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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 23489/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. peri., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere sten ore [OSCURATO:PERSONA] nna iccoli Stelno alla [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. peri., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere sten ore [OSCURATO:PERSONA] nna iccoli Stelno alla [OSCURATO:PERSONA] o
Sentenza Cassazione n. 23489/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris