CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 21447/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1260/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - per la revocazione dell ’ ordinanza di questa Corte n. 33008 del 17/12/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] questa Corte – pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], IRCSS [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. – emetteva l’ordinanza n. 33008 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; col menzionato provvedimento il ricorso era dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c. (quanto al primo motivo) e per evidente irrilevanza della contestazione svolta (quanto al secondo motivo); avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva revocazione exartt. 391-bis e 395 c.p.c.; resistevano con distinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri intimati non svolgevano difese; all’esito della camera di consiglio del 3/7/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per revocazione è inammissibile per plurime e distinte ragioni; innanzitutto, nell’atto introduttivo dell’impugnazione de qua manca completamente l’esposizione del fatto processuale; secondo consolidata giurisprudenza, «La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.». (Cass. Sez. U., 06/07/2015, n. 13863, Rv. 635785- 01; sono conformi, tra le altre: Cass. Sez. 6, 01/06/2018, n. 14126, Rv. 649692-01; Cass. Sez. 3, 19/10/2022, n. 30720, Rv. 666067-02; Cass. Sez. 3, 22/01/2025, n. 1573); il ricorso per revocazione di [OSCURATO:PERSONA] riporta (peraltro solo parzialmente) l’ordinanza n. 33008/2024, ma è privo di qualsivoglia indicazione in relazione all’originario ricorso per cassazione (che con detta ordinanza è stato dichiarato inammissibile) e, soprattutto, allo sviluppo del processo di merito che lo aveva preceduto (in particolare: alle reciproche pretese delle parti; alle eccezioni, difese e deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria; allo svolgimento della vicenda processuale nelle sue articolazioni; alle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui era fondata la sentenza di primo grado; alle difese svolte dalle parti in appello; al tenore della sentenza impugnata con l’originario ricorso; al contenuto e all’articolazione dei motivi di censura allora proposti); come anticipato, è del tutto assente l’esposizione sommaria dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti, sui quali il ricorso si fonda, che l’art. 366, comma 1, c.p.c. richiede «a pena di inammissibilità», rispettivamente, ai nn. 3 e 6 e il cui rispetto comporta che dalla sola lettura dell’atto, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, il giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza; il ricorso in esame, dunque, è inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. e tale conclusione resiste all’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di requisiti di contenuto-forma del ricorso, perché è conforme all’esigenza di porre la Corte di legittimità - e la controparte, a tutela del suo diritto di difesa - in condizione di decidere il ricorso in base ai soli elementi in esso riportati (in applicazione di quello che la giurisprudenza della Corte EDU definisce il principio di autonomia del ricorso stesso, in coerenza con un condivisibile rigore formale a garanzia del corretto espletamento della funzione e della rituale adizione della Corte suprema), onde rendere possibile la comprensione delle questioni controverse ad esso sottese, ma pure dei profili di censura, in esso formulati, in immediato coordinamento con il contenuto del provvedimento impugnato; inoltre, per consolidata giurisprudenza, tali lacune del ricorso non sono emendabili con alcun altro atto esternoo successivo; se è vero che l’interpretazione dell’art. 366 c.p.c. impone un onere di particolare attenzione nella predisposizione dell’atto introduttivo di quella che è pur sempre un’impugnazione straordinaria di una pronuncia di ultima istanza, si osserva che detto onere è del tutto esigibile, in quanto di ben agevole assolvimento, stabilito da un’interpretazione da tempo consolidata e, quindi, agevolmente conoscibile da un professionista particolarmente qualificato, come quello abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; in secondo luogo, poi, il ricorso non coglie e la censura non intercetta la ratio decidendi dell ’ ordinanza impugnata, la quale ha rilevato che il ricorrente ha «omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto»; la valutazione compiuta dalla Corte sulla inidoneità, incompletezza e inadeguatezza di localizzazione o di trascrizione degli atti costituisce un giudizio (non già un errore di fatto) e, come tale, è insuscettibile di impugnazione per revocazione; la pronuncia di inammissibilità del ricorso in esame preclude la possibilità di procedere alla disamina dei motivi che erano stati articolati con il ricorso originario ( che - oltretutto - restano irrimediabilmente ignoti in base al solo ricorso introduttivo della presente impugnazione, come ignoto resta lo sviluppo del processo di merito che lo aveva preceduto); in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e a tale decisione consegue la condanna de l ricorrent e a rifondere a i controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, inoltre , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente ed al competente ufficiodi merito, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere a ciascun controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate per ognuno in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto,a norma del comma 1-bis