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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48034/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o comunque l'infondatezza dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 11 maggio 2021, la corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Castrovillari del 25-2-2019 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 646 cod.pen. allo stesso contestato a mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di muta confermando le statuizioni civili. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - decadenza del termine per presentare la querela, contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. posto che avuto riguardo al regime di procedibilità previsto dalle nuove disposizioni applicabili anche al caso in esame, doveva rilevare la tardività della presentazione della condizione di procedibilità soltanto in data 15-12-2015 e ciò sebbene la data prevista per la riconsegna dei dipinti tra le parti era quella dell'i settembre 2014; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed. e) cod.proc.pen. ed .errata applicazione deWart. 165 cod.pen. quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno entro un termine predefinito stante che era stata emessa soltanto condanna generica; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 11 cod.pen. non potendosi applicare le regole del mandato in assenza di un contratto scritto indicante le precise rispettive obbligazioni ed in assenza altresì di qualsiasi corrispettivo pattuito. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 D primo ed il terzo motivo sono reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte mentre, il secondo motivo, non risulta mai avanzato in appello con la conseguenza che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Rv. 281465 - 01).

E si è anche sostenuto che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la voiontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5 - , n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432 - 01).

Tali principi assumono carattere assorbente posto che i indipendentemente dalla data di presentazione della querela ab origine, la costituzione di parte civile nel presente procedimento ed il mantenimento della pretesa anche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto la procedibilità a querela,anche per l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen. rende del tutto irrilevanti le doglianze avanzate che, peraltro, la corte di appello supera anche con precisi argomenti in fatto non censurabili nella presente sede circa il momento dell'interversio possessionis e della conoscenza della persona offesa di tale accaduto. 2.2 Quanto agli altri motivi:- la doglianza in punto subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno liquidato solo in forma generica non risulta avanzata nell'atto di appello e non può per la prima volta essere dedotta in cassazione; - totalmente reiterativa appare la doglianza avanzata quanto alla ritenuta aggravante posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno spiegato come il rapporto sorto tra le parti ed in virtù del quale le opere grafiche della Curti venivano consegnate al Verrino, vada inquadrato nel mandato a vendere con conseguente regolare applicazione della contestata aggravante e totale irrilevanza dell'assenza di contratto scritto fra le parti.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] che liquida in C 3510,00 oltre accessori di legge.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 18 ottobre 2022 D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o comunque l'infondatezza dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 11 maggio 2021, la corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Castrovillari del 25-2-2019 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 646 cod.pen. allo stesso contestato a mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di muta confermando le statuizioni civili. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - decadenza del termine per presentare la querela, contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. posto che avuto riguardo al regime di procedibilità previsto dalle nuove disposizioni applicabili anche al caso in esame, doveva rilevare la tardività della presentazione della condizione di procedibilità soltanto in data 15-12-2015 e ciò sebbene la data prevista per la riconsegna dei dipinti tra le parti era quella dell'i settembre 2014; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed. e) cod.proc.pen. ed .errata applicazione deWart. 165 cod.pen. quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno entro un termine predefinito stante che era stata emessa soltanto condanna generica; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 11 cod.pen. non potendosi applicare le regole del mandato in assenza di un contratto scritto indicante le precise rispettive obbligazioni ed in assenza altresì di qualsiasi corrispettivo pattuito. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 D primo ed il terzo motivo sono reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte mentre, il secondo motivo, non risulta mai avanzato in appello con la conseguenza che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Rv. 281465 - 01). E si è anche sostenuto che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la voiontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5 - , n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432 - 01). Tali principi assumono carattere assorbente posto che i indipendentemente dalla data di presentazione della querela ab origine, la costituzione di parte civile nel presente procedimento ed il mantenimento della pretesa anche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto la procedibilità a querela,anche per l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen. rende del tutto irrilevanti le doglianze avanzate che, peraltro, la corte di appello supera anche con precisi argomenti in fatto non censurabili nella presente sede circa il momento dell'interversio possessionis e della conoscenza della persona offesa di tale accaduto. 2.2 Quanto agli altri motivi:- la doglianza in punto subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno liquidato solo in forma generica non risulta avanzata nell'atto di appello e non può per la prima volta essere dedotta in cassazione; - totalmente reiterativa appare la doglianza avanzata quanto alla ritenuta aggravante posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno spiegato come il rapporto sorto tra le parti ed in virtù del quale le opere grafiche della Curti venivano consegnate al Verrino, vada inquadrato nel mandato a vendere con conseguente regolare applicazione della contestata aggravante e totale irrilevanza dell'assenza di contratto scritto fra le parti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] che liquida in C 3510,00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 18 ottobre 2022 D
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