Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33917/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ntenza del 13/03/2026 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione del Tribunale della medesima città del 25/05/2021, cheaveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 10, 12 e 14legge 14 ottobre 1974 n. 497 (per avere illegalmente detenuto e portato in luogopubblico, in concorso e riunione con altri, un’arma da sparo non identificata,della quale venivano rinvenuti – sul luogo degli spari – un bossolo cal. 7,65 eun’ogiva conficcata nella serranda di un esercizio commerciale) e per l’effetto –riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computate con il criteriodell’equivalenza rispetto ad aggravanti e recidiva – lo aveva condannato allapena di anni uno e mesi otto di reclusione.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, a mezzo dei quali denuncia viziex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza di legge eillogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione, oltre che quanto almancato computo delle generiche con il criterio della prevalenza e, infine, inrelazione al mancato riconoscimento di un aumento di minore entità, in punto dicontinuazione interna; ci si duole, infine, non esser stata dichiarata l’estinzioneper intervenuta prescrizione.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dellamanifesta infondatezza dei motivi, tesi palesemente ad ottenere unarivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nellapresente sede di legittimità.

Ed invero, le critiche esposte dal ricorrenteriguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisioneimpugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad unarivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorsofinisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sededi legittimità.E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale ilsindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiutosua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nelgiudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare unadiversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cuisi ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, exmultis, Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

A fronte di tali dati - deltutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tuttoirragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logicaantagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesialternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione diinconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioèquello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessaconsente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni,Rv. 240763).3.1.

La deduzione circa l’asserita estinzione per prescrizione presentaun carattere solo esplorativo e si connota per una forte genericità.3.2.

Deve osservarsi infine, quanto alle questioni afferenti altrattamento sanzionatorio, che la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risultiesercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generaleprincipio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare nonrichiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentratasu elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell’auspicio diuna valorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamentepretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.3.3.

Quanto alla misura degli aumenti per continuazione, il ricorso èparimenti generico, dovendosi ricordare il principio di diritto fissato daSez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso, Rv. 289739 – 01, a mente dellaquale: ‹‹In tema di determinazione della pena, è inammissibile il ricorso percassazione in cui l'imputato si limiti a dedurre che la sentenza impugnata nonabbia motivato gli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite,senza indicare il concreto beneficio che deriverebbe dall'eventuale accoglimentod e l l ' i m p u g n a z i o n e ; s i v e d a , s u l p u n t o , a n c h eSez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, la quale haprecisato quanto segue: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice di merito, nelcalcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualoraindividui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogniabuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.››.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 13/03/2026 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione del Tribunale della medesima città del 25/05/2021, cheaveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 10, 12 e 14legge 14 ottobre 1974 n. 497 (per avere illegalmente detenuto e portato in luogopubblico, in concorso e riunione con altri, un’arma da sparo non identificata,della quale venivano rinvenuti – sul luogo degli spari – un bossolo cal. 7,65 eun’ogiva conficcata nella serranda di un esercizio commerciale) e per l’effetto –riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computate con il criteriodell’equivalenza rispetto ad aggravanti e recidiva – lo aveva condannato allapena di anni uno e mesi otto di reclusione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, a mezzo dei quali denuncia viziex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza di legge eillogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione, oltre che quanto almancato computo delle generiche con il criterio della prevalenza e, infine, inrelazione al mancato riconoscimento di un aumento di minore entità, in punto dicontinuazione interna; ci si duole, infine, non esser stata dichiarata l’estinzioneper intervenuta prescrizione.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dellamanifesta infondatezza dei motivi, tesi palesemente ad ottenere unarivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nellapresente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrenteriguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisioneimpugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad unarivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorsofinisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sededi legittimità.E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale ilsindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiutosua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nelgiudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare unadiversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cuisi ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, exmultis, Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati - deltutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tuttoirragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logicaantagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesialternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione diinconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioèquello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessaconsente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni,Rv. 240763).3.1. La deduzione circa l’asserita estinzione per prescrizione presentaun carattere solo esplorativo e si connota per una forte genericità.3.2. Deve osservarsi infine, quanto alle questioni afferenti altrattamento sanzionatorio, che la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risultiesercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generaleprincipio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare nonrichiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentratasu elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell’auspicio diuna valorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamentepretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.3.3. Quanto alla misura degli aumenti per continuazione, il ricorso èparimenti generico, dovendosi ricordare il principio di diritto fissato daSez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso, Rv. 289739 – 01, a mente dellaquale: ‹‹In tema di determinazione della pena, è inammissibile il ricorso percassazione in cui l'imputato si limiti a dedurre che la sentenza impugnata nonabbia motivato gli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite,senza indicare il concreto beneficio che deriverebbe dall'eventuale accoglimentod e l l ' i m p u g n a z i o n e ; s i v e d a , s u l p u n t o , a n c h eSez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, la quale haprecisato quanto segue: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice di merito, nelcalcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualoraindividui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogniabuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.››.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris