CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 06455/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 c.p. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata eccependo la nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello in quanto mancante dell'indicazione che si sarebbe proceduto nelle forme di cui all'art. 23-bis I. n. 176/2020 e della facoltà per il difensore di presentare note scritte e di chiedere la discussione orale, nonché deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Le censure del ricorrente non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare non manifestamente infondato l'eccezione processuale proposta con il primo motivo di ricorso. In tal senso deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275). Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo ai reati in contestazione, non risultando dagli atti periodi di sospensione in grado di impedire il perfezionamento della causa estintiva. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Ro il