CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 1962
Cassazione n. 34729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo e secondo motivo e il rigetto del ricorso nel resto. Lette le conclusioni scritte, pervenute in data 10 giugno 2022, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; per la derubricazione in bancarotta semplice con conseguente estinzione dei reati; in subordine per la rideternninazione della pena e l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 31 marzo 2021, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 18 giugno 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio abbreviato, assolvendolo dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per le ipotesi relative al pagamento dei debiti e ai canoni di locazione, rideterminando la pena principale in anni uno e mesi otto di reclusione previo giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito alla pena di anni due di reclusione per vari episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi A e B) e per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo C), aggravati dalla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta e di avere determinato un danno patrimoniale di rilevante gravità, in qualità di titolare della omonima ditta individuale dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Sondrio del 13 marzo 2013. L'attività distrattiva aveva riguardato rimanenze finali in giacenza, nonché giacenza di cassa, crediti verso i clienti che dichiaravano di avere già pagato, canoni di locazione riscossi per un immobile (in relazione ai crediti e ai canoni di locazione, come evidenziato, la sentenza impugnata ha escluso l'attività distrattiva). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge di cui all'art. 216 comma 1 n.1 R.D. 267/42 e vizio di motivazione con riferimento alla ipotesi distrattiva delle merci in giacenza, delle immobilizzazioni, delle giacenze di cassa. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha ravvisato l'attività distrattiva di siffatti beni senza considerare la vetustà e la mancanza di valore dei cespiti; la contenutissima entità delle giacenze di cassa e la presumibile mancanza di contabilizzazione di spese, la presumibile assenza di valore delle merci in giacenza. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale. Secondo il ricorrente il curatore e la polizia giudiziaria, ricevute le scritture contabili, hanno potuto ricostruire la situazione patrimoniale della fallita, come si evince da due circostanze: gli organi fallimentari non hanno avuto necessità di ulteriori approfondimenti istruttori e l'assoluzione di bancarotta distrattiva relativa ai crediti verso i clienti ha dimostrato come le scritture contabili fossero corrette e quei crediti realmente esistenti.2.3 Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla possibile derubricazione dei capi A) e C) in bancarotta semplice ai sensi dell'art.217 legge fallimentare e conseguente prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Lamenta la entità della pena a seguito del giudizio di prevalenza, operato dalla Corte territoriale, delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti e la possibile applicazione, con una più significativa riduzione della pena, della concessione del beneficio della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto generico e, per quanto risulta dai provvedimenti conformi dei giudici di merito, anche manifestamente infondato. 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato, non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte ivi espressamente richiamata. 1.1. In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. 1.2. Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela. Sul punto, si è affermato come siffatta esistenza (e consistenza) possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 - dep. 2019, Villa, Rv. 275499). 1.2.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi richiamati in quanto ha fornito esaustiva motivazione sul punto (p.4), richiamando in primo luogo la giurisprudenza di questa Corte, specificando che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni e utilità nella disponibilità del fallito è circostanza idonea a fondare la ragionevole presunzione della loro distrazione, in assenza di una giustificazione da parte dell'imputato in ordine alla loro destinazione al soddisfacimento di esigenze della impresa. Ha poi evidenziato che la circostanza rappresentata dalla difesa che i beni risultanti dal libro cespiti fossero beni privi di valore economico non rileva ai fini della configurabilità del reato sia perché, nel caso di specie, circostanza sfornita di riscontro probatorio, sia perché la distrazione sussiste anche nella ipotesi in cui i beni siano di modesto valore economico. 2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto anch'esso manifestamente infondato. 2.1.11 ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.1.1. Quanto alla bancarotta documentale, c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. - che è quella ritenuta nella sentenza impugnata - per la sussistenza del dolo - che è quello generico, l'elemento soggettivo deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata. Sul punto la sentenza (pag.6) evidenzia che, per come riscontrata dalla curatela, non risultavano annotati nelle scritture contabili i pagamenti effettuati da alcuni debitori, gli sconti loro concessi per tardività nella consegna della merce e le cessioni delle merci risultanti in giacenza. In ragione della cd. doppia conforme, la sentenza impugnata recepisce integralmente la esauriente motivazione del giudice di primo grado sullo specifico motivo di censura mosso dal ricorrente evidenziando che il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute ( nel caso di specie con riguardo al libro giornale, al libro degli inventari, al registro Iva, alle fatture), ma anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari si confrontino con difficoltà superabili solo con particolare sforzo e diligenza. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.3.1.11 ricorrente si limita a richiedere nel motivo una diversa valutazione dei fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale riqualificandoli come fatti di bancarotta semplice ai fini della declaratoria di prescrizione, senza nulla aggiungere e senza indicare quali siano le ragioni a fondamento della specifica censura. 3.1.1.Peraltro anche sullo specifico punto la sentenza impugnata ha fornito una specifica riposta ed una adeguata motivazione allorquando ha chiarito le motivazioni per le quali nel caso di specie si ravvisasse il dolo generico nella fattispecie di bancarotta documentale contestata al capo C) e le ragioni per le quali si ravvisasse la consapevole volontà del fatto distrattivo di cui al capo A) con l'altrettanto consapevole accettazione della sottrazione del bene alla garanzia dei creditori. 4.Inammissibili infine le doglianze contenute nel quarto motivo di ricorso relative al trattamento sanzionatorio in relazione alla cui individuazione la sentenza impugnata utilizza motivazione congrua e logica, evidenziando che la assoluzione da alcuni fatti di bancarotta consente di effettuare un giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti in punto di prevalenza e non di semplice equivalenza; procede a ridurre la pena, individuando una pena peraltro assai vicina al minimo edittale e chiarisce che i precedenti penali ostano alla concessione del beneficio. Le doglianze, che non si confrontano con la motivazione, -espressione del legittimo esercizio di potere discrezionale -non ne intaccano la tenuta. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell