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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19504/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente modificato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale cittadino con la quale gli imputati erano stati ritenuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 e 61 n.5 cod. pen.; inoltre Xhepa è stato riconosciuto colpevole anche del delitto ex art. 648 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] - con ricorso distinto dagli altri coimputati - contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato atteso che secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare la sentenza impugnata che valorizza la pluralità di reati e la estrema organizzazione nelle modalità di esecuzione degli stessi unite alla circostanza che la pena base non è superiore alla metà del massimo edittale).

Rilevato che il primo e unico motivo congiunto degli ulteriori ricorrenti - con il quale gli stessi lamentano vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. anche in termini di equivalenza - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Icpnsigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente modificato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale cittadino con la quale gli imputati erano stati ritenuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 e 61 n.5 cod. pen.; inoltre Xhepa è stato riconosciuto colpevole anche del delitto ex art. 648 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] - con ricorso distinto dagli altri coimputati - contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato atteso che secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare la sentenza impugnata che valorizza la pluralità di reati e la estrema organizzazione nelle modalità di esecuzione degli stessi unite alla circostanza che la pena base non è superiore alla metà del massimo edittale). Rilevato che il primo e unico motivo congiunto degli ulteriori ricorrenti - con il quale gli stessi lamentano vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. anche in termini di equivalenza - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Icpnsigliere esten