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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 13076/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 622-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; [OSCURATO:PERSONA] separata avvocati R.G.N.622/2023 Cron.

Rep.

Ud.11/04/2024 CC -intimate - avverso la sentenza n. 2530/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2022 R.G.N. 615/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il debito derivante dal reddito per lavoro autonomo percepito dallo stesso nell’anno 2010, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto.

Riteneva la Corte d’appello che l’iscrizione fosse dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.

L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura difensiva. [OSCURATO:PERSONA] di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a.e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) sono rimaste intimate.

Il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHECon i due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte deciso sulla illegittimità delle sanzioni civili applicate dall’Inps, e violazione e falsa dell’art. 18, co.12, d.l. n. 98del 2011 conv. in l. n.111 del 2011 e dell’ art.116 della legge n.388 del 2000 , poiché le sanzioni civili non era dovute a seguito della sentenza n.104 del 20 22 della Corte Costituzionale.

Tanto premesso rileva il Collegio che il giudizio va dichiarato estinto ex art. 3 91 c.p.c. avendo parte ricorrente depositato rinuncia per adesione alla definizione agevolata ex l. n.197del 2022.

Quanto alle spese di lite del presente giudizio di cassazione, non si deve pronunciare nei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]. rimasteintimate, e nemmeno nei rapporti con l’Inps, che non ha svolto attività difensiva.

Trattandosi di pronuncia di estinzione, non è d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 622-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; [OSCURATO:PERSONA] separata avvocati R.G.N.622/2023 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC -intimate - avverso la sentenza n. 2530/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2022 R.G.N. 615/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il debito derivante dal reddito per lavoro autonomo percepito dallo stesso nell’anno 2010, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto. Riteneva la Corte d’appello che l’iscrizione fosse dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura difensiva. [OSCURATO:PERSONA] di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a.e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) sono rimaste intimate. Il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon i due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte deciso sulla illegittimità delle sanzioni civili applicate dall’Inps, e violazione e falsa dell’art. 18, co.12, d.l. n. 98del 2011 conv. in l. n.111 del 2011 e dell’ art.116 della legge n.388 del 2000 , poiché le sanzioni civili non era dovute a seguito della sentenza n.104 del 20 22 della Corte Costituzionale. Tanto premesso rileva il Collegio che il giudizio va dichiarato estinto ex art. 3 91 c.p.c. avendo parte ricorrente depositato rinuncia per adesione alla definizione agevolata ex l. n.197del 2022. Quanto alle spese di lite del presente giudizio di cassazione, non si deve pronunciare nei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]. rimasteintimate, e nemmeno nei rapporti con l’Inps, che non ha svolto attività difensiva. Trattandosi di pronuncia di estinzione, non è d
Sentenza Cassazione n. 13076/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris