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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 49437/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 29 ottobre 2021, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale perché, quale titolare della ditta individuale omonima dichiarata fallita il 28 marzo 2017, alio scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé un ingiusto profitto, teneva le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, altresì omettendo il libro cespiti dal 2014 al 2016.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi.

2.1. Vizi della motivazione nella affermazione di responsabilità.

Premesso che l'attività aziendale era cessata al 31/12/2014, che venne chiesta la cancellazione dal registro delle imprese con istanza del 13/10/2015, che la cancellazione avvenne il 3/10/2016, e che il fallimento fu dichiarato il 14/4/2017, secondo la Difesa ricorrente, la Corte di appello non ha spiegato di quali mancate annotazioni il ricorrente sarebbe stato ritenuto responsabile, laddove l'unica operazione accertata come essere avvenuta nel 2014 è quella relativa alla cessione di beni aziendali alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con fattura n. 119/2014, i cui proventi vennero, tuttavia, regolarmente versati in cassa, tant'è che l'imputato è stato assolto per l'insussistenza del fatto dal reato di bancarotta patrimoniale, in assenza di riscontrate attività distrattive.

Tale cessione, si osserva, non avrebbe potuto arrecare alcun nocumento alla massa creditoria proprio in quanto i proventi erano stati riversati in cassa.

In realtà, sostiene la Difesa, la contabilità era stata regolarmente tenuta fino al 2014, non venendo più aggiornata per inattività.

2.2. Vizi della motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi, al più, alla fattispecie di cui all'art. 217 L.F., in mancanza della prova del dolo.

E' provato in atti che la contabilità venne tenuta regolarmente fino al 2014 e che, solo dal gennaio 2015, il libro cespiti non venne aggiornato con la cessione dei beni alla neo costituita società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Trattasi, al più, di una condotta colposa, riconducibile al paradigma di cui all'art. 217 L.F., non avendo la Corte di appello dimostrato la volontà di recare pregiudizio ai creditori. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto all'elemento materiale, la Corte di appello ha fatto menzione dei risultati dell'attività del curatore, che ha riferito di avere rilevato dalla documentazione bancaria, pur con le difficoltà connesse alla insussistenza delle scritture contabili, operazioni di addebito, quali pagamenti di fornitori, e accrediti anche per il periodo successivo al 2014, pur non avendone individuato le causali, proprio per la mancanza della documentazione contabile dell'impresa.

Perciò, è stato posto in luce il vulnus alla possibilità di una completa ricostruzione del movimento di affari e del patrimonio aziendale derivante dal mancato aggiornamento delle scritture e dei libri contabili, con la conseguenza che il reato non può definirsi 'inoffensivo' dal momento che alcune posizioni erano rimaste scoperte, e per esse sarebbe stato indispensabile avere riscontro delle operazioni nelle scritture contabili.

Dalla sentenza emergono, quindi, tutti gli elementi del reato, mentre il ricorso tende a censurare la logicità della motivazione, che, invece, non è riscontrabile, ripercorrendo vicende fattuali che non possono avere ingresso in questa sede.

2. Del pari infondato il secondo motivo che involge l'elemento psicologico del reato.

La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre, per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. (Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630), non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258881).

In sostanza, nell'ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa ( Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf.

Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006), percependosi la differenza tra i due elementi psicologici richiamati, nel fatto che soltanto quello che caratterizza la bancarotta fraudolenta, deve risultare arricchito di componenti soggettive che afferiscano esplicitamente al tema della messa in pericolo dell'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche della società: un interesse che, a sua volta, viene generalmente desunto da indicatori precisi quali la consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge oppure la correlazione di tale condotta con attività distrattiva che il disordine contabile appaia destinata, per l'appunto, a celare ( Sez. 5, n. 40015 del 2014, n.m.).

Questo vuol dire che il dolo generico della fattispecie di bancarotta documentale c.d.

"generale" deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, e, quindi, non può essere tratto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf.

Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384 - 01).

In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. 2.1.

Venendo alla sentenza impugnata, la Corte di appello, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, ha motivato specificamente in ordine all'elemento soggettivo, indicando il carattere funzionale della omessa tenuta delle scritture, in quanto attività finalizzata a non svelare i pagamenti preferenziali effettuati nei confronti dei creditori commerciali della società a discapito del fisco e dei dipendenti, i quali, ultimi, infatti, presentarono l'istanza di fallimento.

Si tratta di una motivazione ampiamente satisfattiva dell'onere argomentativo riguardante l'elemento soggettivo del delitto contestato, avendo la Corte territoriale desunto un intento fraudolento ben più pregnante della mera consapevolezza di rendere difficoltosa la ricostruzione dei movimenti di affari della società fallita, costituito dalla ravvisata finalità di non disvelare l'illegittima preferenza accordata ai fornitori della fallita.

Correttamente, quindi, la Corte di appello ha escluso la riqualificazione della condotta nella meno grave fattispecie di cui all'art. 217 L.F., perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta omissiva tenuta dall'imputato al fine di celare pagamenti preferenziali. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 29 ottobre 2021, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale perché, quale titolare della ditta individuale omonima dichiarata fallita il 28 marzo 2017, alio scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé un ingiusto profitto, teneva le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, altresì omettendo il libro cespiti dal 2014 al 2016. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 2.1. Vizi della motivazione nella affermazione di responsabilità. Premesso che l'attività aziendale era cessata al 31/12/2014, che venne chiesta la cancellazione dal registro delle imprese con istanza del 13/10/2015, che la cancellazione avvenne il 3/10/2016, e che il fallimento fu dichiarato il 14/4/2017, secondo la Difesa ricorrente, la Corte di appello non ha spiegato di quali mancate annotazioni il ricorrente sarebbe stato ritenuto responsabile, laddove l'unica operazione accertata come essere avvenuta nel 2014 è quella relativa alla cessione di beni aziendali alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con fattura n. 119/2014, i cui proventi vennero, tuttavia, regolarmente versati in cassa, tant'è che l'imputato è stato assolto per l'insussistenza del fatto dal reato di bancarotta patrimoniale, in assenza di riscontrate attività distrattive. Tale cessione, si osserva, non avrebbe potuto arrecare alcun nocumento alla massa creditoria proprio in quanto i proventi erano stati riversati in cassa. In realtà, sostiene la Difesa, la contabilità era stata regolarmente tenuta fino al 2014, non venendo più aggiornata per inattività. 2.2. Vizi della motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi, al più, alla fattispecie di cui all'art. 217 L.F., in mancanza della prova del dolo. E' provato in atti che la contabilità venne tenuta regolarmente fino al 2014 e che, solo dal gennaio 2015, il libro cespiti non venne aggiornato con la cessione dei beni alla neo costituita società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Trattasi, al più, di una condotta colposa, riconducibile al paradigma di cui all'art. 217 L.F., non avendo la Corte di appello dimostrato la volontà di recare pregiudizio ai creditori. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto all'elemento materiale, la Corte di appello ha fatto menzione dei risultati dell'attività del curatore, che ha riferito di avere rilevato dalla documentazione bancaria, pur con le difficoltà connesse alla insussistenza delle scritture contabili, operazioni di addebito, quali pagamenti di fornitori, e accrediti anche per il periodo successivo al 2014, pur non avendone individuato le causali, proprio per la mancanza della documentazione contabile dell'impresa. Perciò, è stato posto in luce il vulnus alla possibilità di una completa ricostruzione del movimento di affari e del patrimonio aziendale derivante dal mancato aggiornamento delle scritture e dei libri contabili, con la conseguenza che il reato non può definirsi 'inoffensivo' dal momento che alcune posizioni erano rimaste scoperte, e per esse sarebbe stato indispensabile avere riscontro delle operazioni nelle scritture contabili. Dalla sentenza emergono, quindi, tutti gli elementi del reato, mentre il ricorso tende a censurare la logicità della motivazione, che, invece, non è riscontrabile, ripercorrendo vicende fattuali che non possono avere ingresso in questa sede. 2. Del pari infondato il secondo motivo che involge l'elemento psicologico del reato. La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre, per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. (Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630), non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258881). In sostanza, nell'ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa ( Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf. Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006), percependosi la differenza tra i due elementi psicologici richiamati, nel fatto che soltanto quello che caratterizza la bancarotta fraudolenta, deve risultare arricchito di componenti soggettive che afferiscano esplicitamente al tema della messa in pericolo dell'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche della società: un interesse che, a sua volta, viene generalmente desunto da indicatori precisi quali la consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge oppure la correlazione di tale condotta con attività distrattiva che il disordine contabile appaia destinata, per l'appunto, a celare ( Sez. 5, n. 40015 del 2014, n.m.). Questo vuol dire che il dolo generico della fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generale" deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, e, quindi, non può essere tratto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384 - 01). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. 2.1. Venendo alla sentenza impugnata, la Corte di appello, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, ha motivato specificamente in ordine all'elemento soggettivo, indicando il carattere funzionale della omessa tenuta delle scritture, in quanto attività finalizzata a non svelare i pagamenti preferenziali effettuati nei confronti dei creditori commerciali della società a discapito del fisco e dei dipendenti, i quali, ultimi, infatti, presentarono l'istanza di fallimento. Si tratta di una motivazione ampiamente satisfattiva dell'onere argomentativo riguardante l'elemento soggettivo del delitto contestato, avendo la Corte territoriale desunto un intento fraudolento ben più pregnante della mera consapevolezza di rendere difficoltosa la ricostruzione dei movimenti di affari della società fallita, costituito dalla ravvisata finalità di non disvelare l'illegittima preferenza accordata ai fornitori della fallita. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha escluso la riqualificazione della condotta nella meno grave fattispecie di cui all'art. 217 L.F., perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta omissiva tenuta dall'imputato al fine di celare pagamenti preferenziali. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore de
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