CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16964/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona della omonima titolare, rappresentata e difesa dalle Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso,con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calceal controricorso, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Oggetto: Somministrazione – Energia elettrica -Manomissione del contatore; C.C. 2.04.2024 r.g.n. 16964/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi Corte di cassazione, piazza Cavour(pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte di appello di Brescia n.994/2022,depositata il 29 aprile 2022 e avverso la sentenza del Tribunale di Bergamon. 1170/2021, depositata il 15 /0 6 /202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. l’inammissibilità del gravame proposto da lla sig. [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di titolare dell’impresa i ndividuale [OSCURATO:PERSONA] Anna , avverso la sentenza n. 710/2017 del Tribunale di Bergamo di rigetto della domanda di accertamento della non debenza della somma di euro 83.192,56, di cui alla fattura, emessa a suo carico da lla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per i consumi ricostruiti dal 24.05.2014 al 22.05.2017; difatti,a seguito della verifica del 23.5.2017effettuata da parte di E - D istribuzione s . p . a . si era accertata la manomissione del contatore attraverso l’esistenza di un allaccio diretto alla rete elettrica mediante un cavo abusivo in bypass sulla presa di alimentazione del misuratore di proprietà di E-distribuzione; il Tribunale aveva, invece, accolto la domanda riconvenzionale proposta dal [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo della accertata continuativa captazione abusiva di energia da parte della utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA], adibita a usi diversi dall’abitazione e aveva condannat o l’attrice al pagamento dell’importo C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 16964/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ricalcolato nell’importo di E uro 82. 841 ,5 5, con condanna alla rifusione delle spese di giudizionei confronti di entrambe le convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Avverso l’ordinanza della c orte d’appello e la sentenza del t ribunale , laTuri, nella qualità , propone ricorso per cassazione , articolato in tre motivi. Resistono con separati controricors i la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e la società [OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la “ v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. , del principio di vicinanza della prova nonché dell’art. 115 c.p.c. [ai sensi dell’art. 360, 1 comma , n. 3 c.p.c. ] ” ; i n particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto corretta la ricostruzione dei consumi da allaccio abusivo effettuata da E - distribuzione S.p.a. mediante il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” quale calcolo matematico “arbitrario e del tutto avulso da ogni e qualsivolgia elemento fattuale” (in ricorso pag. 11), invocando la violazione dei principi di diritto in tema di onere probatorio; lamenta inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di valutare la sua istanza di ammissione della produzione documentale richiesta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e reiterata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]concernente la documentazione relativa ai consumi successivi al distacco dell’allaccio abusivo. 2. Con il secondo motivo denuncia inoltre la “v iolazione e falsa applicazione della L.14.11.1995, n. 481 e degli artt. 9, 10 e 11 della Deliberazione 18 dicembre 1999, n.200/99 dell’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] e il Gas, [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica 2016-2019, AllegatoA alla Deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel e successive modifiche [aisensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.]”; nello specifico, la ricorrente contesta che la sentenza impugnata non C.C. 2.04.2024 r.g.n. 16964/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi haaccolto la domanda dalla stessa proposta in primo grado in via subordinata, volta ad ottenere unarideterminazione del periodo oggetto di ricostruzione e quindi del quantumdel credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] S . p . a . , sempre sulla base della documentazione offerta in produzione , ma non ammessa. 2.1.I motivi, che per ragioni di oggettiva connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. In primo luogo, nella parte in cui le censure , pur se prospettanti la violazione e la falsa applicazione della norma sull’onere della prova, in realtà risultano volte a prospettare in termini di mera contrapposizione una rivalutazione delle risultanze processuali e probatorie in termini diversi d a quella operata dalla corte di merito nell a decision e impugnat a invero inammissibile in sede di legittimità in quanto presupponente accertamenti di fatto preclusia questa Corte. Ad onta della formale intestazione, i motivi in esame, lungi dall’introdurre i vizi di violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali indicate, tendono a inammissibilmente prospettare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). Ebbene, il giudice di primo grado ha affermato che in materia extracontrattuale il danno patrimoniale può essere determinato in via presuntivae ha ritenuto « evidente la non arbitrarietà del criterio nella specie adottato, atteso che l'allaccio abusivo a monte del contatore (quest'ultimo regolarmente contrattualizzato) è a tutti gli effetti un allaccio diretto alla rete di e-distribuzione privo di contratto per il quale si applica, proprio secondo C.C. 2.04.2024 r.g.n. 16964/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi quanto stabilito al punto 5.6 del documento “Criteri di stima e ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica” prodotto da parte attrice sub. doc. 11, il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”» ( così test. pag. 5 sentenzadel Tribunale di Bergamo). In secondo luogo, non sussistono neppure le ulteriori violazio ni e fals e applicazioni delle indicate norme , tenuto conto che il ricorrente invoca nuovamente quanto previsto da una delibera ARERA n. 200/99 (che limita in determinate ipotesi la ricostruzione dei consumi ai 365 giorni precedenti la verifica) non confrontandosi con quanto ritenuto dal Tribunale che ha escluso l’applicabilità della delibera in esame alla fattispecie, tenuto conto che non di malfunzionamento del contatore si trattava, ma di manomissione del medesimo (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); pertanto, la ricorrente, lungi dal prospettare un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, tende a reiterare le doglianze già proposte nel merito e a non confrontarsi con la ratio decidendicompiutamente esposta dal giudice di merito. 3.Con il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226e 2056 c . c . [ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n.3 c.p.c.]”, la ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui la corte di merito ha ravvisato essere congrua e legittima la ricostruzione dei consumieffettuata da E-[OSCURATO:PERSONA] mediante il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, anziché quantificarli equitativamente ex art. 1226 c.c. 3.1.Il motivo è inammissibile . Va osservato che anche in questo caso la ricorrente formula un motivo di ricorso solo formalmente volto a contestare una censura di violazione di legge, con cui tende , in concreto, a censura re un vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la C orte territoriale , censura inammissibile a norma della novella dell'articolo 360, primo comma, n . 5 c.p.c. dettata dal decreto - legge n.83/2012 conv.con modif. nella l. n. 134/2012 ed applicabile alle sentenze rese in grado d'appello a far data dal 11.9.2012. In altri termini, sotto le formali spoglie del vizio di violazione e falsa applicazione delle norme richiamatela ricorrente in realtà insiste nel rivolgere C.C. 2.04.2024 r.g.n. 16964/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi al giudice di legittimità l’inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti così come ricostruiti in sede di merito, nonostante che, nella vicenda in esame, il tribunale bergamascoabbia spiegato in modo piano e coerente le ragioni per le quali ha ritenuto provato che nella fattispecie il risarcimento (rectius il corrispettivo dell'energia elettrica fraudolentemente prelevata) è stato quantificato sulla base del criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”;in definitiva, la censura costituisce una richiesta di una nuova valutazione istruttoria, che è inammissibile in questa sede perché riservata al giudice del merito. Del tutto fuori fuoco la doglianza, qui reiterata e già esaminatae ritenuta inammissibile,come osservato a proposito dei precedenti motivi, secondo cui verrebbe cosìinflitto “un risarcimento di natura punitiva al debitore, slegato dalla prova del danno effettivamentepatito e ancorato, unicamente, il criterio del massimo danno individuabilea livello teorico” (pag. 23 in ricorso) . 5.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna dellecontroricorrenti, seguono la soccombenza. 6.Ritiene il Collegio di disporre altresì la condanna del la ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma -liquidata come in dispositivo - ex art. 96, terzo comma, c.p.c., sussistendonenella specie i presupposti di legge. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna la ricorrent e al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché di euro 5.000,00ex art. 96, 3° co ., c.p.c., in favore di ciascuna dellecontroricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315).