 2.1 inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena di nullità, per avere il giudice di merito omesso di liquidare le spese processuali in favore di essa parte civile: ripercorre l'iter del procedimento rilevando che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale curatrice dell'eredità del defunto [OSCURATO:PERSONA], si era costituita parte civile all'udienza preliminare fissata a séguito di richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dal PM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma che, all'esito della definizione del procedimento con applicazione concordata della pena, il GUP ha omesso di liquidare le spese nonostante fossero state presentate le conclusioni scritte e la relativa nota; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per la fondatezza del ricorso quanto all'omessa liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile che aveva formulato la domanda e depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. t Il collegio condivide e ritiene di dover dare continuità all'orientamento secondo cui la sentenza di merito che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile è sul punto ricorribile per cassazione, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 33135 del 22/09/2020, Denicolai, Rv. 279833 - 01; Sez. 2 - , n. 46654 del 18/09/2019, Associazione [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277595 - 1). Tale principio è stato quindi ribadito anche con specifico riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, trattandosi, come si è spiegato, di questione che è sottratta all'accordo delle parti e rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 4 - , n. 3756 del 12/12/2019, Franco, Rv. 278286 - 2). Si è anche precisato che, nel patteggiamento, la pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è condizionata alla presentazione da parte di quest'ultima delle conclusioni, in quanto, avvenuta la richiesta di patteggiamento e rimanendo esclusa la possibilità della pronuncia sull'azione civile, è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente, ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota (cfr., Sez. 2 - , n. 43074 del 19/09/2023, Anzalone, Rv. 285161 - 01). Consegue, perciò, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile costituita, con rinvio allo stesso ufficio che ha reso la sentenza impugnata (cfr., sul punto, Sez. 4 - , n. 48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile e, per l'effetto, rinvia al giudice dell'udienza preli