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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 33472/2022

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9 ORDINANZA sul ricorso 16198/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, quale incorporante Cassa di Risparmio di Pistoia e della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2837/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/12/2018; 9,ae2- ic)q) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti a responsabilità professionale del medesimo che, assistendo la Cassa in una controversia promossa da 79 ex dipendenti aderenti al [OSCURATO:PERSONA] della banca, aveva omesso di contestare l'applicabilità dell'art. 15, 3° comma del regolamento del detto Fondo, che disciplinava la perequazione del trattamento pensionistico alle variazioni delle retribuzioni dei dipendenti in servizio derivanti dalla variazione degli indici del costo della vita (scala mobile); dedusse che il professionista non aveva dedotto la questione in primo grado né aveva proposto alcun motivo di appello avverso la decisione del Pretore di Pistoia che aveva accertato il diritto dei ricorrenti a vedersi applicato quanto previsto dall'art. 15 del contratto collettivo del 30.11.1971, limitandosi ad articolare un motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, che tuttavia era stato dichiarato inammissibile; il convenuto resistette alla domanda deducendo che il ricorso degli ex dipendenti andava riferito all'applicazione dell'art. 15, 4° comma del regolamento del Fondo (che concerneva la c.d. clausola oro, ossia l'adeguamento del trattamento pensionistico al 75% dei miglioramenti retributivi di cui avessero goduto i lavoratori dipendenti) e di avere ritenuto opportuno non introdurre la questione della scala mobile al fine di non allargare inutilmente l'ambito del contraddittorio, con l'assunzione del rischio di veder affermata l'applicazione ai pensionati dell'indicizzazione per l'aumento del costo della vita; aggiunse che, solo con l'atto ai precetto (notif,cato dopo l'introduzione del giudizio di impugnazione), gli ex dipendenti avevano preteso indebitamente l'adeguamento della pensione alla scala mobile, interpretando estensivamente il dispositivo di primo grado; e per tale ragione la questione della indicizzazione alla scala mobile era stata sollevata soltanto nel giudizio di legittimità; il Tribunale rigettò la domanda attorea; la Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado, rilevando -fra l'altro- che: il Tribunale di Pistoia aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla Cassa, ritenendo che il titolo non si riferisse alla rivalutazione del trattamento pensionistico correlata all'aumento del costo della vita, mentre la Corte di Appello aveva rigettato l'opposizione affermando che né la sentenza del Tribunale, confermativa di quella pretorile e costituente titolo esecutivo, né la domanda degli attori in giudizio (accolta dal Pretore) distinguevano fra commi 3° e 4° dell'art. 15, onde dovevano ritenersi realizzabili in forma coattiva tutti i crediti dei lavoratori derivanti dall'applicazione di entrambi i commi; la questione concernente l'applicabilità della scala mobile aveva natura di i nera difesa e noli di eccezione e non era "decaduta" per effetto della mancata deduzione da parte del difensore della Cassa; «la questione relativa all'estensione del giudicato della sentenza [...], se limitato alla clausola IV o anche alla clausola III dell'art. 15 del regolamento, è stata oggetto di ripetute decisioni in sede esecutiva, ed era stata inizialmente accolta in via provvisoria e poi confermata dal Tribunale con sentenza [...], ma poi riformata con la decisione [...] della Corte di appello», confern-ìala dalla Corte di Cassazione; ciò c,.:- -il'ermava «l'assunto del primo giudice sulla controvertibilità della questione relativa all'inserimento o meno tra le eccezioni di quella relativa alla scala mobile; e della assenza di negligenza del professionista nel proporre una strategia difensiva coerente alla complessità delle questioni, di non introdurre in giudizio anche la questione relativa alla scala mobile in quanto non oggetto della domanda originaria di controparte»; tanto più che il primo giudice aveva rii2.:::to che «le somma r;chieste in ricorso risultano calcolate al netto deil'indicizzazione della c.d, scala mobile; solo con l'atto di precetto, successivo alla proposizione dell'appello da parte di CARIPIT, i pensionatf hanno ingiunto all'istituto il pagamento delle somme derivant: `.:JA'adeguarnentc au:d;-natico del costo della vita, dando atto di interpreLare in modo estensivo il dispositivo della sentenza di primo grado»; la circostanza che fossero state emesse pronunce contrarie all'assunto di estensione del giudicato anche al comma 3 0 dell'art. 15 del regolamento evidenziava «l'assenza di una colpa grave nella condotta del professionista, nel contesto di questioni processuali e sostanziali di non immediata soluzione e, dunque, con applicabilità della pre\-:-».pne dell'art. 223, »; «rnenù e la posizione assunta di non trattare una questione che, a tenore delle domande,[...] non era stata proposta, deve ritenersi espressione di una condotta processuale diligente; al tempo stesso trova diretta conferma l'assunto [...] del primo giudice, secondo il quale, in punto di nesso di causa, non è dimostrato che l'eventuale proposizione di una questione relativa alla scala mobile fin dall'inizio della vertenza dinanzi al Pretore avrebbe avuto esito positivo per la Banca: risl_ Pc.a semmai il ceiúrrio»; ha pr3posto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale incorporante di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, affidandosi a due motivi; l'intimato non ha svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: con primo motivo, 12 ricon-ente denuncia «violazione e falsa applicúz; _ degli artt. liYd , comma 2 e 2236 c.c. in relazione agli artt. 434 (ante riforma) 329 e 336, comma 1 c.p.c. (ed, in via subordinata, in relazione all'art. 360 c.p.c.)», assumendo che entrambi i giudici hanno errato nel sussumere i fatti nelle fattispecie degli artt. 1176, comma 2° e 2236 c.c.;pren- so che, a fronte del dispositivo del Pretore di Pistoia, «prudenza avrebbe imposto denunciare, sia pure in via subordinata, il vizio di uitapetizione ed, in via ulteriormente subordinata, l'erroneità dell'accertamento con riferimento al 30 comma», la Banca rileva che «la questione sostanziale non poteva essere introdotta nel giudizio di appello senza uno specifico motivo ai sensi del previgente art. 434 c.p.c.» e «al giudice di appello era precluso, per giudicato interno, l'esame dell'autonoma ed indipendente questione (perché pregiudiziale), ossia se fosse o meno in vigore, all'epoca della disdetta, l'intero E,T._ 15 dei RegolaincALc o se nvece il suo terzo comma fosse inoperati \io/abrogato fin dai 1992»; sicché, «una volta che l'appello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il solo fatto estintivo (i.e. il recesso), ha determinato il giudicato implicito sulla sussistenza del fatto costitutivo dei lavoratori, Le. la vigenza dell'art. 15 del regolamento nella sua interezza», la stessa non avrebbe potuto essere messa in discussione dal Giudice d'appello; da ciò derivando anche la preclusione a sollevare la questione in sede di legittimità; (1 h e la decisiorcH :,-,-inugnata è «manifestamente erronea in diritto _r \Aoiazione aer 11.76 c.c. e falsa applicazione dell'art.2236 c.c.» laddove voglia affermare che il difensore non avrebbe dovuto o potuto cautelarsi nel giudizio di appello: invero, «anche a voler ritenere "opinabile", non solo la portata delle domande dei pensionati, ma pure la portata del dispositivo della sentenza, o di difficile soluzione o "discutibile" la questione della sua interpretazione, il legale cn avrebbe dovuto e potuto assumere il rischio di una interpreta, ri:E: arrata era), avendo a disposizione lo strumen,_ t_)rocessuale ;i rischio (ossia appunto denunciare l'ultrapetitum e comunque l'erroneità della decisione anche nel merito») [...].

E non si trattava di questione di difficile soluzione, rientrando nella diligenza media professionale proporre motivi di appello in via subordinata, per l'ipotesi che la sentenza impugnata possa essere interpretata in modo difforme di quella ritenuta più ragionevole»; il motivo (che si incentra sulla mancata proposizione di un appello subordinato e abbandona il profilo di responsabilità dell'avvocato per non avere introdotto già in primo grado il tema della non applicabilità del meccanismo della scala mobile) è, nel complesso, inammissibile, in quanto: evidenzia una opportunità/doverosità della deduzione in appello della questione dell'adeguamento all'aumento del costo della vita senza confrontarsi in modo specifico col rilievo che la domanda proposta dagli ex dipendenti aveva calcolato le somme richieste al netto della indicizzazione della scala mobile e non spiega perché il difensore della Cassa avrebbe dovuto avere motivo di ritenere che la sentenza del Pretore concernesse anche l'adeguamento collegato alla scala mobile (al riguardo, la ricorrente si limita a trascrivere il dispositivo senza riprodurre, in ottemperanza alla previsione dell'art. 366, n. 6 c.p.c., passaggi della motivazione che potessero far dubitare della mancata correlazione fra domanda e decisione); né le censure, pur richiamandolo, si confrontano adeguatamente con l'ulteriore dato -pacifico e valorizzato dalla Corte di merito- che gli ex dipendenti della Cassa avevano notificato l'atto di precetto (in cui palesavano la pretesa di conseguire gli adeguamenti pensionistici anche in relazione alla previsione dell'art. 15, 3° comma del Regolamento e mostravano di voler dare un'interpretazione estensiva al dispositivo pretorile) soltanto dopo l'introduzione del giudizio di appello, quando all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato più possibile introdurre ulteriori motivi di gravame; neppure risulta specificamente contrastata -in punto di opinabilità del contenuto delle domande degli ex dipendenti e della portata del dispositivo della sentenza pretorile- la rilevanza che la Corte territoriale ha inteso attribuire all'esito altalenante del giudizio di opposizione all'esecuzione (opposizione che è stata rigettata dopo un iniziale accoglimento), sicuramente sintomatico di una obiettiva difficoltà di dare una lettura immediata e univoca della portata della decisione pretorile; in un siffatto contesto, le deduzioni della ricorrente circa la configurabilità della negligenza dell'avvocato si risolvono -nella sostanza- nella prospettazione di una lettura alternativa della vicenda di cui si sollecita alla Corte una non consentita rivisitazione del merito; peraltro, le censure non investono specificamente la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2236 c.c. (che la sentenza impugnata ha espressamente ritenuto applicabile nella specie), giacché contesta genericamente (e senza considerare i profili sopra evidenziati) che si trattasse di questione di difficile soluzione e non evidenzia se e in quali termini la condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia integrato gli estremi del dolo o della colpa grave, i quali soltanto, nella cornice dell'art. 2236 c.c., varrebbero ad integrare la responsabilità del professionista; il secondo motivo -che investe il giudizio sull'esistenza del nesso di causa (negato dalla Corte e sostenuto invece dalla ricorrente)- rimane assorbito dalla ritenuta inammissibilità del motivo attinente all'inadempimento del difensore; in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 16198/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, quale incorporante Cassa di Risparmio di Pistoia e della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2837/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/12/2018; 9,ae2- ic)q) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti a responsabilità professionale del medesimo che, assistendo la Cassa in una controversia promossa da 79 ex dipendenti aderenti al [OSCURATO:PERSONA] della banca, aveva omesso di contestare l'applicabilità dell'art. 15, 3° comma del regolamento del detto Fondo, che disciplinava la perequazione del trattamento pensionistico alle variazioni delle retribuzioni dei dipendenti in servizio derivanti dalla variazione degli indici del costo della vita (scala mobile); dedusse che il professionista non aveva dedotto la questione in primo grado né aveva proposto alcun motivo di appello avverso la decisione del Pretore di Pistoia che aveva accertato il diritto dei ricorrenti a vedersi applicato quanto previsto dall'art. 15 del contratto collettivo del 30.11.1971, limitandosi ad articolare un motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, che tuttavia era stato dichiarato inammissibile; il convenuto resistette alla domanda deducendo che il ricorso degli ex dipendenti andava riferito all'applicazione dell'art. 15, 4° comma del regolamento del Fondo (che concerneva la c.d. clausola oro, ossia l'adeguamento del trattamento pensionistico al 75% dei miglioramenti retributivi di cui avessero goduto i lavoratori dipendenti) e di avere ritenuto opportuno non introdurre la questione della scala mobile al fine di non allargare inutilmente l'ambito del contraddittorio, con l'assunzione del rischio di veder affermata l'applicazione ai pensionati dell'indicizzazione per l'aumento del costo della vita; aggiunse che, solo con l'atto ai precetto (notif,cato dopo l'introduzione del giudizio di impugnazione), gli ex dipendenti avevano preteso indebitamente l'adeguamento della pensione alla scala mobile, interpretando estensivamente il dispositivo di primo grado; e per tale ragione la questione della indicizzazione alla scala mobile era stata sollevata soltanto nel giudizio di legittimità; il Tribunale rigettò la domanda attorea; la Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado, rilevando -fra l'altro- che: il Tribunale di Pistoia aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla Cassa, ritenendo che il titolo non si riferisse alla rivalutazione del trattamento pensionistico correlata all'aumento del costo della vita, mentre la Corte di Appello aveva rigettato l'opposizione affermando che né la sentenza del Tribunale, confermativa di quella pretorile e costituente titolo esecutivo, né la domanda degli attori in giudizio (accolta dal Pretore) distinguevano fra commi 3° e 4° dell'art. 15, onde dovevano ritenersi realizzabili in forma coattiva tutti i crediti dei lavoratori derivanti dall'applicazione di entrambi i commi; la questione concernente l'applicabilità della scala mobile aveva natura di i nera difesa e noli di eccezione e non era "decaduta" per effetto della mancata deduzione da parte del difensore della Cassa; «la questione relativa all'estensione del giudicato della sentenza [...], se limitato alla clausola IV o anche alla clausola III dell'art. 15 del regolamento, è stata oggetto di ripetute decisioni in sede esecutiva, ed era stata inizialmente accolta in via provvisoria e poi confermata dal Tribunale con sentenza [...], ma poi riformata con la decisione [...] della Corte di appello», confern-ìala dalla Corte di Cassazione; ciò c,.:- -il'ermava «l'assunto del primo giudice sulla controvertibilità della questione relativa all'inserimento o meno tra le eccezioni di quella relativa alla scala mobile; e della assenza di negligenza del professionista nel proporre una strategia difensiva coerente alla complessità delle questioni, di non introdurre in giudizio anche la questione relativa alla scala mobile in quanto non oggetto della domanda originaria di controparte»; tanto più che il primo giudice aveva rii2.:::to che «le somma r;chieste in ricorso risultano calcolate al netto deil'indicizzazione della c.d, scala mobile; solo con l'atto di precetto, successivo alla proposizione dell'appello da parte di CARIPIT, i pensionatf hanno ingiunto all'istituto il pagamento delle somme derivant: `.:JA'adeguarnentc au:d;-natico del costo della vita, dando atto di interpreLare in modo estensivo il dispositivo della sentenza di primo grado»; la circostanza che fossero state emesse pronunce contrarie all'assunto di estensione del giudicato anche al comma 3 0 dell'art. 15 del regolamento evidenziava «l'assenza di una colpa grave nella condotta del professionista, nel contesto di questioni processuali e sostanziali di non immediata soluzione e, dunque, con applicabilità della pre\-:-».pne dell'art. 223, »; «rnenù e la posizione assunta di non trattare una questione che, a tenore delle domande,[...] non era stata proposta, deve ritenersi espressione di una condotta processuale diligente; al tempo stesso trova diretta conferma l'assunto [...] del primo giudice, secondo il quale, in punto di nesso di causa, non è dimostrato che l'eventuale proposizione di una questione relativa alla scala mobile fin dall'inizio della vertenza dinanzi al Pretore avrebbe avuto esito positivo per la Banca: risl_ Pc.a semmai il ceiúrrio»; ha pr3posto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale incorporante di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, affidandosi a due motivi; l'intimato non ha svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con primo motivo, 12 ricon-ente denuncia «violazione e falsa applicúz; _ degli artt. liYd , comma 2 e 2236 c.c. in relazione agli artt. 434 (ante riforma) 329 e 336, comma 1 c.p.c. (ed, in via subordinata, in relazione all'art. 360 c.p.c.)», assumendo che entrambi i giudici hanno errato nel sussumere i fatti nelle fattispecie degli artt. 1176, comma 2° e 2236 c.c.;pren- so che, a fronte del dispositivo del Pretore di Pistoia, «prudenza avrebbe imposto denunciare, sia pure in via subordinata, il vizio di uitapetizione ed, in via ulteriormente subordinata, l'erroneità dell'accertamento con riferimento al 30 comma», la Banca rileva che «la questione sostanziale non poteva essere introdotta nel giudizio di appello senza uno specifico motivo ai sensi del previgente art. 434 c.p.c.» e «al giudice di appello era precluso, per giudicato interno, l'esame dell'autonoma ed indipendente questione (perché pregiudiziale), ossia se fosse o meno in vigore, all'epoca della disdetta, l'intero E,T._ 15 dei RegolaincALc o se nvece il suo terzo comma fosse inoperati \io/abrogato fin dai 1992»; sicché, «una volta che l'appello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il solo fatto estintivo (i.e. il recesso), ha determinato il giudicato implicito sulla sussistenza del fatto costitutivo dei lavoratori, Le. la vigenza dell'art. 15 del regolamento nella sua interezza», la stessa non avrebbe potuto essere messa in discussione dal Giudice d'appello; da ciò derivando anche la preclusione a sollevare la questione in sede di legittimità; (1 h e la decisiorcH :,-,-inugnata è «manifestamente erronea in diritto _r \Aoiazione aer 11.76 c.c. e falsa applicazione dell'art.2236 c.c.» laddove voglia affermare che il difensore non avrebbe dovuto o potuto cautelarsi nel giudizio di appello: invero, «anche a voler ritenere "opinabile", non solo la portata delle domande dei pensionati, ma pure la portata del dispositivo della sentenza, o di difficile soluzione o "discutibile" la questione della sua interpretazione, il legale cn avrebbe dovuto e potuto assumere il rischio di una interpreta, ri:E: arrata era), avendo a disposizione lo strumen,_ t_)rocessuale ;i rischio (ossia appunto denunciare l'ultrapetitum e comunque l'erroneità della decisione anche nel merito») [...]. E non si trattava di questione di difficile soluzione, rientrando nella diligenza media professionale proporre motivi di appello in via subordinata, per l'ipotesi che la sentenza impugnata possa essere interpretata in modo difforme di quella ritenuta più ragionevole»; il motivo (che si incentra sulla mancata proposizione di un appello subordinato e abbandona il profilo di responsabilità dell'avvocato per non avere introdotto già in primo grado il tema della non applicabilità del meccanismo della scala mobile) è, nel complesso, inammissibile, in quanto: evidenzia una opportunità/doverosità della deduzione in appello della questione dell'adeguamento all'aumento del costo della vita senza confrontarsi in modo specifico col rilievo che la domanda proposta dagli ex dipendenti aveva calcolato le somme richieste al netto della indicizzazione della scala mobile e non spiega perché il difensore della Cassa avrebbe dovuto avere motivo di ritenere che la sentenza del Pretore concernesse anche l'adeguamento collegato alla scala mobile (al riguardo, la ricorrente si limita a trascrivere il dispositivo senza riprodurre, in ottemperanza alla previsione dell'art. 366, n. 6 c.p.c., passaggi della motivazione che potessero far dubitare della mancata correlazione fra domanda e decisione); né le censure, pur richiamandolo, si confrontano adeguatamente con l'ulteriore dato -pacifico e valorizzato dalla Corte di merito- che gli ex dipendenti della Cassa avevano notificato l'atto di precetto (in cui palesavano la pretesa di conseguire gli adeguamenti pensionistici anche in relazione alla previsione dell'art. 15, 3° comma del Regolamento e mostravano di voler dare un'interpretazione estensiva al dispositivo pretorile) soltanto dopo l'introduzione del giudizio di appello, quando all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato più possibile introdurre ulteriori motivi di gravame; neppure risulta specificamente contrastata -in punto di opinabilità del contenuto delle domande degli ex dipendenti e della portata del dispositivo della sentenza pretorile- la rilevanza che la Corte territoriale ha inteso attribuire all'esito altalenante del giudizio di opposizione all'esecuzione (opposizione che è stata rigettata dopo un iniziale accoglimento), sicuramente sintomatico di una obiettiva difficoltà di dare una lettura immediata e univoca della portata della decisione pretorile; in un siffatto contesto, le deduzioni della ricorrente circa la configurabilità della negligenza dell'avvocato si risolvono -nella sostanza- nella prospettazione di una lettura alternativa della vicenda di cui si sollecita alla Corte una non consentita rivisitazione del merito; peraltro, le censure non investono specificamente la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2236 c.c. (che la sentenza impugnata ha espressamente ritenuto applicabile nella specie), giacché contesta genericamente (e senza considerare i profili sopra evidenziati) che si trattasse di questione di difficile soluzione e non evidenzia se e in quali termini la condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia integrato gli estremi del dolo o della colpa grave, i quali soltanto, nella cornice dell'art. 2236 c.c., varrebbero ad integrare la responsabilità del professionista; il secondo motivo -che investe il giudizio sull'esistenza del nesso di causa (negato dalla Corte e sostenuto invece dalla ricorrente)- rimane assorbito dalla ritenuta inammissibilità del motivo attinente all'inadempimento del difensore; in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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