CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 30702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG22733 del 202 1 promosso da : TORBINOVincenzo, rappresentat o e difes o da ll’ Avv ocato Anton io Ve- ropalumbo; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - c ontroricorrent e - R.G.22733/2021 C.C. 11/10/2022 C.C. 11/10/2022 ricorso avverso sen- tenza della Corte dei conti -2 - per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’appello n. 146/2021, depositata in data 10 maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la de- claratoria di improcedibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 210/2019, la Se zione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti, in accoglimento della do- manda della Procuraregionale, condannava il signor [OSCURATO:PERSONA], titolare di unaricevitoria del gioco del lotto in Mantova, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –Ufficio dei Mono- poli per la Lombardia, della somma di euro 196.254,09, oltre interessi, per il mancato riversamento dei proventi derivati dalla raccolta delle giocate della settimana contabiledal 9 agosto 2017 al 15 agosto 2017. 2. –Avverso tale pronuncia interponeva gravame il sig nor Torbino, censurando la decisione sotto diversi profili, tra cui per il difetto di giu- risdizione del giudice contabile. 3. –Con sentenza n. 146/2021, depositata il 10 maggio 2021, la Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti ha rigettatol’impugnazione. 4. –Per la cassazione della sentenza della Seconda Sezione g iuri- sdizionale centrale di appello della Corte dei conti [OSCURATO:PERSONA] ino , con atto notificato il 21 giugno 2021,ha proposto ricor so , sulla base di un unico motivo, con cui denunciail difetto di giurisdizione della Corte dei conti. -3 - Ha resistito, con controricorso,il Procuratore Generale, rappresen- tante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso. 5. –Il controricorso è stato iscritto a ruolo con la certificazione di mancato deposito incancelleria del ricorso per cassazione. 6. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’improcedibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Risulta dall’attestazione di cancelleria in data 16 settembre 2021 che il ricorso per cassazione non è stato depositato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel termine prescritto dall’art. 369 cod. proc. civ. L’iscrizione a ruolo del processo è avvenuta a cura del controricor- rente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. 2. –L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine sta- bilito dall’art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l’improcedibilità, rileva- bile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, at- teso che il principio –sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rile- vabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2018, n. 5302). Trova altresì applicazione il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione –e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale -4 - potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2016, n. 26642). 3. –Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, n. 26657). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Ge- nerale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti parte soltanto in senso formale. 4. –Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato improcedibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inse- rito dall’art. 1, comma 17,della legge n. 228 del 2012, dichiara la sus- sistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ- sto per il ricorso, a norma