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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09543/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22221/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA], 122 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 15/19/13, depositata il 6 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 6 febbraio 2013, che, respingendo il suo appello principale e accogliendo quello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, ha annullato l'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l'anno 2004 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo era stato accertato, ai fini delle imposte dirette, un maggior imponibile, in relazione al disconoscimento di costi e minusvalenze dedotte, e, ai fini dell'i.v.a., l'indebita detrazione dell'imposta di rivalsa assolta; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, nelle more incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].; - quest'ultima, con note del 7 giugno 2019 e 1° febbraio 2022, comunica di aver aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, depositando relativa documentazione; - quindi, con memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per il perfezionamento della menzionata definizione agevolata; [OSCURATO:PERSONA]: - avuto riguardo al contenuto delle memorie depositate dalla ricorrente, dalle quali emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata di cui al d.l. n. 119/18 e al fatto che l'Agenzia non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dalla medesima disposizione; P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22221/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA], 122 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 15/19/13, depositata il 6 febbraio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 6 febbraio 2013, che, respingendo il suo appello principale e accogliendo quello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, ha annullato l'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l'anno 2004 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo era stato accertato, ai fini delle imposte dirette, un maggior imponibile, in relazione al disconoscimento di costi e minusvalenze dedotte, e, ai fini dell'i.v.a., l'indebita detrazione dell'imposta di rivalsa assolta; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, nelle more incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].; - quest'ultima, con note del 7 giugno 2019 e 1° febbraio 2022, comunica di aver aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, depositando relativa documentazione; - quindi, con memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per il perfezionamento della menzionata definizione agevolata; [OSCURATO:PERSONA]: - avuto riguardo al contenuto delle memorie depositate dalla ricorrente, dalle quali emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata di cui al d.l. n. 119/18 e al fatto che l'Agenzia non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dalla medesima disposizione; P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022.