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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2020/2022

ECLI:EU:T:2022:250
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0105_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (Causa T‑105/21) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»

1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2020/2021, allegato] (v. punti 51-53)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione all’interessato da parte del Consiglio degli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, artt. 7, §§ 2 e 3, e 9, § 2, e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 9, § 3, e 2020/2021, allegato] (v. punti 54, 55, 59-69, 76)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza (v. punto 73)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2020/2021, allegato] (v. punti 83, 84, 88, 91, 93, 100, 101, 106)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2020/2021, allegato] (v. punti 114-117)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e 2020/2033, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2020/2021, allegato] (v. punti 118, 124-133)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e 2020/2033, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2020/2021, allegato] (v. punti 119, 120, 122) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 128 del 12.4.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0105_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (Causa T‑105/21) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive» 1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2020/2021, allegato] (v. punti 51-53) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione all’interessato da parte del Consiglio degli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, artt. 7, §§ 2 e 3, e 9, § 2, e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 9, § 3, e 2020/2021, allegato] (v. punti 54, 55, 59-69, 76) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza (v. punto 73) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2020/2021, allegato] (v. punti 83, 84, 88, 91, 93, 100, 101, 106) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2020/2021, allegato] (v. punti 114-117) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e 2020/2033, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2020/2021, allegato] (v. punti 118, 124-133) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e 2020/2033, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2020/2021, allegato] (v. punti 119, 120, 122) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 128 del 12.4.2021 .
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